Sentenza n. 376/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 462/2025 pubblicata il 24 luglio 2025, con cui è stato riconosciuto in favore della ricorrente il diritto ad usufruire del beneficio economico della carta docente e alla conseguente liquidazione dello stesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 462/2025, recante il riconoscimento del diritto alla carta docente e la condanna al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 462/2025, regolarmente notificata e passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto al beneficio economico della carta docente e disposta la liquidazione delle somme relative agli anni scolastici indicati nel titolo, oltre alla condanna alle spese di lite. L'Amministrazione non ha dato esecuzione alla pronuncia e la ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme dovute. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito solo formalmente, senza contestare la spettanza o l'azionabilità della pretesa né dedurre l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza dell'Amministrazione al giudicato, rilevando che il titolo non era stato eseguito e che il Ministero, pur costituito, non aveva opposto ragioni contrarie né dimostrato l'avvenuto pagamento. Ha quindi dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prevedendo l'intervento commissariale su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e l'esecuzione dell'incarico entro i successivi 120 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per accertare l'inottemperanza al giudicato e imporre all'Amministrazione l'esecuzione del titolo.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669
Il ricorso nei confronti delle amministrazioni pubbliche è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, quando tale termine è richiesto per l'adempimento.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili al processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui quella sulla distrazione delle spese.
art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta docente riconosciuto nel giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è procedibile nei confronti di un'amministrazione pubblica quando, dopo la notificazione del titolo esecutivo, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 prima della proposizione del ricorso.
- L'inottemperanza a una sentenza passata in giudicato sussiste quando l'amministrazione non esegue il comando giudiziale e non dimostra né l'adempimento né l'esistenza di ragioni ostative alla spettanza e all'azionabilità della pretesa.
- In caso di accertata inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'esecuzione integrale del giudicato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
- Il commissario ad acta può essere attivato su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione e può adottare, direttamente o tramite un funzionario delegato, tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
- L'amministrazione che non abbia adempiuto al giudicato al momento della proposizione del ricorso di ottemperanza deve rifondere le spese del relativo giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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