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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13278/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Torino che lo ha ritenuto responsabile di omicidio colposo per un sinistro del 17/01/2015. Le censure principali sono: (I) vizio di motivazione e violazione di legge per l'uso, nella CTU dell'ing. Saccia, di un coefficiente d'attrito pari a 0,75 (vicino al valore per asfalto asciutto 0,80) nonostante condizioni notturne, fredde e umide che avrebbero imposto un coefficiente inferiore; (II) vizio di motivazione circa la prevedibilità dell'evento, perché la persona offesa si era immessa dalla stazione di servizio in modo perpendicolare e improprio, rendendo l'evento imprevedibile; (III) mancata o erronea valutazione delle circostanze attenuanti (art. 62 n.6 cod. pen.) e mancato riconoscimento o valutazione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I primi due motivi sono stati ritenuti tentativi di riesame del merito (ricostruzione dei fatti e valutazione della prova tecnica) e quindi inammissibili; la motivazione dei giudici di merito è stata ritenuta logica, analitica e congrua: la CTU ha spiegato la scelta del coefficiente 0,75 come "conservativo" (portando a una stima della velocità inferiore a quella reale) e ha ricostruito la dinamica attribuendo alla Ford Mondeo dell'imputato una velocità non inferiore a 100 km/h mentre la Fiat Punto procedeva a circa 25-35 km/h. Sulla prevedibilità l'evento è stato ritenuto appartenente a una "classe di evento" prevedibile (stazione visibile per illuminazione e segnaletica), e la condotta di guida dell'imputato (eccesso di velocità) è stata ritenuta colposa. Anche il terzo motivo è inammissibile e, comunque, manifestamente infondato: i giudici di merito avevano effettivamente riconosciuto le attenuanti generiche (art. 62-bis) e motivato il bilanciamento tra risarcimento e gravità della violazione. Conseguenze pratiche: ricorso dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pari a euro 3.000 quale sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per dare sintesi delle censure in cassazione; utilizzata per inquadrare i motivi dedotti dal ricorrente ai fini dell'impugnazione in cassazione

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato come limite all'oggetto del sindacato di legittimità: la Corte di cassazione verifica la congruenza logico-giuridica delle argomentazioni e può esaminare solo i motivi elencati dall'art. 606, non procedere a un riesame libero del merito

  • art. 62, n. 6 cod. pen.

    Norma relativa a una specifica circostanza attenuante richiamata dal ricorrente; la Corte ha valutato che la questione relativa al suo riconoscimento sia stata adeguatamente esaminata dai giudici di merito

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle attenuanti generiche: la Corte ha rilevato che i giudici di merito avevano già riconosciuto le attenuanti generiche e ne avevano ponderato il peso nel bilanciamento delle circostanze

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è competente per un nuovo esame di fatto o per riconsiderare valutazioni probatorie: i motivi che si risolvono in una diversa lettura delle prove sono inammissibili.
  • Le censure sulla metodologia tecnica (es. scelta del coefficiente d'attrito) sono ammissibili in cassazione solo se si dimostra un concreto vizio giuridico o di illogicità nella motivazione o un palese errore tecnico-scientifico, non solo una diversa opinione tecnica.
  • La prevedibilità dell'evento si valuta in base alle condizioni concrete (segnaletica, illuminazione, prossimità di varchi, comportamento di guida): la presenza visibile di una stazione di servizio può legittimamente portare a ritenere prevedibile l'immissione di veicoli.
  • Il giudizio sul riconoscimento e sul bilanciamento delle circostanze attenuanti è tipicamente di merito e difficilmente censurabile in cassazione se la motivazione è esaustiva e coerente.
  • Chi propone ricorso in cassazione rischia condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie se la domanda è inammissibile o manifestamente infondata; è dunque importante che i motivi siano formulati come rilevanti questioni di diritto e non come semplici rivalutazioni fattuali.
  • Una consulenza tecnica che esplicita i criteri e si definisce "conservativa" (tendente a sottostimare la velocità reale) è considerata argomentazione idonea a sostenere la decisione del giudice di merito salvo prova contraria rilevante.

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