Cassazione Civile, Ordinanza n. 33972/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per il recupero a tassazione dell'IRPEF dovuta per il periodo d'imposta 2008 su emolumenti corrisposti a titolo di trasferta Italia. Dopo il rigetto dell'appello da parte della Commissione tributaria regionale, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a undici motivi. Nel corso del giudizio di legittimità ha però depositato documentazione attestante l'accesso alla definizione agevolata della controversia ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, art. 6, con pagamento degli importi dovuti, chiedendo la declaratoria di estinzione del processo. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso e ha articolato ricorso incidentale, ma ha anche dato atto della regolarità della definizione della lite.
La decisione
La Corte ha verificato che la controversia era stata validamente definita in via agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, poiché il contribuente aveva effettuato il versamento dovuto e non risultava proposta istanza di trattazione entro il termine finale previsto. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Le spese sono state compensate tra le parti. La Corte ha inoltre escluso il presupposto per l'ulteriore contributo unificato, richiamando la natura eccezionale della relativa previsione e la sua applicabilità solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
d.l. n. 119 del 2018, art. 6
La definizione agevolata delle controversie tributarie comporta la sospensione del processo nelle forme previste; il perfezionamento della definizione mediante domanda e versamento degli importi dovuti, unitamente alla mancata istanza di trattazione entro il termine finale, determina l'estinzione del giudizio.
L. n. 136 del 2018
Norma di conversione del d.l. n. 119 del 2018 richiamata come base della definizione agevolata.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
L'ulteriore contributo unificato non si applica quando il processo si estingue per definizione agevolata, poiché la previsione ha natura eccezionale e non è estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Norma introduttiva della disciplina dell'ulteriore contributo unificato richiamata dalla Corte nel valutare la non debenza nel caso di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria è stata validamente definita mediante adesione alla procedura agevolata prevista dalla legge e risulta il pagamento degli importi dovuti, il processo si estingue se non viene presentata tempestivamente l'istanza di trattazione.
- La mancata istanza di trattazione nel termine finale previsto dalla disciplina speciale della definizione agevolata comporta la declaratoria di estinzione del giudizio con regolazione delle spese secondo la norma speciale.
- La disciplina dell'ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria, per cui non può essere estesa oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33693/2021 del 12/11/2021
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33695/2021 del 12/11/2021
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33696/2021 del 12/11/2021
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33697/2021 del 12/11/2021
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33698/2021 del 12/11/2021
- ordinanza_civile · 12 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33699/2021 del 12/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →