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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-160/24

Order of the General Court (Tenth Chamber) of 13 January 2025. — LU v European Investment Bank. — Civil service – EIB staff – Complaint of psychological harassment – Administrative inquiry – Final report of the investigation panel – Manifest inadmissibility – Decision confirming the findings of the investigation report and recommending the reopening of disciplinary proceedings for malicious complaint – Withdrawal of the contested measure – No need to adjudicate. — Case T-160/24

Giurisprudenza europea62024TO0160

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha constatato che la nuova decisione dell’EIB del 19 aprile 2024 ha ritirato integralmente la decisione impugnata del 21 dicembre 2023, facendo venir meno l’interesse del ricorrente a ottenerne l’annullamento e a coltivare i capi di domanda ad essa collegati. Ha inoltre dichiarato manifestamente irricevibile la domanda di annullamento del rapporto dell’Investigation Panel del 22 marzo 2023, in quanto mero atto preparatorio privo di effetti giuridici autonomi. Pur essendo il ricorso divenuto in gran parte privo di oggetto, il Tribunale ha condannato l’EIB alle spese.

Ricorso del dipendente EIB contro una decisione che respinge una denuncia di molestie, qualifica la denuncia come maliziosa e raccomanda la ripresa di un procedimento disciplinare, con successiva sopravvenuta perdita di interesse a ottenere l’annullamento per effetto del ritiro dell’atto impugnato e inammissibilità del rapporto investigativo come atto preparatorio.

La questione giuridica

Se, a seguito dell’adozione di una nuova decisione dell’EIB che ritira integralmente la decisione impugnata, il ricorrente mantenga interesse ad agire per ottenerne l’annullamento e quello dei capi di domanda connessi, e se il rapporto finale dell’Investigation Panel, che si limita a formulare una raccomandazione al Presidente dell’EIB, costituisca un atto lesivo autonomamente impugnabile.

Principio di diritto

Quando, nel corso del giudizio, l’istituzione ritira integralmente l’atto impugnato e tale ritiro priva il ricorrente di qualsiasi interesse residuo all’annullamento, il Tribunale dichiara che non vi è più luogo a statuire sui capi di domanda diretti contro quell’atto e sui capi accessori ad esso strettamente connessi. Inoltre, un rapporto finale di indagine che si limiti a formulare una raccomandazione al Presidente dell’EIB non produce effetti giuridici vincolanti diretti e immediati e non costituisce un atto lesivo autonomamente impugnabile; la relativa domanda di annullamento è quindi manifestamente irricevibile. Quanto alle spese, in una causa divenuta priva di oggetto il Tribunale può, in base all’equità e al comportamento delle parti, porle a carico della parte convenuta, specie se il ritiro dell’atto interviene dopo la scadenza del termine per proporre il ricorso.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 50a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 131, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 135, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 137 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 170 del regolamento di procedura del Tribunale

Decisione dell’EIB su denuncia di molestie e conseguente procedura disciplinare

La pronuncia è un’ordinanza del Tribunale nella causa T-160/24, proposta da un membro del personale della Banca europea per gli investimenti contro una decisione del Presidente dell’EIB in materia di denuncia di molestie psicologiche e di possibile riapertura di un procedimento disciplinare. La controversia si inserisce nel quadro del contenzioso del personale ex articolo 270 TFUE.

Fatti e svolgimento della procedura

Il ricorrente aveva presentato nel 2017 una prima denuncia di molestie; in seguito aveva presentato una nuova denuncia nel 2018 nei confronti di altri superiori e dirigenti. A seguito dell’indagine interna, il rapporto finale del 13 maggio 2020 aveva escluso le molestie, qualificato la denuncia come maliziosa e abusiva e raccomandato l’avvio di un procedimento disciplinare. Tale decisione era stata annullata dal Tribunale nel 2022 per violazione del diritto di essere sentito.

Successivamente l’EIB aveva sospeso il procedimento disciplinare e nominato un nuovo Investigation Panel, che il 22 marzo 2023 aveva adottato un nuovo rapporto finale. Con decisione del 21 dicembre 2023 il Presidente dell’EIB aveva fatto proprie le conclusioni del rapporto, escluso le molestie, qualificato ancora una volta la denuncia come maliziosa e abusiva e manifestato l’intenzione di riprendere il procedimento disciplinare sospeso.

