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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36694/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello: si censura la qualificazione giuridica del fatto come tentato furto anziché reato impossibile (art. 49 c.p.) e si contesta la mancata applicazione o la mancata valutazione dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131‑bis c.p.). Il ricorso sosteneva che, dalle videoriprese, la condotta della imputata fosse inidonea ad integrare il tentativo e che il giudice non avesse considerato correttamente la possibilità di applicare l'art. 131‑bis, anche alla luce della situazione del casellario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità dei motivi. Ha ritenuto che l'appellante non abbia confrontato in maniera puntuale la motivazione della sentenza di primo grado né indicato le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che avrebbero dovuto dimostrare l'intrinseca inidoneità della condotta (necessaria per sostenere il cosiddetto reato impossibile). Analogamente, sul profilo dell'art. 131‑bis, il ricorrente non ha svolto il necessario confronto con la ratio della decisione impugnata che aveva valutato l'abitualità della condotta sulla base di precedenti specifici. Per tale inammissibilità la ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'ambito di intervento della Corte d'appello: la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello ex art. 591; la Cassazione conferma che l'inammissibilità per aspecificità è valutabile quando l'impugnazione non enuncia e argomenta i rilievi critici rispetto alla motivazione impugnata.

  • art. 581 cod. proc. pen. (e art. 581, comma 1, lett. d)

    Disciplina il contenuto dell'atto d'appello e l'onere di specificità: l'appellante deve indicare le ragioni di diritto e i fatti che giustificano la censura; dopo la riforma del 2017 l'inosservanza di tale onere rende inammissibile l'appello.

  • art. 49 cod. pen.

    Riflette la distinzione tra tentativo e reato impossibile; la Corte richiede che chi sostiene la configurabilità del reato impossibile dimostri l'intrinseca inidoneità del mezzo o della condotta a produrre l'evento, indipendentemente da cause estrinseche.

  • art. 131‑bis cod. pen.

    Prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che per censurare la negativa valutazione del beneficio fosse necessario confrontarsi con la ratio motivazionale del giudice che aveva valutato l'abitualità e i precedenti specifici.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alla Cassa delle ammende: la ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 3.000 per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti della motivazione richiesta nel ricorso per cassazione e alla necessità di enunciare i motivi nei termini utili per la valutazione di ammissibilità.

  • Legge 23 giugno 2017, n. 103

    Riforma che ha modificato l'art. 581 cod. proc. pen. aumentando l'onere di specificità in appello; la giurisprudenza delle Sezioni Unite e successive interpreta tale onere in senso restrittivo, come richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • Un motivo d'appello deve essere specifico: occorre indicare chiaramente quali sono le ragioni di fatto e di diritto che si contestano e confrontarle puntualmente con la motivazione del giudice di merito.
  • Per sostenere che si è di fronte a un "reato impossibile" (art. 49 c.p.) serve dimostrare l'intrinseca inidoneità della condotta o del mezzo a produrre l'evento, non la mera esistenza di cause esterne (es. vigilanza o videosorveglianza) che hanno impedito l'evento.
  • La censura relativa alla esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis) richiede il confronto con la ratio della decisione che ha motivato l'esclusione o la negazione del beneficio; non è sufficiente affermare astrattamente l'ammissibilità dell'istituto.
  • La mancata specificazione dei punti di contrasto con la motivazione del giudice di merito comporta l'inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione; la Corte può condannare alle spese e alla Cassa delle ammende se l'inammissibilità deriva da profili di colpa.
  • In sede di impugnazione, per ribaltare una valutazione di fatto (es. idoneità della condotta al realizzarsi dell'evento) è necessario indicare elementi di fatto e di diritto concreti che mettano in dubbio la ricostruzione probatoria adottata dal giudice di merito.

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