Ordinanza n. 14985/2026 - Roma, Sezione 3B
Istanza di specificazione ex art. 112, comma 5, c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: istanza di specificazione ex art. 112, comma 5, c.p.a., nell'ambito del giudizio di ottemperanza a una precedente sentenza
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La parte ricorrente ha proposto un'istanza di specificazione ai sensi dell'art. 112, comma 5, c.p.a. Nel corso della fase di ottemperanza, il Commissario ad acta ha depositato una relazione attestante l'integrale esecuzione della sentenza oggetto del giudizio, allegando la relativa documentazione. Il TAR ha rilevato che, ove la parte intendesse contestare gli atti del Commissario ad acta, avrebbe dovuto proporre, se ancora nei termini, lo specifico reclamo previsto dall'art. 114, comma 6, c.p.a., previa notifica ai controinteressati e deposito entro sessanta giorni. L'istanza di specificazione, così come proposta, non era quindi lo strumento processuale idoneo per contestare gli atti commissariali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile l'istanza di specificazione. Il giudice ha ritenuto che le contestazioni relative agli atti del Commissario ad acta dovessero essere proposte mediante il reclamo disciplinato dall'art. 114, comma 6, c.p.a., nel termine di sessanta giorni e previa notifica ai controinteressati. La pronuncia richiama anche l'intervenuta integrale ottemperanza attestata dal Commissario e documentata in giudizio. Le spese della fase sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 112, comma 5, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base dell'istanza di specificazione proposta dalla parte, ritenuta inammissibile nella forma concretamente utilizzata.
art. 114, comma 6, c.p.a.
Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'ottemperanza, nonché, tra le parti nei cui confronti si è formato il giudicato, di quelle inerenti agli atti del commissario ad acta. Avverso gli atti del commissario ad acta le stesse parti possono proporre, dinanzi al giudice dell'ottemperanza, reclamo, che è depositato, previa notifica ai controinteressati, nel termine di sessanta giorni
Le contestazioni delle parti del giudicato contro gli atti del Commissario ad acta devono essere proposte mediante reclamo davanti al giudice dell'ottemperanza, previa notifica ai controinteressati e nel termine di sessanta giorni.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, le contestazioni riferite agli atti del Commissario ad acta devono essere proposte dalle parti nei cui confronti si è formato il giudicato mediante lo specifico reclamo previsto dall'art. 114, comma 6, c.p.a.; non è idonea a tale scopo una generica istanza di specificazione ex art. 112, comma 5, c.p.a.
- Il reclamo contro gli atti del Commissario ad acta deve essere notificato ai controinteressati e depositato davanti al giudice dell'ottemperanza entro sessanta giorni.
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