Dopo il ricorso, l’EIB aveva tuttavia adottato il 19 aprile 2024 una nuova decisione finale, espressamente sostitutiva di quella del 21 dicembre 2023, ritirandola integralmente e raccomandando la ripresa del procedimento disciplinare. Il ricorrente aveva quindi impugnato anche tale seconda decisione in un diverso procedimento, registrato come causa T-365/24.

Domande del ricorrente

Nel presente procedimento il ricorrente chiedeva:

  • l’annullamento della decisione del 21 dicembre 2023;
  • l’annullamento del rapporto del 22 marzo 2023;
  • una dichiarazione di legittimità del suo ricorso alla procedura di indagine interna;
  • l’annullamento del procedimento disciplinare avviato nel 2021;
  • il risarcimento del danno materiale e morale.

L’EIB aveva sollevato un’eccezione di irricevibilità ex articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Questioni esaminate dal Tribunale

Il Tribunale ha affrontato due profili principali:

  • se, dopo il ritiro integrale della decisione impugnata mediante la nuova decisione del 19 aprile 2024, esistesse ancora un interesse a proseguire il giudizio;
  • se il rapporto dell’Investigation Panel fosse impugnabile autonomamente oppure costituisse un semplice atto preparatorio.

Normativa e giurisprudenza richiamate

Il Tribunale ha richiamato in particolare:

  • l’articolo 270 TFUE;
  • l’articolo 50a dello Statuto della Corte;
  • gli articoli 126, 130, paragrafo 1, 131, paragrafo 1, 134, paragrafo 1, 135, paragrafi 1 e 2, 137 e 170 del regolamento di procedura.

Ha inoltre ribadito principi consolidati della giurisprudenza secondo cui:

  • l’interesse ad agire deve sussistere sia al momento della proposizione del ricorso sia fino alla decisione finale;
  • gli atti che producono effetti giuridici vincolanti e incidono direttamente e immediatamente sulla posizione del ricorrente sono i soli impugnabili;
  • gli atti preparatori di una procedura articolata non sono autonomamente impugnabili.

Ragionamento del Tribunale sull’interesse a agire

Il Tribunale ha rilevato che le parti avevano riconosciuto, in risposta a un quesito del giudice, che la decisione del 19 aprile 2024 aveva ritirato integralmente la decisione del 21 dicembre 2023, facendo cessare ogni effetto giuridico di quest’ultima. Ne ha tratto la conseguenza che il ricorrente non aveva più interesse a ottenere l’annullamento della decisione originaria.

Da ciò ha fatto discendere che non vi era più luogo a statuire sui capi di domanda che miravano direttamente o indirettamente a contestare quella decisione, compresi quelli relativi alla qualificazione della denuncia come maliziosa, alla ripresa del procedimento disciplinare e alle domande risarcitorie connesse a tale atto, almeno per quanto riferite alla presente causa.

Irricevibilità della domanda contro il rapporto investigativo

Quanto al rapporto del 22 marzo 2023, il Tribunale ha osservato che esso conteneva soltanto una raccomandazione rivolta al Presidente dell’EIB e costituiva quindi un atto intermedio nel procedimento interno. Poiché non determinava in via definitiva la posizione dell’istituzione e non produceva effetti giuridici vincolanti autonomamente lesivi, non poteva essere oggetto di un ricorso diretto di annullamento.

La relativa domanda è stata quindi dichiarata manifestamente irricevibile.

Spese

Pur avendo dichiarato che non vi era più luogo a statuire su gran parte delle domande, il Tribunale ha osservato che il ricorrente non poteva essere rimproverato per aver proposto l’azione, poiché al momento della scadenza del termine per ricorrere la decisione impugnata non era ancora stata sostituita. Ha inoltre rilevato che l’EIB avrebbe potuto adottare la nuova decisione prima della scadenza di tale termine.

In applicazione degli articoli 135, paragrafo 2, e 137 del regolamento di procedura, ha pertanto condannato l’EIB alle spese.

Dispositivo

Il Tribunale ha disposto che:

  • non vi era più luogo a statuire sulla prima domanda nella parte relativa all’annullamento della decisione del 21 dicembre 2023, né sulle seconde, terze, quarte e quinte domande;
  • il ricorso, per il resto, è respinto;
  • l’EIB è condannata alle spese.

Come è indicizzato

Materiediritto della funzione pubblica dell’unione europeapersonale e disciplina interna della banca europea per gli investimentimolestie psicologiche sul luogo di lavororicevibilità del ricorso e interesse ad agirespese processuali

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