Cassazione Penale, Ordinanza n. 05629/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Napoli aveva confermato la condanna di primo grado per violazione di sigilli su un ciclomotore sottoposto a sequestro amministrativo, rilevando che l'imputato era stato sorpreso alla guida del mezzo in più occasioni (09/09/2020, 08/09/2020 ore 7,35 e 13,05, e 21/05/2021), circostanze ritenute indicative della piena consapevolezza del vincolo di indisponibilità. Con il ricorso per cassazione, proposto a mezzo difensore, l'imputato denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, al trattamento sanzionatorio e al diniego dei benefici di legge. La censura sulla responsabilità non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata ed era sostanzialmente reiterativa dei motivi già disattesi in appello; quella sulla pena era generica perché la pena era stata determinata nel minimo edittale; la richiesta di benefici era anch'essa priva di specificità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi erano generici e non specificamente confrontati con la motivazione della sentenza impugnata. Ha ritenuto inammissibile la doglianza sulla responsabilità per difetto di specificità estrinseca e per riproposizione di censure già respinte in appello, quella sul trattamento sanzionatorio perché non si confrontava con la statuizione che la pena era stata irrogata nel minimo edittale, e quella sui benefici di legge per assoluta genericità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 349 comma 2 c.p.
norma incriminatrice per la violazione di sigilli; la responsabilità è stata confermata in appello sulla base della consapevolezza del vincolo di indisponibilità del bene sequestrato
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
art. 606 c.p.p.
richiamato implicitamente come parametro delle doglianze di violazione di legge e vizio di motivazione dedotte nel ricorso
art. 568 c.p.p.
richiamato implicitamente dalla nozione di specificità del ricorso e dalla necessità di un confronto critico con la decisione impugnata
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre in modo generico motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi, senza un effettivo confronto critico con le ragioni della decisione impugnata.
- La censura in cassazione deve possedere specificità estrinseca: non basta denunciare formalmente un vizio di motivazione o di violazione di legge, occorre indicare puntualmente le argomentazioni della sentenza impugnata che si assumono erronee.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili se non si confrontano con i dati posti a base della decisione, specie quando la pena sia stata determinata nel minimo edittale.
- La generica richiesta di concessione dei benefici di legge, non supportata da argomentazioni specifiche, è inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che il ricorrente abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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