Sentenza del 28/06/2017 n. 16068 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la deduzione fiscale delle quote di ammortamento dell'avviamento iscritto in bilancio a seguito del disavanzo da annullamento generato dalla fusione per incorporazione della controllata D. S.r.l. Secondo l'Ufficio, il riconoscimento fiscale dei maggiori valori previsto dal D.Lgs. n. 358 del 1997, art. 6, non poteva operare perché la plusvalenza realizzata dal cedente Consorzio L. non era stata assoggettata a imposta, essendo coperta da un regime di esenzione per cooperative agricole. L'Agenzia chiedeva quindi la conferma della sanzione relativa alla quota di ammortamento dedotta nel 2004.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto decisivo il giudicato esterno derivante dalla precedente sentenza n. 16598 del 2015, pronunciata tra le medesime parti e relativa allo stesso rapporto giuridico, sebbene riferita a un diverso periodo d'imposta. La precedente decisione aveva già stabilito la legittimità della deduzione delle quote di ammortamento dell'avviamento senza applicazione dell'imposta sostitutiva. Di conseguenza, è stata confermata l'illegittimità della sanzione. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 7.000, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, art. 6, comma 1
Prevedeva il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio per effetto del disavanzo da annullamento, senza applicazione dell'imposta sostitutiva, al ricorrere delle condizioni previste.
La norma è stata interpretata nel senso che i maggiori valori derivanti dal disavanzo da annullamento potevano essere fiscalmente riconosciuti e ammortizzati senza imposta sostitutiva, secondo quanto già accertato dal giudicato esterno.
D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, art. 6, comma 2, lett. b)
I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto del disavanzo da annullamento delle azioni o quote si intendono fiscalmente riconosciuti senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, fino a concorrenza dell'importo complessivo netto dei maggiori o minori valori derivanti dalla cessione delle azioni o quote che hanno concorso a formare il reddito di un'impresa residente.
Il requisito rilevante è che la plusvalenza abbia concorso alla formazione del reddito di un'impresa residente; nella controversia, l'esenzione fiscale della plusvalenza non ha impedito, secondo la decisione già passata in giudicato, il riconoscimento fiscale dei maggiori valori.
D.P.R. n. 601 del 1973, art. 10
Prevedeva l'esenzione fiscale dei redditi delle cooperative agricole nei limiti stabiliti dalla norma.
L'esenzione applicata al cedente spiegava la mancata imposizione della plusvalenza, ma non è stata ritenuta ostativa alla deducibilità dell'avviamento nel caso concreto, anche in ragione dell'efficacia vincolante del giudicato esterno.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 103
La disposizione disciplina la deducibilità fiscale delle quote di ammortamento relative all'avviamento e costituiva una delle norme richiamate nella contestazione dell'Ufficio.
Cass., Sezioni Unite, 16 giugno 2006, n. 13916
Ha affermato che il giudicato tributario può estendersi a periodi d'imposta diversi quando riguarda un elemento giuridico stabile e comune a più annualità, senza essere precluso dal principio di autonomia dei periodi d'imposta.
Cass. n. 6953 del 2015 e Cass. n. 2433 del 2013
Confermano che il giudicato conserva efficacia nei rapporti di durata quando l'accertamento riguarda qualificazioni giuridiche o elementi costitutivi destinati a operare in più periodi d'imposta.
Massime di principio
- Quando una precedente sentenza definitiva tra le stesse parti ha risolto una questione giuridica stabile e comune a più annualità fiscali, tale accertamento può vincolare anche i successivi periodi d'imposta.
- Il principio di autonomia dei periodi d'imposta non impedisce l'efficacia del giudicato su elementi permanenti, come la qualificazione fiscale di un'operazione o il riconoscimento di un valore ammortizzabile; impedisce invece di estendere automaticamente decisioni relative a fatti variabili anno per anno.
- In presenza di un giudicato esterno applicabile, l'Amministrazione finanziaria non può rimettere in discussione la medesima questione giuridica nei periodi successivi, salvo mutamenti normativi o differenze sostanziali nei fatti.
- Per valutare la deducibilità di valori derivanti da fusioni o disavanzi da annullamento, occorre verificare sia le condizioni specifiche della disciplina applicabile sia l'eventuale esistenza di precedenti giudicati tra le parti.
- L'esenzione fiscale della plusvalenza realizzata dal cedente non determina necessariamente, da sola, l'esclusione del riconoscimento fiscale dei maggiori valori presso l'acquirente o la società incorporante: la conclusione dipende dal testo normativo applicabile e dalle interpretazioni giurisprudenziali vincolanti nel caso concreto.
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