Sentenza n. 159/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - dell’ordinanza di ingiunzione a demolire e ripristino dello stato dei luoghi del Comune di Porto Cesareo n. 106 del 4.12.2019, notificata ai ricorrenti il successivo 10.01.2020; - di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto ed, in particolare, ove occorra, del verbale di accertamento n. 14/2019, prot. n. 28636 del 30.11.2019, elevato dalla polizia municipale di Porto Cesareo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di ingiunzione alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi relativa a opere edilizie abusive
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza comunale che ingiungeva la rimozione di opere realizzate senza permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica e nulla osta idrogeologico, in prosecuzione di precedenti opere abusive. Gli interventi comprendevano l’accorpamento e la delimitazione di un lotto, la sistemazione dell’area con camminamenti, vialetti, giardini e aiuole, una pavimentazione con forno e pilozza, cancelli, un massetto in calcestruzzo con serbatoi, nonché manufatti accessori al prefabbricato preesistente, tra cui una lavanderia con tettoia e un box-container tecnico. Le opere ricadevano in area soggetta a tutela paesaggistica e in zona agricola. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, sostenendo che la partecipazione avrebbe potuto consentire ai destinatari di fornire elementi utili a una diversa decisione. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 31, commi 2 e 3, d.P.R. 380/2001 e il difetto di istruttoria, perché l’ordinanza non avrebbe indicato adeguatamente le conseguenze dell’inottemperanza, con particolare riguardo all’area da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale.
La decisione
Il TAR ha respinto entrambe le censure. Quanto alla mancata comunicazione di avvio, ha ritenuto che l’attività repressiva degli abusi edilizi abbia natura vincolata e dovuta, sia nell’an sia nel quid, sicché l’ordine di demolizione non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, non essendo configurabile un apporto partecipativo idoneo a determinare un diverso esito. Quanto alla mancata indicazione dell’area acquisibile, il Collegio ha rilevato che l’ordinanza conteneva l’avvertenza sulle conseguenze previste dall’art. 31 del d.P.R. 380/2001. Non è invece necessario che l’ordine di demolizione individui già l’area di sedime o l’eventuale ulteriore area da acquisire: tale specificazione deve essere contenuta nel successivo provvedimento di acquisizione, adottato a seguito dell’accertamento dell’inottemperanza. L’acquisizione gratuita consegue automaticamente all’inottemperanza, mentre il successivo accertamento ha natura dichiarativa e formalizza l’effetto già prodottosi. Il ricorso è stato quindi respinto. Nulla è stato disposto sulle spese, considerata la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La natura vincolata, sia nell’an che nel quid, del potere sanzionatorio esercitato in materia edilizia dal Comune comporta che non sia dovuta la previa comunicazione dell’avvio del procedimento.
L’ordine di demolizione, quale atto vincolato e dovuto fondato sulla constatata realizzazione dell’abuso, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento.
art. 31, commi 2 e 3, d.P.R. 380/2001
La mancata esatta individuazione dell’area di sedime da acquisire di diritto gratuitamente al patrimonio indisponibile del Comune non costituisce ragione di illegittimità dell’ingiunzione a demolire.
L’ordinanza di demolizione deve contenere l’avvertenza sulle conseguenze dell’inottemperanza, ma non deve necessariamente individuare già l’area da acquisire; tale individuazione va effettuata nel successivo provvedimento di acquisizione. L’acquisizione gratuita consegue automaticamente all’inottemperanza e l’accertamento successivo ha natura dichiarativa.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive è un atto vincolato e dovuto, fondato sulla constatata esecuzione dell’opera in assenza o totale difformità dal titolo abilitativo; pertanto, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, poiché non è configurabile un apporto partecipativo idoneo a condurre a un diverso esito.
- L’omessa indicazione, nell’ordinanza di demolizione, dell’esatta area di sedime o dell’eventuale ulteriore area da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale non determina l’illegittimità dell’ordinanza, purché essa richiami le conseguenze dell’inottemperanza previste dall’art. 31 d.P.R. 380/2001.
- L’esatta individuazione dell’area da acquisire deve essere effettuata nel successivo provvedimento di acquisizione adottato dopo l’accertamento dell’inottemperanza; tale accertamento ha natura dichiarativa e formalizza l’effetto acquisitivo già prodottosi alla scadenza del termine assegnato per la demolizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 347/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 348/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 349/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 350/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 351/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 352/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →