Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 14985/2026 - Roma, Sezione 3B

Istanza di specificazione ex art. 112, comma 5, c.p.a.

Giustizia amministrativa202414103

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: istanza di specificazione ex art. 112, comma 5, c.p.a., nell'ambito del giudizio di ottemperanza a una precedente sentenza

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte ricorrente ha proposto un'istanza di specificazione ai sensi dell'art. 112, comma 5, c.p.a. Nel corso della fase di ottemperanza, il Commissario ad acta ha depositato una relazione attestante l'integrale esecuzione della sentenza oggetto del giudizio, allegando la relativa documentazione. Il TAR ha rilevato che, ove la parte intendesse contestare gli atti del Commissario ad acta, avrebbe dovuto proporre, se ancora nei termini, lo specifico reclamo previsto dall'art. 114, comma 6, c.p.a., previa notifica ai controinteressati e deposito entro sessanta giorni. L'istanza di specificazione, così come proposta, non era quindi lo strumento processuale idoneo per contestare gli atti commissariali.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile l'istanza di specificazione. Il giudice ha ritenuto che le contestazioni relative agli atti del Commissario ad acta dovessero essere proposte mediante il reclamo disciplinato dall'art. 114, comma 6, c.p.a., nel termine di sessanta giorni e previa notifica ai controinteressati. La pronuncia richiama anche l'intervenuta integrale ottemperanza attestata dal Commissario e documentata in giudizio. Le spese della fase sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 5, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base dell'istanza di specificazione proposta dalla parte, ritenuta inammissibile nella forma concretamente utilizzata.

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'ottemperanza, nonché, tra le parti nei cui confronti si è formato il giudicato, di quelle inerenti agli atti del commissario ad acta. Avverso gli atti del commissario ad acta le stesse parti possono proporre, dinanzi al giudice dell'ottemperanza, reclamo, che è depositato, previa notifica ai controinteressati, nel termine di sessanta giorni

    Le contestazioni delle parti del giudicato contro gli atti del Commissario ad acta devono essere proposte mediante reclamo davanti al giudice dell'ottemperanza, previa notifica ai controinteressati e nel termine di sessanta giorni.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, le contestazioni riferite agli atti del Commissario ad acta devono essere proposte dalle parti nei cui confronti si è formato il giudicato mediante lo specifico reclamo previsto dall'art. 114, comma 6, c.p.a.; non è idonea a tale scopo una generica istanza di specificazione ex art. 112, comma 5, c.p.a.
  • Il reclamo contro gli atti del Commissario ad acta deve essere notificato ai controinteressati e depositato davanti al giudice dell'ottemperanza entro sessanta giorni.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.