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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01578/2026 del 23/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società finanziaria)

La controversia

Nel giudizio amministrativo promosso contro il provvedimento provinciale di annullamento in autotutela della determinazione con cui, nel 2007, erano state approvate operazioni di ristrutturazione dell'indebitamento tramite strumenti finanziari derivati, la società finanziaria ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite. Con il primo motivo ha sostenuto che la controversia non apparteneva alla giurisdizione del giudice amministrativo, perché l'atto del 2022 non riguardava un esercizio legittimo di potere pubblicistico, ma un intervento volto a incidere retroattivamente su un rapporto contrattuale privatistico già eseguito, per sottrarsi unilateralmente agli obblighi derivanti dai contratti di swap. Con il secondo motivo ha dedotto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario italiano, invocando la clausola contrattuale di scelta del foro a favore dei tribunali inglesi e il fatto che un giudice inglese si era già pronunciato affermando la propria giurisdizione esclusiva sulla validità ed efficacia dei contratti, nonché la validità del contratto e l'assenza di difetto di potere del dirigente provinciale. La Provincia ha eccepito vari profili di inammissibilità del regolamento, tutti respinti dalla Corte.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento preventivo solo nella parte in cui ha escluso la giurisdizione del giudice amministrativo, ma ha poi ritenuto che, per effetto della clausola di proroga a favore del giudice inglese e della disciplina internazionale applicabile ratione temporis, difettasse anche la giurisdizione del giudice ordinario italiano. Ne è conseguita la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice italiano nel suo complesso, con compensazione integrale delle spese dell'intero processo per la complessità delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies L. 241/1990

    richiamato come base formale del provvedimento provinciale di annullamento in autotutela; la Corte ne valorizza l'uso per incidere su un rapporto contrattuale già in esecuzione.

  • art. 41 c.p.c.

    la preclusione al regolamento preventivo opera solo se esiste una sentenza del giudice italiano; non osta la precedente decisione del giudice inglese.

  • art. 103 Cost.

    invocato come parametro del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo.

  • art. 113 Cost.

    invocato come parametro del riparto di giurisdizione e della tutela contro gli atti della pubblica amministrazione.

  • Regolamento (UE) n. 1215/2012

    non applicabile ratione temporis alle azioni proposte prima del 21 dicembre 2020.

  • Convenzione dell'Aja del 30 giugno 2005

    applicabile ratione temporis agli accordi di scelta del foro esclusivo; impone di attribuire competenza al giudice designato.

  • art. 5 Convenzione dell'Aja del 30 giugno 2005

    il giudice o i giudici dello Stato contraente designati in un accordo di scelta del foro esclusivo sono competenti e non possono declinare la competenza per il motivo che la controversia dovrebbe essere decisa altrove.

  • art. 13 ISDA Master Agreement

    conteneva una clausola di giurisdizione esclusiva in favore dei tribunali inglesi per ogni azione, procedimento o disputa relativa all'accordo.

  • Schedule, parte 4, lett. g, ISDA Master Agreement

    ribadiva la sottoposizione dell'accordo al diritto inglese e alla giurisdizione esclusiva dei tribunali inglesi.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la compensazione delle spese in presenza di gravi ed eccezionali ragioni.

Massime di principio

  • Nel riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di contratti della pubblica amministrazione, occorre guardare al petitum sostanziale e alla causa petendi: se la controversia mira in concreto a incidere sulla validità, efficacia o persistenza di un rapporto contrattuale già perfezionato, la posizione dedotta è paritetica e la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
  • L'annullamento in autotutela di atti prodromici alla stipulazione radica la giurisdizione amministrativa solo quando l'amministrazione sindaca la legittimità della sequenza procedimentale che ha preceduto la contrattazione; se invece il potere è esercitato per sottrarsi ex post a un vincolo contrattuale già sorto e in esecuzione, la giurisdizione è del giudice ordinario.
  • In presenza di una clausola di proroga della giurisdizione esclusiva validamente pattuita, il giudice designato è competente a conoscere delle controversie rientranti nell'accordo e non può declinare la giurisdizione verso altri giudici.
  • Nel contesto post-Brexit, per le azioni proposte prima del 21 dicembre 2020 non trova applicazione il regolamento Bruxelles I bis; la disciplina della giurisdizione va quindi verificata secondo gli strumenti convenzionali applicabili ratione temporis, tra cui la Convenzione dell'Aja del 30 giugno 2005.
  • La decisione straniera che abbia già affermato la propria giurisdizione può rilevare come giudicato ai fini del successivo riparto della giurisdizione, ove ne ricorrano i presupposti.
  • Le spese possono essere compensate integralmente quando la soluzione delle questioni di giurisdizione presenti particolare complessità e ricorrano gravi ed eccezionali ragioni.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneImpednazioni
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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