Cassazione Penale, Ordinanza n. 09858/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata resta quindi ferma quanto alla responsabilità per il delitto contestato, non essendo stato accolto alcun motivo di doglianza.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria dell'11 luglio 2024, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge in relazione alla sua responsabilità per il delitto di evasione. Il ricorso sosteneva che la condotta fosse giustificata dallo stato di necessità, richiamando l'asserita depressione del figlio e l'esigenza di allontanarsi dall'abitazione per assisterlo. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e generico perché non si confrontava con la motivazione della decisione impugnata, la quale aveva evidenziato l'allontanamento per tre mesi e l'assenza di documentazione a sostegno delle allegazioni difensive; inoltre, ha escluso che i fatti dedotti integrassero la scriminante invocata.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
norma incriminatrice richiamata quale base della responsabilità per il delitto di evasione
art. 54 c.p.
la scriminante dello stato di necessità è stata esclusa perché le circostanze dedotte non risultavano documentate e non integravano i presupposti dell'esimente
art. 616 c.p.p.
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre censure generiche o apodittiche senza confrontarsi con la specifica motivazione della sentenza impugnata.
- Lo stato di necessità può essere invocato solo se i fatti allegati sono concretamente dimostrati e se ricorrono tutti i presupposti della scriminante; allegazioni non documentate o meramente assertive non sono sufficienti.
- In sede di legittimità, la deduzione di vizi di motivazione e di violazione di legge deve essere articolata in modo specifico, indicando l'errore della decisione impugnata e spiegando perché la motivazione sarebbe illogica o erronea sul piano giuridico.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto alle conseguenze economiche previste dalla legge, incluse le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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