Sentenza del 15/12/2016 n. 622 - Comm. Trib. Prov. Pavia
PROCESSO - ATTI IMPUGNABILI - Preavviso di rigetto di istanza di rateazione - Natura - Atto endoprocedimentale - Atto non impugnabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl preavviso di rigetto è stato qualificato come atto endoprocedimentale, cioè come atto interno e preparatorio rispetto al provvedimento finale. In quanto privo, di per sé, di efficacia lesiva autonoma e immediata, non è stato ritenuto autonomamente impugnabile. L’eventuale contestazione potrà essere proposta, in linea generale, contro il successivo provvedimento definitivo, ove adottato e ove sussistano i presupposti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’impugnabilità del preavviso di rigetto dell’istanza di rateazione. Il ricorrente contestava tale atto, presumibilmente ritenendolo lesivo della propria posizione e idoneo a produrre effetti nei suoi confronti. La questione centrale era stabilire se il preavviso costituisse un provvedimento autonomamente impugnabile oppure un atto meramente preparatorio del procedimento.
Massime di principio
- Gli atti meramente preparatori o interlocutori adottati nel corso di un procedimento amministrativo, privi di autonoma efficacia lesiva, non sono normalmente impugnabili separatamente.
- Il preavviso di rigetto non equivale al provvedimento finale: consente all’interessato di presentare osservazioni o controdeduzioni prima della decisione definitiva.
- L’impugnazione deve, di regola, essere proposta contro l’atto conclusivo che incide concretamente e attualmente sulla posizione del destinatario, salvo che l’atto intermedio produca già effetti immediatamente lesivi.
- Nel caso di un’istanza di rateazione, il contribuente dovrebbe verificare la possibilità di replicare al preavviso e, se il rigetto viene confermato, valutare l’impugnazione del provvedimento definitivo nei termini applicabili.
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