Cassazione Civile, Ordinanza n. 27505/2024 del 23/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal mancato conferimento e dalla mancata riassegnazione a un dipendente dell'incarico di capo team, qualificato come posizione organizzativa, dopo un precedente provvedimento giudiziale che aveva imposto al datore di lavoro di attribuire nuovamente tale incarico. I giudici di merito hanno ritenuto integrato un illegittimo demansionamento a decorrere dal settembre 2010, rilevando sia lo svuotamento di ogni attività lavorativa per un periodo, sia lo svolgimento successivo di mansioni non riconducibili alla declaratoria contrattuale della terza area funzionale. Hanno inoltre liquidato un danno biologico, morale e patrimoniale, quest'ultimo anche per il periodo successivo alla scadenza formale della posizione organizzativa, fino a maggio 2014, valorizzando l'esecuzione del precedente giudicato. Con il ricorso per cassazione l'Amministrazione ha dedotto: 1) omesso esame di fatti decisivi e violazione delle norme processuali sulla motivazione e sui limiti del giudizio di appello, sostenendo che il danno da mancato conferimento della posizione organizzativa non potesse essere liquidato oltre il 31 luglio 2011 perché l'incarico era a termine; 2) violazione delle norme collettive e dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, contestando che la mancata riattribuzione della posizione organizzativa potesse integrare demansionamento, poiché la posizione sarebbe stata mera aspettativa subordinata a un atto datoriale; 3) omesso esame di un fatto decisivo, contestando l'accertamento dello svuotamento delle mansioni e la mancata considerazione delle prove documentali e testimoniali invocate dall'Amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che esso mescolava censure ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. senza netta separazione e che, comunque, il vizio di motivazione era inammissibile per la regola della doppia conforme, oltre a essere inconferente rispetto alla reale ratio della sentenza impugnata, poiché il danno patrimoniale successivo alla scadenza dell'incarico non era stato riconosciuto per il mero mancato rinnovo della posizione organizzativa, ma in esecuzione di un precedente giudicato che imponeva la riassegnazione del capo team. Ha inoltre osservato che la motivazione della Corte territoriale superava ampiamente il minimo costituzionale e che non era configurabile l'omissione di una risposta a tutte le deduzioni difensive. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi: la Corte d'appello non aveva affermato un diritto soggettivo al conferimento della posizione organizzativa in sé, ma aveva risarcito il danno derivante dalla mancata ricollocazione nell'incarico dovuto in forza del giudicato. Anche il terzo motivo è stato giudicato inammissibile, in quanto, sotto la veste dell'omesso esame, mirava in realtà a una rivalutazione del merito istruttorio sullo svuotamento delle mansioni, preclusa in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, senza applicazione dell'ulteriore contributo unificato per l'esenzione normativa riconosciuta alle Agenzie fiscali.
Norme richiamate
art. 414 c.p.c.
richiamato quale base dell'azione proposta dal lavoratore in primo grado
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
invocato per denunciare violazione di legge, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non distinto chiaramente dalle censure ex n. 5
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio è ritenuto inammissibile sia perché le censure miravano a rivalutare il merito sia per la regola della doppia conforme
art. 112 c.p.c.
richiamato nel primo motivo come parametro processuale asseritamente violato
art. 345 c.p.c.
richiamato nel primo motivo come parametro processuale asseritamente violato
art. 347 c.p.c.
richiamato nel primo motivo come parametro processuale asseritamente violato
art. 26 c.c.n.l. Comparto Agenzie fiscali 2002-2005
invocato dalla ricorrente per sostenere la disciplina della posizione organizzativa e l'assenza di un diritto al suo conferimento
art. 27 c.c.n.l. Comparto Agenzie fiscali 2002-2005
invocato dalla ricorrente per sostenere la disciplina della posizione organizzativa e l'assenza di un diritto al suo conferimento
art. 18 CCNI Agenzia delle Entrate
richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina interna delle posizioni organizzative
art. 19 CCNI Agenzia delle Entrate
richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina interna delle posizioni organizzative
art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato per contestare la configurabilità del demansionamento e la tutela delle mansioni del dipendente pubblico
art. 366 c.p.c.
richiamato per la violazione degli oneri di specifica indicazione e/o trascrizione degli atti a supporto della dedotta violazione del giudicato
art. 348 ter c.p.c.
richiamato per l'inammissibilità del motivo ex art. 360 n. 5 in presenza di doppia conforme
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
considerato non applicabile nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per l'esenzione dal materiale versamento del contributo
art. 12, comma 5, d.l. n. 16/2012
richiamato quale base dell'estensione alle Agenzie fiscali del regime di esenzione dal contributo unificato
art. 158 d.P.R. n. 115/2002
richiamato come norma estesa alle Agenzie fiscali in tema di esenzione dal versamento del contributo
legge 7 agosto 2012 n. 134
richiamata in relazione alla riformulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. e al regime della doppia conforme
d.l. 22 giugno 2012 n. 83
richiamato quale testo convertito dalla legge n. 134/2012 e rilevante per il nuovo art. 360 n. 5 c.p.c.
d.lgs. n. 149/2022
richiamato incidentalmente come conferma del regime sull'inammissibilità del vizio ex art. 360 n. 5 in caso di doppia conforme
Cass. S.U. n. 4315/2020
richiamata per escludere l'obbligo di dare atto dell'ulteriore contributo unificato quando la parte è istituzionalmente esonerata dal versamento
Cass. n. 23021/2014
richiamata a sostegno del principio di inammissibilità del vizio di cui all'art. 360 n. 5 in caso di doppia conforme
Cass. n. 2551/2024
richiamata in tema di esenzione dell'Agenzia delle Entrate dal contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando cumula in modo indistinto censure eterogenee di violazione di legge e vizio di motivazione, impedendo alla Corte di coglierne con chiarezza l'autonoma portata.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. non è deducibile contro la sentenza di appello che confermi integralmente la decisione di primo grado sulla base della medesima ricostruzione dei fatti, ricorrendo la cd. doppia conforme.
- Non è ammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste dell'omesso esame di fatti decisivi, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e del merito della causa.
- La censura deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: è inammissibile il motivo che presupponga una statuizione diversa da quella effettivamente resa dal giudice di merito.
- Il giudice di merito, una volta rispettato il minimo costituzionale della motivazione, non è tenuto a confutare analiticamente tutte le deduzioni difensive delle parti.
- Quando una condanna risarcitoria è fondata sull'esecuzione di un precedente giudicato che impone la riassegnazione di un incarico, non può essere validamente censurata come se derivasse dal semplice mancato rinnovo di una posizione a termine.
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