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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9468/2025 del 07/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi contestano principalmente: a) la responsabilità per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.), deducendo l'insussistenza dell'elemento soggettivo in quanto alcuni imputati sarebbero stati semplici trasportati o non avrebbero avuto consapevolezza della provenienza furtiva dell'autovettura; b) il diniego, da parte della Corte d'appello, dell'applicazione della sanzione sostitutiva (detenzione domiciliare) ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p., per insufficiente motivazione e per non aver attivato il sub-procedimento con incarico all'UEPE per verificare l'idoneità del domicilio; c) per Rizzi, la questione della prescrizione del reato alla data dell'appello; inoltre Della Santina richiamava violazioni di norme procedurali (artt. della legge 689/81) rispetto al rigetto della misura sostitutiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto le censure relative alla ricostruzione della responsabilità (insussistenza del dolo per ricettazione) manifestamente infondate e generiche: ha confermato che la Corte d'appello ha logicamente dedotto la conoscenza della provenienza illecita dagli accertamenti (uso del veicolo per commettere un furto in concorso, assenza di rapporti con il proprietario, circostanze di fatto). Tuttavia ha accolto in parte i motivi di Della Santina e Gennari relativi al diniego della sanzione sostitutiva: ha annullato il tratto di sentenza che rifiutava la conversione in sanzione sostitutiva per carenza informativa e ha rinviato alla Corte d'appello di Bologna (altra sezione) perché riesamini il punto acquisendo, se necessario, informazioni dall'UEPE ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p.. Ha dichiarato inammissibili nel resto i ricorsi di Della Santina e Gennari. Ha dichiarato inammissibile il ricorso di Rizzi (sul merito della responsabilità e sulla prescrizione), condannandolo alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende. In sostanza le condanne di primo e secondo grado sono rimaste operative salvo il rinvio limitato al tema della sanzione sostitutiva per Della Santina e Gennari.

Norme richiamate

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Regola la possibilità di applicare pene sostitutive per pene detentive non superiori a quattro anni attraverso un sub-procedimento: se il giudice non è in grado di decidere immediatamente deve sospendere il procedimento e acquisire informazioni dall'UEPE o dalla P.G.; il giudice può delegare all'UEPE la verifica dell'idoneità del domicilio e fissare udienza entro termini prefissati. Il rigetto basato esclusivamente sulla mancanza di documentazione senza aver attivato il sub-procedimento è illegittimo.

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione)

    Richiede il dolo della conoscenza della provenienza illecita della cosa. La Corte ha ritenuto tale conoscenza desumibile logicamente dalle circostanze di fatto (uso del veicolo per compiere un furto in concorso, assenza di legami con il proprietario, condotte incoerenti con l'ignoranza della provenienza).

  • art. 95 d.lgs. 10/10/2022, n.150 (norma transitoria riforma)

    Consente che la richiesta di applicazione delle nuove pene sostitutive sia presentata in appello anche se la sentenza di primo grado è anteriore all'entrata in vigore; il giudice di appello è tenuto a pronunciarsi se la richiesta è formulata nei termini previsti (al più tardi in udienza di discussione).

  • art. 133 cod. pen.

    Consente al giudice di formulare una prognosi sulla meritevolezza soggettiva dell'imputato ai fini dell'applicazione di pene sostitutive; un esito negativo può giustificare il rifiuto della misura, ma non giustifica il rigetto per mera carenza documentale senza attivare il sub-procedimento previsto dall'art. 545-bis.

  • art. 157 cod. pen. e art. 161 cod. pen.

    Art. 157: principio di computo dei termini di prescrizione; art. 161: disciplina l'aumento del termine di prescrizione (es. aumento di un quarto). La Corte ha ricordato che le attenuanti non incidono sul calcolo del termine di prescrizione quando non hanno effetto speciale; la prescrizione si calcola sul massimo edittale, aumentato se previsto.

  • art. 20-bis cod. pen. (richiamato nel testo giurisprudenziale)

    Riferimento alle nuove pene sostitutive previste dalla riforma: disciplina il tipo di sanzioni sostitutive applicabili; in connessione con art. 545-bis e la normativa transitoria.

Massime di principio

  • Sul piano probatorio per la ricettazione: la conoscenza della provenienza illecita può essere desunta da elementi circostanziali concreti (uso del bene per commettere altri reati, assenza di rapporti con il proprietario, modalità d'uso) e non è sufficiente un'affermazione generica di 'ignoranza' priva di specifici elementi contrari.
  • Sulle istanze di pena sostitutiva (art. 545-bis c.p.p.): se il giudice ritiene di non avere informazioni sufficienti sull'idoneità del domicilio deve sospendere il procedimento e incaricare l'UEPE per le verifiche; non può limitarsi a rigettare l'istanza per carenza documentale senza avviare il sub-procedimento previsto. L'imputato non è onerato di produrre documentazione surrogatoria quando l'UEPE non risponde nei termini.
  • Sulla prescrizione: le attenuanti che non hanno effetto speciale non riducono il termine di prescrizione; il calcolo è operato sul massimo edittale (con eventuale aumento previsto dalla legge). Verificare sempre i termini specifici rispetto alla qualifica giuridica utilizzata in sentenza.
  • Nella redazione del ricorso/appello: evitare censure generiche o petizioni di principio; occorre mirare a contestazioni specifiche, documentate e, se si invoca l'applicazione di nuove misure sostitutive, chiedere espressamente l'attivazione del sub-procedimento (richiesta di acquisizione UEPE) e produrre, se possibile, documentazione sul domicilio.
  • Sul potere del giudice d'appello: È discrezionale applicare o meno la pena sostitutiva anche dopo la riforma, ma tale discrezionalità deve esercitarsi nel rispetto delle procedure previste (sospensione e richieste all'UEPE) e motivare adeguatamente eventuali ragioni ostative soggettive (ex art. 133 c.p.).

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