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Sentenza

Sentenza n. 4206/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento del provvedimento dell’I.I.S. “-OMISSIS-” prot. n. 0014495/2026 del 07/07/2026, a firma della Dirigente Scolastica, con cui è stato negato il rilascio immediato del nulla osta al trasferimento del minore-OMISSIS- verso il Liceo Scientifico Paritario “-OMISSIS-” di Milano, e di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché non conosciuto; nonché per l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo dell’I.I.S. “-OMISSIS-” di rilasciare il nulla osta al trasferimento e di trasmetterlo al Liceo Scientifico Paritario “-OMISSIS-” di Milano; nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente ad adottare il provvedimento dovuto entro il termine che il Tribunale vorrà fissare, con eventuale nomina di commissario ad acta in caso di inottemperanza; con contestuale domanda cautelare collegiale ex art. 55 c.p.a.

Giustizia amministrativa202602657

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego, o differimento, del rilascio immediato del nulla osta al trasferimento dello studente presso un liceo scientifico paritario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori dello studente)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui l'istituto scolastico di provenienza ha negato il rilascio immediato del nulla osta al trasferimento del figlio minorenne presso un liceo paritario, ritenendo ostativa la pendenza delle prove di recupero relative a due debiti formativi. La richiesta di trasferimento era stata motivata da documentazione neuropsichiatrica attestante un quadro di disturbo d'ansia, severo stress da prestazione, rischio di cronicizzazione e incompatibilità ambientale con la scuola di provenienza; il nuovo istituto aveva dichiarato la propria disponibilità a prendere in carico lo studente e a gestire il recupero dei debiti formativi. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 4, comma 10, del d.P.R. n. 249/1998, in combinato disposto con l'art. 32 Cost., nonché difetto di istruttoria e mancato bilanciamento degli interessi, per non avere l'amministrazione valutato se la documentazione medica integrasse una situazione obiettiva idonea a consentire l'iscrizione ad altra scuola anche in corso d'anno e in deroga alle procedure ordinarie. Il secondo motivo ha censurato l'omesso preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990. Il terzo ha dedotto difetto di istruttoria, manifesta illogicità e irragionevolezza per l'omessa ponderazione tra l'interesse organizzativo alla continuità del procedimento valutativo e la tutela della salute del minore. Il quarto motivo ha contestato la mancata tempestiva risposta alla richiesta urgente di nulla osta. Il quinto ha denunciato la violazione dei principi giurisprudenziali sul nulla osta scolastico e lo sviamento dalla funzione dell'istituto, che non potrebbe essere utilizzato come barriera procedurale alla mobilità protettiva dello studente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo assorbenti il primo e il terzo motivo, e ha annullato il provvedimento impugnato. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui il rilascio del nulla osta scolastico ha carattere sostanzialmente vincolato, salva la verifica della regolarità della condotta e degli obblighi fiscali e salvo il ricorrere di circostanze oggettive impeditive dell'iscrizione presso la scuola prescelta. Ha tuttavia riconosciuto che, in via ordinaria, la verifica del recupero dei debiti formativi e l'integrazione dello scrutinio spettano al medesimo consiglio di classe che ha deliberato la sospensione del giudizio, secondo il principio di continuità previsto dal d.P.R. n. 122/2009 e dall'ordinanza ministeriale n. 92/2007. Tale principio non è però assoluto: l'art. 4, comma 10, del d.P.R. n. 249/1998 introduce una disciplina speciale e derogatoria per i casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o una situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza. In tali casi è possibile l'iscrizione ad altra scuola anche in corso d'anno e il nulla osta può essere rilasciato prima della definizione del recupero dei debiti, purché il nuovo istituto dichiari la propria disponibilità a prendere in carico la posizione scolastica. La presenza di debiti formativi non costituisce quindi, di per sé, un ostacolo insuperabile. Il provvedimento è stato ritenuto illegittimo perché l'istituto si è limitato a negare il nulla osta sulla base della pendenza delle prove di recupero, senza valutare se la documentazione medica prodotta integrasse la situazione obiettiva prevista dalla disciplina speciale. L'amministrazione dovrà ripronunciarsi sollecitamente, valutando l'idoneità della documentazione medica alla luce dell'art. 4, comma 10, del d.P.R. n. 249/1998. Le spese sono state integralmente compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 10, d.P.R. 24 giugno 1998, n. 249

    Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

    Prevede una disciplina speciale e derogatoria che consente l'iscrizione ad altra scuola anche in corso d'anno quando una situazione obiettiva, adeguatamente rappresentata dalla famiglia o dallo studente, sconsigli il rientro nella scuola di appartenenza; tale disciplina può consentire il rilascio del nulla osta anche prima del recupero dei debiti formativi.

