Cassazione Civile, Ordinanza n. 30534/2022 del 18/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
I contribuenti hanno impugnato in cassazione la sentenza della CTR che, accogliendo l'appello dell'Agenzia delle Entrate, aveva riformato la decisione di primo grado che annullava un avviso di rettifica e liquidazione di maggiore imposta di successione. Il ricorso era fondato sulla dedotta violazione degli artt. 101 c.p.c., 24 e 111 Cost., perché i ricorrenti sostenevano di non avere ricevuto avviso della fissazione della pubblica udienza e di non avere quindi potuto partecipare alla discussione né depositare memoria difensiva ex art. 32 d.lgs. 546/1992. L'Agenzia, resistendo, ha prodotto la fotocopia delle raccomandate inviate dalla segreteria della CTR al difensore dei contribuenti, sostenendo che esse erano state trasmesse al domicilio eletto; tuttavia dalle stesse produzioni emergeva che l'avviso era stato spedito a un indirizzo diverso da quello indicato nell'atto di costituzione in appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui, nel processo tributario, la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza alle parti costituite è adempimento essenziale per garantire il diritto di difesa e il contraddittorio; la sua omessa comunicazione, o comunque la comunicazione effettuata in modo non conforme al domicilio eletto, determina la nullità della decisione pronunciata. Poiché l'avviso risultava inviato a un indirizzo diverso da quello di domiciliazione del difensore, la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Calabria, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 101 c.p.c.
richiamato quale parametro di tutela del contraddittorio e del diritto di difesa
art. 24 Cost.
richiamato quale garanzia del diritto di difesa
art. 111 Cost.
richiamato quale garanzia del giusto processo e del contraddittorio
art. 31 d.lgs. 546/1992
"dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima"
la comunicazione dell'udienza alle parti costituite è necessaria e la sua omissione determina nullità della decisione
art. 61 d.lgs. 546/1992
richiamato per estendere al giudizio di appello la disciplina dell'art. 31 d.lgs. 546/1992
art. 32 d.lgs. 546/1992
richiamato con riferimento alla possibilità di depositare memoria prima dell'udienza
Massime di principio
- Nel processo tributario la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza alle parti costituite è adempimento essenziale a presidio del contraddittorio e del diritto di difesa.
- La mancata comunicazione tempestiva dell'avviso di udienza, oppure la sua comunicazione a un indirizzo diverso da quello di domiciliazione del difensore, determina la nullità della decisione resa.
- La disciplina della comunicazione dell'udienza prevista per il primo grado si applica anche al giudizio di appello per effetto del rinvio normativo.
- La lesione del diritto di partecipare all'udienza e di depositare memoria difensiva integra un vizio processuale idoneo a travolgere la sentenza e a imporne la cassazione con rinvio.
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