Cassazione Penale, Sentenza n. 16448/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Padova che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo - relativo a un'unità immobiliare intestata alla Duea s.r.l. - disposto nel procedimento per reati tributari a carico di Levorato Massimo (figlio del ricorrente). Il ricorrente deduceva che il Tribunale avrebbe motivato in modo meramente apparente basandosi su presunzioni investigative di "amministrazione di fatto" dell'immobile da parte del figlio e sulla sua abitazione nell'immobile, senza valutare che la titolarità e l'amministrazione formale spettavano al padre, terzo di buona fede, e senza considerare che la mera detenzione a fini abitativi non prova la disponibilità del bene ai fini del sequestro per equivalente; in sostanza si contestava la fondatezza delle deduzioni fattuali e l'omessa applicazione degli oneri probatori richiesti alla pubblica accusa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza fosse formulata in modo non sufficientemente specifico ed estranea al sindacato di legittimità sulle misure cautelari reali. In particolare, la Corte ha valutato che il Tribunale aveva motivato congruamente la decisione sulla base di plurimi elementi di fatto (uso dell'immobile senza pagamento di canone, ruolo di fatto dell'indagato nella società, dichiarazioni della ex coniuge, documentazione sequestrata, attività del figlio nelle assemblee societarie) che comprovano la disponibilità effettiva e l'amministrazione di fatto. Poiché la censura contestava essenzialmente valutazioni di merito già compiute dal giudice del riesame, risultava preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 322-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata in rapporto al procedimento cautelare reale davanti al Tribunale (riepilogo dell'ambito di impugnazione delle misure cautelari reali).
art. 321 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente; la Corte osserva che la censura volta a contestare valutazioni di merito (motivazione del giudice di merito) non rientra nella tipologia di vizio di legge idoneo a fondare il ricorso per cassazione contro ordinanze cautelari reali.
art. 12-bis del d.lgs. n. 74/2000
Norma del decreto legislativo relativo ai reati tributari, richiamata dal ricorrente in relazione al sequestro per equivalente; la Corte non ha ritenuto provata l'erroneità dell'applicazione/valutazione dei presupposti fattuali per il sequestro.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce che il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge; la Corte lo interpreta precisando che nella nozione di "violazione di legge" rientrano gli errores in iudicando/procedendo e i vizi motivazionali talmente gravi da rendere la motivazione assente o meramente apparente.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente, in caso di inammissibilità del ricorso non imputabile a colpa grave del ricorrente, l'imposizione delle spese e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; applicata qui per fissare equitativamente la somma di €3000,00.
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata dalla Corte per valutare l'eventuale colpa nella proposizione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per qualificare come colpevole la determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In cassazione contro ordinanze su sequestro preventivo è ammesso solo il sindacato di legittimità: è necessario formulare censure specifiche di violazione di legge o dimostrare vizi motivazionali così gravi da rendere la motivazione assente o meramente apparente.
- La mera contestazione delle valutazioni di merito del giudice di merito (es.: valutazione complessiva degli indizi e della documentazione) non è sufficiente in sede di legittimità e rende il ricorso inammissibile.
- Nelle impugnazioni relative a sequestri su beni intestati a terzi, il pubblico ministero deve poter dimostrare la divergenza tra intestazione formale e concreta disponibilità del bene; tuttavia, elementi fattuali quali uso continuativo del bene senza corrispettivo, ruolo di fatto nella gestione societaria, dichiarazioni terze e documentazione sequestrata possono legittimamente fondare la conclusione sulla disponibilità/effettiva pertinenza al soggetto indagato.
- La sola detenzione dell'immobile a fini abitativi non è automaticamente sufficiente a escludere la disponibilità rilevante per il sequestro, soprattutto se accompagnata da ulteriori indici (assenza di canone, funzioni gestionali, documentazione probatoria) che denotano il controllo effettivo.
- Il terzo formalmente intestatario del bene che invoca buona fede deve provare in modo convincente la titolarità effettiva e l'assenza di rapporti di collegamento o di concorso con l'indagato; altrimenti le valutazioni probatorie possono legittimare la misura cautelare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16400/2024 del 19/04/2024
- Sentenza penale · 19 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16401/2024 del 19/04/2024
- Sentenza penale · 19 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16402/2024 del 19/04/2024
- Sentenza penale · 19 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16405/2024 del 19/04/2024
- Sentenza penale · 19 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16406/2024 del 19/04/2024
- Sentenza penale · 19 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 16407/2024 del 19/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →