Cassazione Civile, Ordinanza n. 15210/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato a una contribuente un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, fondato su informazioni acquisite tramite cooperazione internazionale e sulla cd. lista Falciani, dalle quali emergeva la disponibilità di somme presso una banca svizzera. L'atto recuperava a tassazione un maggior reddito e un reddito di capitale prodotto all'estero. La contribuente impugnava l'accertamento, ma la CTR accoglieva l'appello dell'Ufficio e riteneva legittimo l'avviso. In cassazione la contribuente deduceva quattro motivi: (1) violazione del principio di irretroattività per l'applicazione dell'art. 12, comma 2, d.l. 78/2009, sostenendo che la presunzione legale di evasione non potesse valere per annualità anteriori; (2) illegittimità del raddoppio dei termini di accertamento ex art. 12, comma 2-bis, per difetto di retroattività; (3) errata valutazione delle prove, perché la sola scheda contabile non integrerebbe presunzioni gravi, precise e concordanti; (4) illegittimità dell'accertamento per mancata preventiva richiesta di prova contraria e lesione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che la presunzione legale relativa introdotta dall'art. 12, comma 2, d.l. 78/2009 non ha efficacia retroattiva, perché ha natura sostanziale e non meramente procedimentale; tuttavia ha anche precisato che, per gli anni anteriori, l'Ufficio può comunque provare l'esistenza di redditi non dichiarati mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, valorizzando la documentazione acquisita dalla lista Falciani e altri elementi indiziari. Ha ritenuto invece applicabile il raddoppio dei termini di accertamento previsto dal comma 2-bis, qualificandolo come norma procedimentale soggetta al principio tempus regit actum. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché sostanzialmente diretto a contestare il merito della valutazione probatoria della CTR, comunque ritenuta corretta. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato, poiché l'art. 32, comma 1, d.P.R. 600/1973 non era pertinente e la contribuente era stata comunque posta in condizione di difendersi. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 4 d.l. 28 giugno 1990, n. 167
norma sul monitoraggio fiscale delle attività finanziarie detenute all'estero, violata dall'omessa dichiarazione delle disponibilità estere.
art. 6 d.l. 28 giugno 1990, n. 167
la precedente disciplina prevedeva una presunzione relativa di fruttuosità delle somme detenute all'estero, richiamata dalla Corte quale termine di confronto rispetto alla nuova presunzione del 2009.
art. 12, comma 2, d.l. 1 luglio 2009, n. 78
"In deroga ad ogni vigente disposizione di legge..."
introduce una presunzione legale relativa di evasione per investimenti e attività finanziarie detenuti in Stati o territori a fiscalità privilegiata non dichiarati; la Corte la qualifica sostanziale, non retroattiva, ma ne ammette la sostituzione con presunzioni semplici per annualità anteriori.
art. 12, comma 2-bis, d.l. 1 luglio 2009, n. 78
"i termini ... sono raddoppiati"
ha natura procedimentale e si applica anche ai periodi d'imposta precedenti alla sua entrata in vigore, perché soggetto al principio tempus regit actum.
art. 12, comma 2-ter, d.l. 1 luglio 2009, n. 78
richiamato come disposizione procedimentale sul raddoppio dei termini relativi alle sanzioni per omessa denuncia delle attività estere.
art. 3, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
principio di irretroattività delle norme tributarie invocato dalla contribuente; la Corte esclude che la presunzione legale del 2009 possa derogarlo in assenza di chiara natura procedimentale.
art. 11 disp. prel. c.c.
richiamato per escludere che l'inciso "in deroga ad ogni vigente disposizione di legge" comporti una deroga generale al principio di irretroattività.
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
disciplinano i termini di decadenza per l'accertamento, ritenuti raddoppiabili dal comma 2-bis.
art. 38, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente la rettifica del reddito delle persone fisiche anche sulla base di presunzioni semplici, utilizzabili nel caso concreto.
art. 32, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
ritenuto inconferente dalla Corte rispetto alla doglianza sulla preventiva richiesta di prova contraria.
art. 2697 c.c.
richiamato nella doglianza sul riparto dell'onere probatorio; la Corte ammette il ricorso a presunzioni semplici per assolvere l'onere dell'Ufficio.
art. 2729 c.c.
norma sulle presunzioni semplici: il giudice può fondare il convincimento anche su un solo elemento indiziario, purché grave e preciso.
art. 375, comma 2, c.p.c.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la procedura camerale in cassazione.
art. 384, comma 4, c.p.c.
la Corte corregge la motivazione della sentenza impugnata mantenendo fermo il dispositivo conforme a diritto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
parametro dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
base per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Direttiva 77/799/CEE
richiamata quale base della cooperazione informativa internazionale con l'amministrazione fiscale francese.
Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Francia del 5 ottobre 1989
richiamata quale fondamento dello scambio di informazioni fiscali internazionale.
Massime di principio
- La presunzione legale relativa introdotta in materia di investimenti e attività finanziarie detenuti in Stati o territori a fiscalità privilegiata non è applicabile retroattivamente alle annualità anteriori alla sua entrata in vigore, perché non è una mera regola procedimentale o di riparto dell'onere della prova, ma incide sul piano sostanziale.
- L'inefficacia retroattiva della presunzione legale non impedisce all'Amministrazione finanziaria di fondare l'accertamento, per annualità pregresse, su presunzioni semplici, purché gli elementi indiziari siano gravi e precisi; la concordanza può risultare anche da un solo elemento dotato di elevata forza probatoria.
- Il raddoppio dei termini di decadenza per l'accertamento previsto dalla disciplina del 2009 ha natura procedimentale e si applica anche ai periodi d'imposta precedenti, perché regolato dal principio tempus regit actum.
- In tema di presunzioni semplici tributarie, il giudice di merito può desumere l'esistenza di redditi non dichiarati anche da un unico indizio, se sufficientemente grave e preciso, e la censura di legittimità non può tradursi in una mera rivalutazione del materiale probatorio.
- Quando la documentazione acquisita da fonti di cooperazione internazionale presenta un forte valore indiziario e si coordina con ulteriori dati identificativi del contribuente, essa può legittimare l'accertamento induttivo in assenza di prova contraria convincente da parte del contribuente.
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