Cassazione Penale, Sentenza n. 27398/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza con cui il GIP di Padova, su richiesta delle parti e con consenso del PM, aveva applicato la pena su richiesta (patteggiamento) ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e aveva disposto la confisca dei beni già sottoposti a sequestro. Le censure riguardavano (a) omissione di verifica e motivazione circa eventuali cause di non punibilità (art. 129 c.p.p.), (b) carenza di motivazione e mancanza di prova del nesso di pertinenza/illiceità per la confisca (art. 240 c.p.), (c) illegittimità della pena concordata per calcolo errato degli aumenti, riconoscimento ingiustificato della recidiva e conseguente errore di qualificazione giuridica del fatto, nonché violazioni del diritto a un giudizio equo (artt. 111 Cost., 6 CEDU) e vizi procedurali di motivazione (artt. 125, 192 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Fu Rong, Shu Hongdan e Lin Junpin per carenze di specificità e mancanza di interesse/atti allegati. Ha però parzialmente accolto il ricorso di Zhou Xiaofeng limitatamente alla statuizione di confisca: ha annullato la parte della sentenza relativa alla confisca e ha rinviato al Tribunale di Padova (sezione GIP) per nuovo giudizio su tale questione, perché il provvedimento impugnato non motivava il nesso di pertinenza tra i beni sequestrati (capi d'abbigliamento e somme) e i reati. Quanto agli altri profili (illegalità della pena, qualificazione del fatto, recidiva) i motivi sono stati ritenuti infondati o inammissibili. Sono state imposte spese e sanzione di euro 3.000 a carico dei ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Regola la procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). La sentenza di patteggiamento conserva natura decisoria e richiede motivazione, ma i motivi di ricorso in Cassazione sono limitati alle ipotesi previste dall'art. 448 comma 2‑bis.
art. 448 c.p.p. comma 2‑bis
Limita i motivi di ricorso in Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento: riguardano espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o misura di sicurezza. La Corte ha applicato tali limiti e dichiarato inammissibili censure non ricomprese o non manifeste.
art. 129 c.p.p.
Prevede l'accertamento delle cause di non punibilità. La Corte ha ritenuto che il richiamo a tale articolo nella motivazione della sentenza di patteggiamento sia normalmente sufficiente e che non sia consentito impugnare tale profilo in mancanza dei presupposti di ammissibilità ex art. 448.
art. 240 c.p.
Disciplina la confisca. La Corte ha richiamato l'obbligo di motivazione circa il nesso di pertinenza/provenienza illecita per la confisca diretta del profitto del reato; l'assenza di argomentazione plausibile sulla pertinenza giustifica l'annullamento nella parte relativa alla confisca.
art. 240‑bis c.p.
Norma di sistema sulla confisca per sproporzione/indebito arricchimento; citata come possibile base normativa alternativa ma la Corte ha valutato in concreto la mancanza di motivazione sul nesso pertinenziale.
d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 art. 165‑bis co.2 (come modificato dall'art.7 d.lgs. 6 febbraio 2018 n.11)
Regola l'allegazione di copie di atti specifici in ricorso per Cassazione; la Corte ha sottolineato che l'onere di indicare gli atti resta del ricorrente e la cancelleria forma il fascicolo separato su quanto specificato.
art. 606 c.p.p. comma 1 lett. e)
Individua le modalità e i documenti rilevanti per il ricorso in Cassazione; utilizzato per richiamare l'obbligo di specificazione/individuazione degli atti impugnati.
art. 69 c.p.
Disciplina il regime delle circostanze e il loro effetto sul calcolo della pena; la Corte ha osservato che la recidiva è stata valutata come subvalente rispetto alle attenuanti e quindi senza aumento sanzionatorio.
artt. 125 e 192 c.p.p.
Riguardano la motivazione della sentenza e la valutazione delle prove; le doglianze che si limitano a generiche asserzioni di vizio motivazionale senza specificità sono inammissibili.
art. 111 Cost. e art. 6 CEDU
Garantiscono il diritto a un processo equo e motivato; la Corte ricorda tali principi ma li applica nel rispetto dei limiti di impugnabilità previsti per il patteggiamento.
Massime di principio
- Gli impugnanti di una sentenza di patteggiamento in Cassazione possono ricorrere solo per i motivi espressamente previsti dall'art. 448 c.p.p. comma 2‑bis; censure che esulano da tali ipotesi o non sono di manifesta evidenza sono inammissibili.
- La confisca disposta in una sentenza di patteggiamento richiede pur sempre una motivazione che evidenzi il nesso di pertinenza o la provenienza illecita del bene; l'assenza di tale motivazione può portare all'annullamento parziale e al rinvio per nuovo giudizio.
- In ricorso per Cassazione resta onere del ricorrente indicare e, quando necessario, allegare gli atti specifici (verbali di sequestro, provvedimenti) su cui fonda la censura: la genericità o la mancata indicazione comportano inammissibilità.
- Se un bene è stato sequestrato esclusivamente come elemento probatorio per dimostrare la connessione con la persona (es. capi di vestiario restituiti o meramente probatori), la confisca può risultare inidonea e va adeguatamente motivata.
- Le questioni sulla qualificazione giuridica del fatto sono ammissibili in Cassazione solo se l'errore è manifesto e palese; contestazioni che implicano valutazioni di merito non immediate sono inammissibili nel rito del patteggiamento.
- L'accertamento della recidiva e dei suoi effetti sul calcolo della pena deve risultare chiaro e congruamente motivato; se la recidiva risulta subvalente rispetto a circostanze attenuanti, essa non produce automaticamente aumenti sanzionatori.
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