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Sentenza

Sentenza del 24/11/2016 n. 24002 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR della Liguria, che aveva ridotto il reddito imponibile accertato per il 1998 riconoscendo, in via equitativa, costi pari al 50% dei ricavi ricostruiti tramite le movimentazioni bancarie dei soci e ulteriori somme per le esigenze personali dei soci. L'Ufficio ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, versamenti e prelevamenti bancari non giustificati sono presunti ricavi e che spettava ai contribuenti provare specificamente l'esistenza, l'inerenza e l'ammontare dei costi deducibili. I contribuenti hanno proposto ricorso incidentale contestando, tra l'altro, l'utilizzabilità dei conti intestati ai soci e a terzi, la mancata riunione o sospensione dei giudizi relativi ad altre annualità e la limitazione dei mezzi di prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, stabilendo che i costi deducibili non possono essere riconosciuti automaticamente o quantificati in via equitativa sulla base della comune esperienza: devono essere specificamente indicati e provati dal contribuente. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo dell'Agenzia per mancanza del necessario quesito di sintesi previsto dall'art. 366-bis c.p.c. Ha rigettato integralmente il ricorso incidentale dei contribuenti, ritenendo legittime le indagini bancarie estese ai conti dei soci e a conti formalmente intestati a terzi quando la riferibilità alla società sia desumibile da elementi indiziari, nonché autonome le obbligazioni tributarie relative a diverse annualità. La sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 32, comma 1, n. 2

    i singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti alla base delle rettifiche e degli accertamenti [...] se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposizione o che non hanno rilevanza allo stesso fine

    Le movimentazioni bancarie, inclusi versamenti e prelevamenti, possono fondare la presunzione relativa di maggiori ricavi. Il contribuente deve fornire una prova specifica della loro contabilizzazione, della loro irrilevanza fiscale o della destinazione dei prelevamenti a beneficiari determinati.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 32, comma 1, n. 7

    L'Amministrazione finanziaria può svolgere indagini anche su conti formalmente intestati a soci, familiari o terzi, purché dimostri, anche tramite presunzioni semplici, la loro connessione con l'attività e il reddito del contribuente.

  • Codice civile, art. 2697

    L'onere di provare l'esistenza, l'inerenza e l'ammontare dei costi deducibili grava sul contribuente che intende portarli in diminuzione dei ricavi accertati.

  • Codice civile, art. 2729

    La riferibilità alla società di conti intestati a soci o terzi può essere dimostrata dall'Ufficio mediante presunzioni semplici, purché fondate su elementi gravi, precisi e concordanti.

  • T.U.I.R., art. 5

    Nelle società di persone il reddito societario è imputato per trasparenza ai soci in proporzione alle rispettive quote; tuttavia, per ciascuna annualità devono essere rispettate le regole processuali e sostanziali proprie dell'accertamento.

  • T.U.I.R., art. 7

    L'imposta sui redditi è dovuta per periodi d'imposta autonomi. Giudizi relativi ad annualità diverse non devono necessariamente essere riuniti, anche se possono rilevare giudicati esterni riguardanti elementi permanenti della fattispecie.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 37, comma 3

    La riferibilità sostanziale di operazioni formalmente intestate a soggetti diversi può essere desunta attraverso presunzioni, quando emerga l'interposizione o l'utilizzo dei conti per occultare ricavi dell'impresa.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    Per i ricorsi soggetti alla disciplina applicabile ratione temporis, i motivi relativi a vizi di motivazione dovevano contenere uno specifico quesito di fatto o quesito di sintesi; la sua mancanza rende il motivo inammissibile.

Massime di principio

  • L'Amministrazione può utilizzare i movimenti di conti bancari intestati a soci o terzi quando esistano elementi concreti che ne dimostrino la riferibilità all'impresa; non è necessario che il conto sia intestato direttamente alla società.
  • La presunzione bancaria è relativa: il contribuente può superarla, ma deve fornire giustificazioni analitiche e riferite alle singole operazioni, non mere affermazioni generiche o una ricostruzione astratta.
  • I ricavi accertati tramite indagini bancarie non possono essere ridotti applicando automaticamente una percentuale forfetaria di costi o facendo ricorso all'equità. Sono deducibili soltanto i costi specificamente indicati e adeguatamente provati, purché inerenti all'attività.
  • L'assenza di un conto corrente intestato alla società e l'utilizzo sistematico dei conti personali dei soci costituiscono elementi idonei a rafforzare la riferibilità delle movimentazioni all'attività societaria, soprattutto nelle società di persone a ristretta base.
  • L'assoluzione penale o l'annullamento di provvedimenti amministrativi non escludono automaticamente la pretesa tributaria: il giudizio fiscale valuta autonomamente gli elementi presuntivi e probatori rilevanti ai fini dell'imposizione.
  • Le controversie relative a diverse annualità fiscali sono normalmente autonome; tuttavia, un giudicato su elementi strutturali e permanenti del rapporto può produrre effetti anche in giudizi relativi ad altri periodi, entro i limiti stabiliti dalla giurisprudenza.

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