Cassazione Penale, Sentenza n. 27710/2025 del 29/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che aveva riformato parzialmente la sentenza di primo grado (dichiarando la prescrizione per il capo 10), confermando la condanna per altri capi tra cui il capo 14) ex artt. 110 c.p. e 11 D.Lgs. 74/2000). Le censure principali sono: (i) inesistenza del reato ex art. 11 D.Lgs. 74/2000 con riferimento ai mancati versamenti di ritenute alla fonte su redditi da lavoro dipendente (sostenendo che "imposte sui redditi" non includerebbe le ritenute operate come sostituto d'imposta); (ii) vizio di motivazione e assenza del dolo per alcuni imputati, in particolare Mancini Irene (che sostiene di essere stata nominata amministratrice solo poco prima del fallimento e di non aver posto in essere condotte distrattive); (iii) deduzioni di Chiti e altri sulla mancata contestazione formale di alcuni capi e sulla estraneità/ruolo marginale; (iv) deduzione del concorso tra il reato fiscale (art. 11) e la bancarotta fraudolenta per distrazione (art. 216 L.F.) invocando il principio ne bis in idem o la specialità; (v) criticità in punto di confisca, onere probatorio e disponibilità di somme su conti di terzi (Gabbiani); (vi) contestazioni sulla dosimetria della pena, mancata applicazione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Palandri Damiano, Gabbiani Massimiliano, Palandri Romeo, Palandri Giulietta e Mancini Irene, con condanna ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rimborso delle spese processuali e con disposizione di versamento equitativo di euro 2.000,00 alla Cassa delle Ammende per alcuni ricorrenti. Ha invece annullato la sentenza impugnata nei confronti di Chiti Jacopo limitatamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo esame di quei profili. Sul punto centrale della interpretazione dell'art. 11 D.Lgs. 74/2000 la Corte ha rigettato le eccezioni dei ricorrenti: ha ritenuto che l'espressione "imposte sui redditi o sul valore aggiunto" comprenda, in senso funzionale, anche i debiti connessi a ritenute operate come sostituto d'imposta e quindi che il reato possa integrarsi anche quando la somma dovuta derivi da ritenute non versate. Ha altresì escluso l'assorbimento automatico del reato fiscale nella fattispecie fallimentare, seguendo l'orientamento che ritiene le due fattispecie autonome (quindi possibile concorrere entrambe le imputazioni), e ha precisato princìpi di diritto su deleghe bancarie e disponibilità delle somme in vista di misure di sequestro/confisca.
Norme richiamate
art. 11 D.Lgs. 74/2000
"è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni"
La Corte interpreta la nozione di "imposte sui redditi" in senso funzionale e ampio, includendo anche debiti derivanti da ritenute operate come sostituto d'imposta; il reato è rivolto a "chiunque" e non è limitato al solo contribuente titolare diretto del reddito.
art. 10-bis D.Lgs. 74/2000
Norma che disciplina l'omesso versamento delle ritenute; menzionata per spiegare l'evoluzione normativa e la compatibilità dell'istituto delle ritenute con il dettato dell'art. 11.
art. 216 L.F. (Legge Fallimentare)
Rilevata la diversità di bene giuridico e natura della fattispecie (danno per la massa dei creditori) rispetto al reato fiscale, la Corte ritiene che non vi sia automatica sovrapposizione; può sussistere concorso tra le due fattispecie salvo il caso in cui la specificità impedisca la pluralità di reati.
art. 15 cod. pen.
Richiamato in relazione al principio della specialità e alla nozione di "stessa materia": la Corte applica i criteri di interpretazione che distinguono le fattispecie sulla base del bene giuridico, natura (pericolo vs danno) ed elemento soggettivo.
art. 133 c.p.
Richiamato in tema di dosimetria della pena: la Corte di legittimità ribadisce l'ampio margine discrezionale del giudice di merito nella determinazione della pena entro i limiti edittali, salvo motivazione specifica quando si negano benefici.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma citata per l'onere delle spese processuali a carico dei ricorrenti le cui impugnazioni sono dichiarate inammissibili.
Sez. 3, n. 49237 del 22/11/2022 (giurisprudenza citata)
Indicata in riferimento alla delega su conti correnti: la delega all'operatività può essere elemento idoneo a ricondurre la disponibilità delle somme al delegato, se non giustificata da un rapporto di gestione per conto terzi.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186
Richiamata in punto di valutazione dell'equità e del versamento alla Cassa delle Ammende; utilizzata nella valutazione della responsabilità non colpevole nella determinazione della misura.
Massime di principio
- Le ritenute alla fonte non versate possono rientrare nella nozione di "imposte sui redditi" ai fini dell'art. 11 D.Lgs. 74/2000: il reato può essere integrato anche quando il debitore sia un sostituto d'imposta.
- Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è reato di pericolo concreto: non è necessaria la fondatezza della pretesa erariale, basta l'idoneità degli atti a impedire, ex ante, la riscossione coattiva.
- Il concorso tra reato fiscale (art. 11) e bancarotta fraudolenta per distrazione (art. 216 L.F.) non è automaticamente escluso: le due fattispecie tutelano beni giuridici diversi e possono coesistere salvo che emerga una causa di specialità valida.
- In tema di confisca/sequestro per equivalente, la disponibilità di somme può essere ricondotta al soggetto che ha ricevuto delega all'operatività del conto, salvo prova contraria che dimostri un rapporto di gestione per conto terzi.
- Per ottenere l'accoglimento in Cassazione di questioni non affrontate in sede di appello, è necessario che il riepilogo delle censure nell'impugnazione di merito le contenga espressamente; altrimenti la questione è tardiva e inammissibile.
- La negazione delle attenuanti generiche o della sospensione condizionale richiede motivazione specifica e non può essere meramente apparente: il giudice di merito deve esporre le ragioni concrete del diniego.
- La determinazione della pena entro il minimo e massimo edittale resta insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata dal giudice di merito; le censure meramente rivalutative del merito sono inammissibili.
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