Cassazione Civile, Ordinanza n. 17010/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione, proposta ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115/2002, avverso il decreto di liquidazione degli onorari in favore del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, emesso dal magistrato di sorveglianza. Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino aveva declinato la propria competenza in favore del Presidente del Tribunale di Novara; quest'ultimo, investito della questione, ha sollevato conflitto ai sensi dell'art. 45 c.p.c., ritenendo invece competente il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino. Il ricorrente chiedeva quindi la definizione del conflitto di competenza. La Corte è stata investita anche delle conclusioni del Pubblico Ministero, che chiedeva di dichiarare competente il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondata l'istanza e, richiamando il proprio precedente orientamento, ha dichiarato competente il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Torino a decidere sull'opposizione al decreto di liquidazione dell'onorario emesso dal magistrato di sorveglianza. Ha quindi rimesso le parti davanti a tale giudice nel termine di legge. La decisione si fonda sul principio per cui, in materia di patrocinio a spese dello Stato, l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 contro il decreto di liquidazione del magistrato di sorveglianza spetta al presidente del tribunale di sorveglianza cui quel magistrato appartiene, in ragione della prossimità organizzativa tra giudice che ha adottato il provvedimento e giudice dell'opposizione.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. n. 115/2002
come modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011
L'opposizione al decreto di liquidazione dell'onorario emesso dal magistrato di sorveglianza va proposta davanti al presidente del tribunale di sorveglianza cui il magistrato appartiene; la norma valorizza la prossimità organizzativa tra il primo decidente e il giudice dell'opposizione.
art. 45 c.p.c.
È il mezzo con cui il giudice investito della causa ha sollevato il conflitto di competenza.
d.P.R. n. 115/2002
Normativa sul patrocinio a spese dello Stato richiamata quale disciplina applicabile alla liquidazione dei compensi del difensore.
d.lgs. n. 150/2011
Intervento modificativo dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002, richiamato dalla Corte come base dell'assetto competenziale.
Massime di principio
- In materia di patrocinio a spese dello Stato, l'opposizione al decreto di liquidazione del compenso emesso dal magistrato di sorveglianza è attribuita al presidente del tribunale di sorveglianza cui quel magistrato appartiene.
- La competenza funzionale sull'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 è determinata dalla prossimità organizzativa tra il giudice che ha emesso il provvedimento di liquidazione e il giudice chiamato a decidere sull'opposizione.
- Quando esiste un orientamento di legittimità consolidato sulla competenza, la Corte può farvi riferimento per risolvere il conflitto senza discostarsene in assenza di ragioni nuove.
- La declaratoria di competenza comporta la rimessione delle parti davanti al giudice individuato nel termine di legge.
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