Sentenza del 21/04/2016 n. 2256 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Impugnazione - Appello - Nuovi documenti - Produzione - Ammissibilità - Presupposti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che il giudice d'appello può utilizzare i documenti tardivamente prodotti in primo grado quando tali documenti siano stati ritualmente riprodotti o depositati nel giudizio di gravame entro il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza. Il principio si fonda sull'applicazione, anche in appello, delle regole previste per il giudizio di primo grado mediante il richiamo normativo alle relative disposizioni.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'ammissibilità della produzione di nuovi documenti nel processo tributario d'appello e la possibilità per il giudice di secondo grado di fondare la decisione su documenti prodotti tardivamente in primo grado. La produzione è ammessa se i documenti sono stati tempestivamente e ritualmente depositati in appello e acquisiti al fascicolo processuale entro il termine perentorio di venti giorni liberi prima dell'udienza, previsto dall'art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992.
Norme richiamate
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, comma 1
venti giorni liberi prima dell'udienza
Il termine perentorio previsto per il deposito dei documenti nel giudizio tributario di primo grado si applica anche al giudizio d'appello, consentendo l'utilizzazione dei documenti solo se tempestivamente e ritualmente acquisiti al fascicolo processuale.
Massime di principio
- Nel processo tributario d'appello possono essere prodotti nuovi documenti, anche se erano stati depositati tardivamente in primo grado.
- La produzione in appello deve comunque rispettare il termine perentorio di venti giorni liberi prima dell'udienza.
- Il giudice d'appello può fondare la decisione su documenti tardivi in primo grado solo se questi sono stati ritualmente depositati in appello e risultano acquisiti al fascicolo processuale.
- La tempestività e la regolarità formale del deposito in appello sono essenziali: la mera esistenza del documento o il suo precedente deposito irregolare non garantiscono che possa essere utilizzato dal giudice.
- Le regole sul deposito documentale del primo grado, richiamate dalla disciplina processuale, operano anche nel giudizio di secondo grado.
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