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Sentenza

Sentenza n. 2665/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'ottemperanza: della sentenza N. 494/2022 emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, resa all'esito del giudizio di cui al r.g. n. 5288/2020, pubblicata in data 01/02/2022, notificata in data 08/03/2022, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202502593

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla valutazione integrale del servizio prestato con contratti a termine, alla progressione stipendiale e al pagamento di differenze retributive

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, n. 494/2022, notificata in forma esecutiva l'8 marzo 2022 e passata in giudicato. La sentenza ordinaria aveva riconosciuto il diritto alla valutazione integrale del servizio svolto con contratti a termine ai fini dell'inquadramento retributivo, alla relativa progressione stipendiale e al pagamento di euro 15.407,50, oltre interessi legali. Il ricorrente ha evidenziato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l'amministrazione desse esecuzione al giudicato. Ha chiesto l'ordine di integrale esecuzione, la fissazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata, che il termine dilatorio di 120 giorni era decorso e che l'amministrazione non aveva allegato né provato l'avvenuta esecuzione. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato, assegnando il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il titolare della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, prevedendo che il commissario provveda nei successivi 60 giorni su richiesta della ricorrente. Il TAR ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.: la somma decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, termina con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, e non può superare il 10% dell'importo capitale dovuto in base al giudicato. Il compenso eventuale del commissario è stato fissato in euro 500,00, a carico del Ministero. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, imponendo alla pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato nel caso deciso.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di assegnare un termine per l'adempimento, nominare un commissario ad acta e imporre una penalità di mora non manifestamente iniqua.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere applicata quale misura compulsoria per l'ulteriore violazione o ritardo nell'esecuzione del giudicato; deve essere parametrata in modo da stimolare l'adempimento senza trasformarsi in una sproporzionata locupletazione del privato.

  • art. 14 decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso per l'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche può essere azionato dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua l'articolazione amministrativa presso la quale opera il titolare della Direzione generale nominato commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione non abbia adempiuto all'obbligo di conformarsi al comando giudiziale.
  • Quando l'amministrazione non allega né prova l'esecuzione del giudicato e risultano notificato il titolo e decorso il termine dilatorio previsto dalla legge, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'obbligo di esecuzione integrale e assegnare un termine per provvedere.
  • In caso di persistente inerzia, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla scadenza del termine assegnato e alla richiesta della parte vittoriosa.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può decorrere dalla scadenza del termine assegnato dal giudice per l'adempimento e cessare con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, dell'amministrazione; l'insediamento del commissario non priva l'amministrazione del potere di provvedere.
  • La penalità di mora deve essere determinata secondo un criterio di non manifesta iniquità e può essere assoggettata a un tetto massimo, individuato in relazione all'importo capitale dovuto, per evitare che la misura compulsoria si trasformi in una sproporzionata compensazione economica.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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