Cassazione Penale, Sentenza n. 23995/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la statuizione accessoria della revoca della patente di guida. Il ricorrente, tramite difensore, denunciava: (1) carenza di motivazione perché il G.i.p. non ha spiegato perché abbia scelto la revoca anziché la sospensione della patente (misura meno afflittiva); (2) contraddittorietà tra l'applicazione della più grave sanzione accessoria e la valutazione favorevole adottata in ordine alla congruità della pena patteggiata.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato limitatamente alla parte che disponeva la revoca della patente. Ha annullato la sentenza nella sola parte relativa alla revoca e ha rinviato al Tribunale di Nola per un nuovo giudizio sul punto. La Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione basata unicamente sul generico riferimento "al profilo della colpa riscontrato": in assenza delle aggravanti di guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti (circostanze non ricorrenti nel caso), il giudice che opta per la revoca deve motivare in modo puntuale la scelta richiamando e valutando i parametri di cui all'art. 218, comma 2, del Codice della Strada. Perciò la statuizione sulla revoca è stata annullata e rimessa al giudice di merito per nuova pronuncia.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Richiamato come titolo della sentenza di patteggiamento pronunciata dal GIP (sostanziale procedura utilizzata per la decisione impugnata).
art. 589 bis cod. pen.
Norma che disciplina l'omicidio stradale: norma materiale del reato per cui Formicola è stato ritenuto responsabile.
art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)
Norma che prevede la revoca della patente come sanzione amministrativa accessoria; la Corte costituzionale ha censurato la parte che non consentiva al giudice di scegliere la sospensione quando non ricorrono aggravanti (C. Cost. n. 88/2019), perciò oggi la revoca non può essere disposta automaticamente senza motivazione quando le aggravanti specifiche sono assenti.
art. 218, comma 2, Codice della Strada
Contiene i parametri e le ragioni che il giudice deve valutare per decidere tra le misure accessorie (revoca vs sospensione); la Corte richiede che il giudice dia conto puntuale di tali parametri quando opta per la revoca in assenza delle aggravanti.
Sentenza Corte Costituzionale n. 88 del 17/04/2019
Dichiarata l'illegittimità dell'art. 222, comma 2, nella parte che non consentiva al giudice di disporre la sospensione in alternativa alla revoca per i reati stradali non aggravati da stato di ebbrezza o stupefacenti; ha imposto la possibilità per il giudice di valutare e motivare la scelta tra le misure.
Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, Vivaldi; Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, De Angelis)
Precedenti della Cassazione che affermano il principio secondo cui la scelta della revoca, in assenza delle aggravanti di ebbrezza o stupefacenti, richiede motivazione puntuale con riferimento ai parametri dell'art. 218, comma 2.
Massime di principio
- Se la condanna o il patteggiamento riguarda omicidio stradale o lesioni personali stradali e non sono presenti aggravanti da alcol o stupefacenti, la revoca della patente non può essere disposta automaticamente: il giudice deve valutare e motivare specificamente perché la revoca è proporzionata rispetto alla sospensione.
- Una motivazione generica (es. "per il profilo della colpa riscontrato") è insufficiente: il giudice deve richiamare e applicare i parametri dell'art. 218, comma 2, del Codice della Strada (es. gravità della condotta, grado di colpa, pericolosità sociale, recidiva, comportamento successivo, concrete condizioni del fatto) e spiegare come questi parametri giustifichino la revoca.
- Quando la sanzione accessoria non è oggetto dell'accordo di patteggiamento, essa è impugnabile e può essere annullata dalla Corte qualora la motivazione sia carente.
- Per la difesa: conviene impugnare la revoca motivando l'assenza di elementi che giustifichino il trattamento più gravoso e chiedere al giudice di riconsiderare la misura limitandosi alla sospensione ove non sussistano ragioni specifiche per la revoca.
- Per il giudice/PG: se si intende chiedere o applicare la revoca in assenza di aggravanti alcoliche o da stupefacenti, bisogna fornire una motivazione puntuale sulla base dei parametri di legge per ridurre il rischio di annullamento in sede di legittimità.
- Sul rinvio: il giudice di merito può confermare la revoca solo se fornisce motivazione adeguata e specifica; in mancanza, dovrà sostituirla con la sospensione o altra misura proporzionata.
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