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Sentenza

Sentenza n. 3854/2026 - Napoli, Sezione 2

Per l’ottemperanza della sentenza n°6877/2025 Reg. Prov. Coll., resa in data 22/10/2025 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione Seconda, notificata all'amministrazione in data 22/10/2025 nella parte in cui condanna l'amministrazione alla rifusione del compenso professionale di difesa ed alle spese di lite ivi liquidate in favore dell'odierno ricorrente ad esito del processo n. 2737/2025 R.G.

Giustizia amministrativa202601698

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione spontanea della condanna al pagamento delle spese processuali disposta da una precedente sentenza del TAR

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (condominio creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il condominio ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 6877/2025, con cui il Comune era stato condannato alla rifusione del compenso professionale di difesa e delle spese di lite liquidate nel giudizio n. 2737/2025. Il Comune, pur costituitosi, ha provveduto al pagamento soltanto dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza. Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese processuali.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché il pagamento successivo all'instaurazione del ricorso ha fatto venir meno l'interesse alla prosecuzione dell'azione di ottemperanza. Il Comune è stato tuttavia condannato alla rifusione delle spese del giudizio, in quanto il pagamento tempestivo avrebbe evitato la proposizione del ricorso e, secondo il giudice, il ricorso sarebbe stato accolto. Le spese sono state liquidate in euro 600,00, oltre accessori di legge e contributo unificato, con attribuzione al procuratore antistatario.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione adempie all'obbligo posto da una sentenza soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, viene meno l'interesse alla decisione di merito e il giudizio deve essere definito con la cessazione della materia del contendere.
  • L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza se la necessità del ricorso è stata determinata dal ritardo dell'amministrazione; ai fini della regolazione delle spese rileva che il pagamento tempestivo avrebbe evitato l'instaurazione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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