  • art. 4 r.d. n. 653/1925

    L’alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l’anno scolastico deve farne domanda in carta legale al preside del nuovo istituto, unendo alla domanda stessa la pagella scolastica col nulla osta da cui risulti che la sua posizione è regolare nei rapporti della disciplina e dell’obbligo delle tasse, e una dichiarazione del preside dell’istituto di provenienza relativa alla parte di programma già svolta.

    Fondamento del carattere sostanzialmente vincolato del nulla osta scolastico; l'istituto di provenienza non può valutare discrezionalmente le ragioni del trasferimento, salvo la verifica delle condizioni previste dalla normativa e l'eventuale presenza di circostanze oggettive impeditive.

  • art. 4, comma 6, d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122

    A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dalla studentessa o dallo studente e alla formulazione del giudizio finale.

    Stabilisce, in via ordinaria, che il recupero delle carenze e l'integrazione dello scrutinio siano effettuati dal consiglio di classe competente entro i termini previsti.

  • art. 8, comma 5, ordinanza ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007

    La competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale.

    Esprime il principio di continuità del consiglio di classe competente per la verifica dei debiti formativi, principio suscettibile di deroga nei casi eccezionali previsti dall'art. 4, comma 10, del d.P.R. n. 249/1998.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Invocato dai ricorrenti per l'omessa comunicazione dei motivi ostativi, ma la relativa censura non è stata esaminata perché assorbita dall'accoglimento dei motivi primo e terzo.

  • art. 32 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti quale parametro costituzionale della tutela della salute del minore; il giudice ha valorizzato la necessità di considerare la documentazione sanitaria nel bilanciamento con le esigenze organizzative e valutative della scuola.

  • artt. 30 e 34 Cost.

    Richiamati nell'orientamento giurisprudenziale citato per interpretare la disciplina del nulla osta in coerenza con il diritto all'istruzione e con la possibilità di raggiungere i più alti gradi degli studi.

Massime di principio

  • Il rilascio del nulla osta al trasferimento scolastico ha carattere sostanzialmente vincolato: l'istituto di provenienza non può sindacare le ragioni della scelta dello studente, dovendo limitarsi alle verifiche espressamente previste dalla normativa, salvo circostanze oggettive che impediscano l'iscrizione presso la scuola prescelta.
  • Il principio di continuità in base al quale il consiglio di classe che ha disposto la sospensione del giudizio verifica il recupero dei debiti formativi e integra lo scrutinio finale opera in via ordinaria, ma non ha carattere assoluto.
  • Quando una situazione obiettiva, adeguatamente rappresentata dalla famiglia o dallo studente e documentata anche mediante certificazione sanitaria, sconsiglia il rientro nella scuola di appartenenza, l'art. 4, comma 10, del d.P.R. n. 249/1998 consente l'iscrizione ad altra scuola anche in corso d'anno, in deroga alle procedure ordinarie.
  • La presenza di debiti formativi non costituisce di per sé un ostacolo insuperabile al rilascio anticipato del nulla osta nei casi eccezionali previsti dall'art. 4, comma 10, del d.P.R. n. 249/1998, quando il nuovo istituto dichiari la disponibilità a prendere in carico la posizione scolastica dello studente.
  • L'amministrazione scolastica, prima di negare o differire il nulla osta per la pendenza delle prove di recupero, deve valutare specificamente se la documentazione prodotta dimostri una situazione eccezionale incompatibile con il rientro nella scuola di provenienza e deve ponderare tale esigenza con il principio ordinario di continuità del consiglio di classe.

Come è indicizzato

MaterieScuolaPartecipazione al procedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoEffetto conformativo e riedizione del potere

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