Sentenza del 21/03/2016 n. 1455 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Notifica dell'avviso di accertamento prima dello spiare dei sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di constatazioni - Casi di particolare e motivata urgenza - Imminente decadenza dall'azione accertatrice - Illegittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'avviso di accertamento è stato notificato prima del decorso del termine ordinario di sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione. L'Amministrazione ha giustificato la deroga al termine previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 richiamando l'imminente scadenza del termine di decadenza per l'esercizio dell'azione accertatrice. Il contribuente ha contestato tale motivazione, sostenendo che la sola imminente decadenza non costituisce un caso di particolare e motivata urgenza.
La decisione
La deroga al termine di sessanta giorni è stata ritenuta illegittima. La particolare e motivata urgenza deve dipendere da circostanze concrete, oggettive e non imputabili all'Amministrazione, che esulino dalla sua sfera di responsabilità. La prossima scadenza del termine decadenziale, essendo normalmente prevedibile e riconducibile all'organizzazione dell'ente impositore, non è sufficiente da sola a giustificare l'emissione anticipata dell'avviso. Ne consegue l'illegittimità dell'avviso notificato senza il rispetto del termine dilatorio.
Norme richiamate
Legge n. 212/2000, art. 12, comma 7
Il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza di tale termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
La disposizione impone, come regola generale, il rispetto del termine di sessanta giorni tra la consegna del processo verbale di constatazione e l'emissione dell'avviso di accertamento. La deroga è ammessa solo in presenza di un'urgenza concreta, specificamente motivata e non riconducibile alla mera imminente scadenza del termine di decadenza dell'Amministrazione.
Massime di principio
- La notifica dell'avviso di accertamento prima del decorso dei sessanta giorni è eccezionale e richiede una motivazione puntuale sulle circostanze urgenti.
- La sola imminente scadenza del termine di decadenza dell'azione accertatrice non integra, di regola, una particolare e motivata urgenza, perché è un evento prevedibile e dipendente dall'organizzazione dell'Amministrazione.
- L'urgenza può essere riconosciuta soltanto quando derivi da fatti oggettivi, sopravvenuti e non imputabili all'ente impositore, tali da rendere concretamente necessario anticipare l'emissione dell'atto.
- In assenza di una valida giustificazione, la violazione del termine dilatorio comporta l'illegittimità dell'avviso di accertamento.
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