Cassazione Civile, Ordinanza n. 25421/2023 del 29/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro pubblico)
La controversia
Un dirigente medico aveva svolto, dal 1 luglio 2009 al 30 giugno 2015, l'incarico di direttore responsabile di una Unità Operativa Complessa in sostituzione di un collega andato in quiescenza. La domanda introduttiva mirava a ottenere dalla azienda sanitaria le differenze retributive, detratta l'indennità già percepita ex art. 18, comma 7, del CCNL 8 giugno 2000, sostenendo che l'attività resa per un periodo molto più lungo di quello previsto dalla disciplina contrattuale dovesse essere retribuita come mansioni superiori, oltre alla regolarizzazione contributiva nei confronti dell'INPS. Il Tribunale aveva respinto la domanda, mentre la Corte d'appello l'aveva accolta condannando l'azienda al pagamento di somme a titolo di differenze retributive e alla regolarizzazione contributiva. Nel ricorso per cassazione l'azienda sanitaria ha denunciato, con il primo motivo, violazione delle norme del d.lgs. n. 502 del 1992, del d.lgs. n. 165 del 2001, del CCNL della dirigenza medica e dell'art. 2103 c.c., sostenendo che la sostituzione nell'incarico dirigenziale ex art. 18 CCNL non integra mansioni superiori e dà diritto alla sola indennità sostitutiva, anche se protratta oltre i termini di sei o dodici mesi; con il secondo motivo ha censurato il quantum della condanna, deducendo violazioni processuali e omesso esame di un fatto decisivo. L'INPS e il lavoratore hanno resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, conformandosi all'orientamento ormai consolidato secondo cui la sostituzione del dirigente medico ai sensi dell'art. 18 CCNL non costituisce svolgimento di mansioni superiori, resta interna al ruolo unico della dirigenza sanitaria e non consente di applicare l'art. 2103 c.c. né l'art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001; al sostituto spetta solo l'indennità prevista dal contratto collettivo, senza che rilevi la protrazione oltre il termine previsto per la copertura del posto vacante, né l'art. 36 Cost. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza d'appello è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto della domanda del lavoratore. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate tra tutte le parti; è stata inoltre esclusa l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 18 CCNL 8 giugno 2000 area dirigenza medica e veterinaria
la sostituzione temporanea nell'incarico dirigenziale non integra mansioni superiori; decorso un primo periodo senza emolumento, è dovuta solo l'indennità mensile sostitutiva prevista dal contratto collettivo.
d.lgs. n. 502 del 1992, artt. 15, 15-bis, 15-ter
la dirigenza sanitaria è inserita in un unico ruolo e il conferimento degli incarichi dirigenziali segue una disciplina speciale incompatibile con l'applicazione dell'art. 2103 c.c.
d.lgs. n. 165 del 2001, artt. 19, 24, 29, 52
l'art. 19 esclude per i dirigenti l'applicabilità dell'art. 2103 c.c.; l'art. 52 riguarda il personale non dirigenziale.
art. 2103 c.c.
non si applica ai dirigenti, compresi quelli della dirigenza sanitaria, perché la posizione dirigenziale è fondata sull'incarico e non sulla carriera di mansioni superiori.
art. 36 Cost.
non è invocabile per ottenere il trattamento economico pieno del sostituito quando la disciplina collettiva prevede specificamente una indennità sostitutiva ritenuta remunerativa.
art. 115 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo di ricorso per contestare il quantum della condanna, ma il motivo è rimasto assorbito.
art. 116 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo di ricorso per contestare la valutazione delle prove, ma il motivo è rimasto assorbito.
art. 2697 c.c.
richiamato nel secondo motivo di ricorso in relazione all'onere probatorio sul quantum, ma non esaminato per assorbimento.
art. 112 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo di ricorso, ma non esaminato per assorbimento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per il vizio di violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma processuale invocata per l'omesso esame di un fatto decisivo nel secondo motivo.
art. 384, comma 2, c.p.c.
la cassazione, non richiedendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito rigettando la domanda.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la sua disciplina sul raddoppio del contributo unificato è stata ritenuta inapplicabile per effetto dell'accoglimento del ricorso.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego dirigenziale sanitario, la sostituzione temporanea del titolare ex disciplina collettiva speciale non integra svolgimento di mansioni superiori e non dà diritto al trattamento economico del dirigente sostituito.
- Per i dirigenti non si applica la regola generale dell'art. 2103 c.c. sulle mansioni superiori, né la corrispondente tutela dell'art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001, perché la qualifica dirigenziale si fonda sul conferimento di un incarico a termine e non su una progressione di carriera per mansioni.
- La protrazione dell'incarico di sostituzione oltre il termine previsto dalla disciplina collettiva non trasforma automaticamente la sostituzione in incarico stabile né legittima la pretesa di differenze retributive pari al trattamento del titolare.
- Quando la contrattazione collettiva prevede espressamente una indennità sostitutiva per l'incarico provvisorio, tale indennità è considerata remunerativa della prestazione resa e impedisce il ricorso all'art. 36 Cost. per ottenere una retribuzione maggiore.
- In caso di accoglimento del motivo che incide sull'an debeatur, il motivo relativo al quantum resta assorbito; se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere nel merito rigettando la domanda originaria.
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