Cassazione Penale, Sentenza n. 23535/2024 del 12/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'assoluzione del Tribunale di Ancona sostenendo che la fattispecie prevista dagli artt. 2 e 76, comma 3, d.lgs. n.159/2011 può realizzarsi non solo quando il destinatario del foglio di via vieti il rientro nel comune dal quale e' stato allontanato, ma anche quando non ottemperi all'ordine di rimpatrio/presentazione nel comune di residenza. Il Tribunale aveva ritenuto che fosse provato il mancato adempimento dell'obbligo di presentazione a Recanati, ma aveva escluso il reato perche' non era stata dimostrata la violazione del divieto di rientro nel comune da cui era stato allontanato (Ancona). Il Procuratore generale ha censurato la valutazione interpretativa del Tribunale e ha chiesto l'annullamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona. La Corte ha chiarito che il foglio di via obbligatorio ex art. 2 d.lgs. 159/2011 integra contestualmente l'ordine di rimpatrio/presentazione nel luogo di residenza e il divieto di rientro nel comune di allontanamento: tali elementi sono tra loro connessi e non scindibili. Ne consegue che la mancata ottemperanza all'ordine di rientro/presentazione puo' integrare la contravvenzione prevista dall'art. 76, comma 3, d.lgs. 159/2011; inoltre la Corte ha precisato che il giudice puo' sindacare la legittimita' dell'atto amministrativo (in particolare la motivazione circa la pericolosita') ma non puo' sostituirsi al Questore nella valutazione del merito. Per questi motivi la condanna o l'assoluzione non potevano poggiare sulla sola assenza di prova della violazione del divieto di rientro nel comune di allontanamento quando e' pacifico che non e' stata osservata la prescrizione di presentarsi nel comune di residenza.
Norme richiamate
art. 163, commi 2 e 4, R.d. 18 giugno 1931 n. 773
Norma richiamata come riferimento storico/penale nel capo di imputazione; nel testo e' indicata la fattispecie di reato contestata all'imputato.
art. 2, d.lgs. n. 159/2011
Disciplina il rimpatrio con foglio di via obbligatorio: il provvedimento e' rivolto a persone ritenute pericolose e presenti fuori dal luogo di residenza, con ordine di rimpatrio e divieto di ritorno nel comune di allontanamento. La Corte interpreta la norma come unitaria: il divieto di rientro e l'ordine di rimpatrio/presentazione sono presupposti concomitanti e non scindibili.
art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011
Sanziona penalmente l'inosservanza dell'ordine del Questore (contravvenzione con arresto): la Corte ritiene che l'inosservanza comprenda anche il mancato rientro/presentazione nel comune di residenza ordinato dal foglio di via.
art. 157, R.d. n. 773/1931
Richiamata come antecedente normativo; la Corte ricostruisce la continuita' normativa e le modifiche, ricordando limiti e pronunce di illegittimita' costituzionale su talune applicazioni.
art. 1, d.lgs. n. 159/2011
Individua le categorie di persone alle quali puo' essere indirizzato il provvedimento: la Corte ne richiama il contenuto per definire la relatio e i presupposti della legittimita' dell'atto amministrativo.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma richiamata per la presentazione della requisitoria del Pubblico ministero; menzionata proceduralmente nel capo d'udienza.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Fondamento della censura di violazione di legge utilizzata dal Procuratore generale per il ricorso per cassazione.
art. 593, comma 3, cod. proc. pen. (modificato dal d.lgs. 150/2022)
La Corte osserva che la sentenza impugnata e' appellabile e che, alla luce delle modifiche, il rimedio esperito deve essere inteso come ricorso immediato per cassazione ex art. 569 c.p.p.; rilevanza procedurale per la ammissibilita' del ricorso.
art. 569, cod. proc. pen.
Norma richiamata per inquadrare il ricorso come ricorso immediato per cassazione.
Corte costituzionale, sent. n. 24 del 2019
Richiamata per segnalare l'illegittimita' costituzionale parziale di applicazione dell'art. 1 ai soggetti della lett. a) (riferimento storico a limiti di applicazione delle misure di prevenzione).
Massime di principio
- Il foglio di via obbligatorio ex art. 2 d.lgs. 159/2011 va interpretato unitariamente: contiene sia l'ordine di rimpatrio/presentazione nel comune di residenza sia il divieto di rientro nel comune di allontanamento; entrambi gli aspetti sono presupposti necessari del provvedimento.
- La mancata ottemperanza all'ordine di rimpatrio/presentazione nel comune di residenza puo' integrare la contravvenzione prevista dall'art. 76, comma 3, d.lgs. 159/2011 anche se non sia dimostrata una specifica violazione del divieto di rientro nel comune da cui si e' stati allontanati.
- Il giudice penale non puo' sindacare il merito discrezionale del Questore sulla pericolosita' del destinatario, ma puo' e deve verificare la legittimita' formale e sostanziale dell'atto amministrativo (in particolare la motivazione e gli elementi di fatto che ne giustificano l'adozione); se illegittimo, l'atto va disapplicato con conseguenze sul giudizio penale.
- Nella valutazione probatoria di reati collegati a provvedimenti amministrativi di prevenzione e' necessario distinguere fra: (a) legittimita' dell'atto amministrativo (sindacabile in diritto), e (b) accertamento dei fatti materiali, come l'effettiva mancata presentazione o il rientro nel comune proibito. Entrambi possono influenzare l'integrazione della norma penale.
- In caso di sentenza di assoluzione fondata su una interpretazione limitativa della fattispecie (es. richiedere prova della violazione del divieto di rientro esclusivamente), la Procura puo' proporre ricorso per cassazione; la Corte puo annullare e rinviare per un nuovo esame alla luce della corretta interpretazione normativa.
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