Sentenza n. 1113/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza n. 182/2024 emessa dal Tribunale di Avellino – Settore Lavoro e Previdenza, pubblicata in data 15.2.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino che aveva riconosciuto la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 182/2024 del Tribunale di Avellino – Settore Lavoro e Previdenza, passata in giudicato, con la quale era stato dichiarato il suo diritto alla Carta elettronica del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per l'importo complessivo di € 1.000,00. Ha dedotto l'avvenuta notifica del titolo all'amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e la persistente mancata ottemperanza. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione all'astreinte. L'amministrazione si è costituita senza svolgere difese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato, che il titolo era stato notificato il 19 febbraio 2025 e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Poiché l'amministrazione non aveva dimostrato di avere attivato la Carta elettronica del docente per l'importo e gli anni scolastici indicati nel titolo, il giudice le ha ordinato di provvedere entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di dare esecuzione al giudicato entro ulteriori 90 giorni dalla richiesta della ricorrente, compiendo anche gli atti contabili e di bilancio necessari. Il TAR ha precisato che l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Ha invece respinto la richiesta di penalità di mora, ritenendo che la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico integrassero, nel caso concreto, ragioni ostative ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., secondo i criteri indicati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2014. L'amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in € 600,00 oltre accessori, rimborso forfettario e rifusione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare l'esecuzione, nominare un commissario ad acta e valutare la richiesta di penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere esclusa, oltre che quando manifestamente iniqua, anche in presenza di altre ragioni ostative; nei confronti della pubblica amministrazione il giudice valuta discrezionalmente le difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi, di bilancio e a specifici interessi pubblici.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione prima dell'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede e disciplina il beneficio della Carta elettronica del docente, riconosciuto nel caso concreto per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 per l'importo complessivo di € 1.000,00.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il ricorso è fondato quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione, è decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e l'amministrazione non dimostra di avervi dato esecuzione.
- Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine prefissato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, attribuendogli il potere di compiere anche gli atti contabili, di bilancio e di reperimento delle somme necessari all'adempimento.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all'esecuzione del giudicato; l'amministrazione deve adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile l'adempimento.
- La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma può essere negata quando il giudice dell'ottemperanza ravvisi ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità, valutando in concreto anche la crisi della finanza pubblica, i vincoli di bilancio e la rilevanza degli interessi pubblici coinvolti.
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