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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20867/2020 del 30/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Casa di cura aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per circa €3.050.784,18 relativo al saldo per prestazioni sanitarie 2007 rese in base al contratto di convenzionamento del 14/03/2005. L'ASL impugnò la decisione denunciando, in sintesi: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la controversia attiene all'esercizio di poteri pubblicistici e alla tariffazione; 2) nullità o illiceità di clausole contrattuali e mancato rispetto di requisiti formali per il riconoscimento delle prestazioni (es. modulistica, ricoveri per trasferimento o urgenza); 3) rilevanza di delibere regionali e pronunce del Consiglio di Stato che avrebbero inciso sul calcolo del compenso; 4) vizi nella valutazione probatoria e nell'onere della prova (affidabilità dei verbali ispettivi); 5) eccezione che il credito fosse di natura pubblicistica e quindi non dovessero decorrerre interessi di mora ai sensi del d.lgs. 231/2002.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la giurisdizione è del giudice ordinario per le controversie sul corrispettivo dovuto in base al rapporto concessorio/contrattuale tra ASL e struttura privata, limitando la giurisdizione amministrativa ai soli casi in cui sia chiesta l'annullabilità del provvedimento amministrativo con efficacia di giudicato. Gli altri motivi proposti dall'ASL sono stati ritenuti inammissibili o infondati: la Corte ha ritenuto irrilevanti o non adeguatamente censurate le questioni sull'illegittimità delle clausole, sulla produzione tardiva di atti e sulla valutazione delle prove (compresi i verbali ispettivi), e ha ritenuto applicabile la disciplina sugli interessi di mora (d.lgs. 231/2002) richiamando precedenti di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio in favore della controricorrente (compensi liquidati e spese forfettarie), e il ricorso è stato integralmente respinto.

Norme richiamate

  • d.lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo), art. 133, comma 1, lett. c)

    art. 133, comma 1, lett. c)

    La Corte ha interpretato questa norma nel senso che le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione di un rapporto concessorio/contrattuale, quando il petitum sostanziale sia meramente patrimoniale (condanna al pagamento), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario; la giurisdizione amministrativa sussiste solo se si chiede l'accertamento/annullamento del provvedimento amministrativo con efficacia di giudicato.

  • d.lgs. 502/1992, art. 8-quinquies

    La pretesa della Casa di cura si fondava sul contratto stipulato ai sensi di questa disposizione; la Corte ha ritenuto che il rapporto contrattuale costituisca base idonea per una domanda di pagamento dinanzi al giudice ordinario.

  • d.lgs. 502/1992, art. 8-bis

    Richiamato dalla ricorrente in relazione a questioni contrattuali e di organizzazione del servizio, ma la Corte ha comunque ritenuto prevalente la natura contrattuale della pretesa di pagamento.

  • d.lgs. 502/1992, art. 8-sexies

    Citat0 dalla ricorrente in motivi relativi a competenze e obblighi contrattuali; la Corte non ha accolto la tesi che tali norme spostino la giurisdizione in favore dell'amministrativo.

  • d.lgs. 231/2002

    La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina sugli interessi di mora prevista dal d.lgs. 231/2002, confermando il principio che, in caso di credito commerciale/contrattuale certo, possono essere riconosciuti interessi di mora a favore del creditore.

  • codice di procedura civile, art. 115

    Richiamato in ordine all'onere di motivazione e all'uso delle prove: la Corte ha ricordato che la violazione di questa norma richiede che il giudice abbia omesso di considerare le prove dedotte, il che non è il caso dato che i giudici del merito hanno valutato e motivato le loro scelte probatorie.

  • codice di procedura civile, art. 116

    La Corte ha ribadito che la valutazione delle prove compete al giudice del merito secondo il prudente apprezzamento; l'impugnazione per mera diversa valutazione non è sufficiente per cassazione salvo gravissimi vizi motivazionali.

  • codice civile, art. 2697

    Richiamato in tema di onere della prova; la Corte ha confermato che la parte che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa e che l'ASL non ha validamente dimostrato fatti impeditivi a carico della Casa di cura.

  • codice di procedura civile, art. 360

    art. 360, comma 1, nn. 1,3,5 c.p.c.

    La Corte ha esaminato i motivi di cassazione sulla base delle previsioni di questa norma, ritenendo infondato il motivo relativo alla giurisdizione (n.1) e inammissibili o non provati gli altri (n.3 e n.5).

Massime di principio

  • Le controversie di pagamento tra una ASL e una struttura privata in regime di convenzionamento o concessione relative al corrispettivo per prestazioni rientrano di norma nella giurisdizione del giudice ordinario, salvo che la domanda chieda espressamente l'accertamento/annullamento di un provvedimento amministrativo con efficacia di giudicato.
  • Se il creditore invoca un diritto soggettivo contratto-based al pagamento, eccezioni amministrative dell'ente circa la tariffazione o tetti di spesa non spostano automaticamente la giurisdizione; occorre che la parte chieda concretamente un pronunciamento di invalidità dell'atto amministrativo per trasferire la competenza all'amministrativo.
  • Difetti formali nella documentazione non sempre impediscono il riconoscimento del corrispettivo se le prestazioni sono effettivamente eseguite e non contestate nei fatti; le eccezioni basate su nuovi accertamenti di fatto sollevate per la prima volta in appello possono essere ritenute inammissibili.
  • L'onere della prova grava sulla parte che propone la domanda: il giudice del merito valuta le risultanze probatorie con prudente apprezzamento; la corte di cassazione non sostituisce tale valutazione salvo vizi motivazionali gravi o violazioni di legge evidenti.
  • Per far valere effetti di pronunce amministrative (delibere regionali, sentenze TAR/Consiglio di Stato) su rapporti tra parti private e ASL è necessario produrre ed allegare tempestivamente i provvedimenti rilevanti e dimostrare la loro estensione al rapporto inter partes; la mera menzione non basta.
  • In caso di credito contrattuale certo e non giustificato ritardo del debitore, trova applicazione la disciplina degli interessi di mora (d.lgs. 231/2002), salvo specifiche e concrete cause esterne ostative al pagamento debitamente provate.

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