Sentenza n. 2007/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Patti n. 1713/2025, passata in giudicato, relativa all'accredito di € 1.000,00 sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112 c.p.a., deducendo che il Ministero non aveva spontaneamente eseguito la sentenza del Tribunale di Patti - Sezione Lavoro n. 1713/2025, ritualmente notificata e passata in giudicato. Tale sentenza aveva riconosciuto il diritto del docente al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 e aveva condannato il Ministero all'attribuzione di € 1.000,00 mediante accredito sulla carta. Il ricorrente ha chiesto l'integrale esecuzione del giudicato, anche mediante nomina di un commissario ad acta, nonché la condanna dell'Amministrazione alle spese. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito e non ha fornito prova dell'adempimento o di fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'ottemperanza: esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e mancata esecuzione da parte del Ministero. Il Collegio ha applicato il principio dell'art. 2697 c.c., secondo cui i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto azionato devono essere provati da chi ha interesse a farli valere. Poiché il ricorrente aveva provato il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza e l'Amministrazione non si era costituita, su quest'ultima gravava l'onere di dimostrare l'inefficacia del titolo o l'estinzione dell'obbligo, onere non assolto. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, affinché provveda al pagamento entro ulteriori novanta giorni. Il commissario, appartenendo al Ministero resistente, non ha diritto a compenso, secondo l'applicazione analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre oneri di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Costituisce la base dell'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e, nel caso concreto, legittima la richiesta di esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo e fonda il potere del TAR di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.
art. 2697 c.c.
"i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli"
Una volta provato dal ricorrente il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, spetta all'Amministrazione dimostrare l'inefficacia del titolo o l'estinzione dell'obbligo; la mancata costituzione dell'Amministrazione impedisce di ritenere provati tali fatti.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, insieme alla notifica e al passaggio in giudicato del titolo, uno dei presupposti per procedere all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione debitrice.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Prevede il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto nel caso concreto dal giudicato posto in esecuzione.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta appartenente all'Amministrazione è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dai giudizi regolati dalla legge n. 89/2001.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la prova della notifica e del passaggio in giudicato del titolo, del decorso del termine previsto per l'adempimento e dell'inadempimento dell'Amministrazione dimostra il fatto costitutivo del diritto all'esecuzione; spetta poi all'Amministrazione provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligo.
- La mancata costituzione dell'Amministrazione intimata non esonera il ricorrente dalla prova del titolo esecutivo e dell'inadempimento, ma comporta che, una volta assolto tale onere, non possano essere valorizzati fatti estintivi o impeditivi non provati dall'Amministrazione.
- In presenza di un giudicato che impone il pagamento o l'attribuzione di una somma e di un persistente inadempimento dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale fase sostitutiva.
- Il commissario ad acta individuato in un dirigente dell'Amministrazione inadempiente non ha diritto a un compenso autonomo quando l'attività sostitutiva rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche a condanne pecuniarie diverse da quelle disciplinate dalla legge n. 89/2001.
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