Cassazione Penale, Sentenza n. 3386/2024 del 29/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Torino che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla difesa di USAI Andrea contro la sentenza del Tribunale di Torino (condanna per violazioni artt.186 comma 2 lett.c), 2-bis e 2-sexies C.d.S.). La Corte di appello aveva ritenuto che l'impugnazione fosse inammissibile per mancato deposito, con l'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio prevista dall'art.581 comma 1-ter c.p.p. (novellato dall'art.33 lett.d) d.lgs. n.150/2022). Il ricorrente deduceva violazione di legge e abnormità, sostenendo che nella prima pagina dell'atto di appello era indicato che l'imputato aveva eletto domicilio presso lo studio del difensore con relativi estremi, e che quindi il requisito era sussistente; in subordine invocava che l'autorità destinataria dell'impugnazione avrebbe dovuto, in applicazione del principio di collaborazione processuale, richiedere chiarimenti o integrazioni prima di dichiarare l'inammissibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'art.581 comma 1-ter c.p.p., come introdotto dall'art.33 lett.d) d.lgs. n.150/2022 entrato in vigore il 30/12/2022, impone a pena di inammissibilità il deposito, con l'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. La Corte ha ritenuto la norma generale, tassativa e assoluta, funzionale al buon esito del procedimento notificatorio e alla personalizzazione dell'impugnazione; ha inoltre precisato che le regole sulla notificazione (art.156, 157, ecc.) non derogano a tale obbligo. Nel caso concreto il semplice riferimento nella prima pagina dell'impugnazione, sottoscritta digitalmente solo dal difensore, non costituisce deposito della dichiarazione di elezione di domicilio e non assolve l'onere imposto dalla norma; non è prevista alcuna interlocuzione obbligatoria dell'autorità per ottenere integrazioni in caso di omesso deposito. Pertanto il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art.581 comma 1-ter c.p.p. (introdotto dall'art.33 lett.d) d.lgs. n.150/2022)
con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o la elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio
La Corte l'ha interpretata come un obbligo formale, generale, tassativo e a pena di inammissibilità: la dichiarazione/elezione di domicilio deve essere effettivamente depositata con l'atto di impugnazione e la sua mancata produzione comporta inammissibilità dell'impugnazione.
art.33 lett.d) d.lgs. n.150/2022
Norma che ha introdotto la modifica all'art.581 c.p.p.; applicabile alle impugnazioni rese dopo l'entrata in vigore della riforma (30/12/2022).
art.89 comma 3 d.lgs. n.150/2022
Usato per spiegare l'applicabilità temporale della novella normativa alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della riforma.
art.156 comma 3 c.p.p. e art.157 c.p.p. (richiamati) e art.148 comma 1 c.p.p.
Richiamati come parte del nuovo regime delle notificazioni: garantiscono il massimo grado di conoscibilità dell'atto tramite modalità di consegna della copia analogica e altre forme, ma non derogano né sostituiscono l'obbligo di deposito della dichiarazione/elezione di domicilio previsto dall'art.581 comma 1-ter.
art.99-bis d.l. 162/2022 convertito nella legge 199/2022
Richiamato in relazione alla decorrenza e all'ambito di applicazione temporale delle modifiche normative oggetto della decisione.
art.581 comma 1-quater c.p.p. (richiamato nel testo)
Citato per spiegare che l'adempimento richiesto all'appellante si somma ad ulteriori obblighi eventualmente previsti dal comma successivo (ad es. in casi di giudizio definito in assenza); tuttavia la mancanza del deposito ex comma 1-ter è sanzionata dalla inammissibilità senza prevedere automaticamente un potere di integrazione d'ufficio.
Massime di principio
- L'elezione o dichiarazione di domicilio deve essere effettivamente depositata con l'atto di impugnazione: una mera indicazione testuale non sostituisce il deposito richiesto dall'art.581 comma 1-ter c.p.p.
- L'obbligo è a pena di inammissibilità: la mancata produzione dell'atto comporta il rigetto dell'impugnazione senza che il giudice sia tenuto a sollecitare integrazioni.
- La norma ha carattere generale e si applica alle impugnazioni proposte dopo l'entrata in vigore della riforma (dal 30/12/2022), quindi verificare sempre la data di pronuncia della sentenza impugnata e la decorrenza normativa.
- Per evitare il rischio di inammissibilità, è opportuno che la dichiarazione/elezione di domicilio sia allegata e sottoscritta in modo formale (meglio se anche dalla parte), nonché esplicitamente richiamata come depositata nel corpo dell'atto di impugnazione.
- La regola processuale sulle notificazioni non elimina l'obbligo di deposito: assicurare sia la corretta indicazione/elezione di domicilio sia le modalità di notificazione richieste dal codice.
- In caso di dubbio procedurale, il difensore dovrebbe predisporre una dichiarazione separata e firmata dalla parte o allegare ricevute/documentazione del deposito per prevenire eccezioni di inammissibilità.
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