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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27398/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza con cui il GIP di Padova, su richiesta delle parti e con consenso del PM, aveva applicato la pena su richiesta (patteggiamento) ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e aveva disposto la confisca dei beni già sottoposti a sequestro. Le censure riguardavano (a) omissione di verifica e motivazione circa eventuali cause di non punibilità (art. 129 c.p.p.), (b) carenza di motivazione e mancanza di prova del nesso di pertinenza/illiceità per la confisca (art. 240 c.p.), (c) illegittimità della pena concordata per calcolo errato degli aumenti, riconoscimento ingiustificato della recidiva e conseguente errore di qualificazione giuridica del fatto, nonché violazioni del diritto a un giudizio equo (artt. 111 Cost., 6 CEDU) e vizi procedurali di motivazione (artt. 125, 192 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Fu Rong, Shu Hongdan e Lin Junpin per carenze di specificità e mancanza di interesse/atti allegati. Ha però parzialmente accolto il ricorso di Zhou Xiaofeng limitatamente alla statuizione di confisca: ha annullato la parte della sentenza relativa alla confisca e ha rinviato al Tribunale di Padova (sezione GIP) per nuovo giudizio su tale questione, perché il provvedimento impugnato non motivava il nesso di pertinenza tra i beni sequestrati (capi d'abbigliamento e somme) e i reati. Quanto agli altri profili (illegalità della pena, qualificazione del fatto, recidiva) i motivi sono stati ritenuti infondati o inammissibili. Sono state imposte spese e sanzione di euro 3.000 a carico dei ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Regola la procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La sentenza di patteggiamento conserva natura decisoria e richiede motivazione, ma i motivi di ricorso in Cassazione sono limitati alle ipotesi previste dall'art. 448 comma 2‑bis.

  • art. 448 c.p.p. comma 2‑bis

    Limita i motivi di ricorso in Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento: riguardano espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o misura di sicurezza. La Corte ha applicato tali limiti e dichiarato inammissibili censure non ricomprese o non manifeste.

  • art. 129 c.p.p.

    Prevede l'accertamento delle cause di non punibilità. La Corte ha ritenuto che il richiamo a tale articolo nella motivazione della sentenza di patteggiamento sia normalmente sufficiente e che non sia consentito impugnare tale profilo in mancanza dei presupposti di ammissibilità ex art. 448.

  • art. 240 c.p.

    Disciplina la confisca. La Corte ha richiamato l'obbligo di motivazione circa il nesso di pertinenza/provenienza illecita per la confisca diretta del profitto del reato; l'assenza di argomentazione plausibile sulla pertinenza giustifica l'annullamento nella parte relativa alla confisca.

  • art. 240‑bis c.p.

    Norma di sistema sulla confisca per sproporzione/indebito arricchimento; citata come possibile base normativa alternativa ma la Corte ha valutato in concreto la mancanza di motivazione sul nesso pertinenziale.

  • d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 art. 165‑bis co.2 (come modificato dall'art.7 d.lgs. 6 febbraio 2018 n.11)

    Regola l'allegazione di copie di atti specifici in ricorso per Cassazione; la Corte ha sottolineato che l'onere di indicare gli atti resta del ricorrente e la cancelleria forma il fascicolo separato su quanto specificato.

  • art. 606 c.p.p. comma 1 lett. e)

    Individua le modalità e i documenti rilevanti per il ricorso in Cassazione; utilizzato per richiamare l'obbligo di specificazione/individuazione degli atti impugnati.

  • art. 69 c.p.

    Disciplina il regime delle circostanze e il loro effetto sul calcolo della pena; la Corte ha osservato che la recidiva è stata valutata come subvalente rispetto alle attenuanti e quindi senza aumento sanzionatorio.

  • artt. 125 e 192 c.p.p.

    Riguardano la motivazione della sentenza e la valutazione delle prove; le doglianze che si limitano a generiche asserzioni di vizio motivazionale senza specificità sono inammissibili.

  • art. 111 Cost. e art. 6 CEDU

    Garantiscono il diritto a un processo equo e motivato; la Corte ricorda tali principi ma li applica nel rispetto dei limiti di impugnabilità previsti per il patteggiamento.

Massime di principio

  • Gli impugnanti di una sentenza di patteggiamento in Cassazione possono ricorrere solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448 c.p.p. comma 2‑bis; censure che esulano da tali ipotesi o non sono di manifesta evidenza sono inammissibili.
  • La confisca disposta in una sentenza di patteggiamento richiede pur sempre una motivazione che evidenzi il nesso di pertinenza o la provenienza illecita del bene; l'assenza di tale motivazione può portare all'annullamento parziale e al rinvio per nuovo giudizio.
  • In ricorso per Cassazione resta onere del ricorrente indicare e, quando necessario, allegare gli atti specifici (verbali di sequestro, provvedimenti) su cui fonda la censura: la genericità o la mancata indicazione comportano inammissibilità.
  • Se un bene è stato sequestrato esclusivamente come elemento probatorio per dimostrare la connessione con la persona (es. capi di vestiario restituiti o meramente probatori), la confisca può risultare inidonea e va adeguatamente motivata.
  • Le questioni sulla qualificazione giuridica del fatto sono ammissibili in Cassazione solo se l'errore è manifesto e palese; contestazioni che implicano valutazioni di merito non immediate sono inammissibili nel rito del patteggiamento.
  • L'accertamento della recidiva e dei suoi effetti sul calcolo della pena deve risultare chiaro e congruamente motivato; se la recidiva risulta subvalente rispetto a circostanze attenuanti, essa non produce automaticamente aumenti sanzionatori.

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