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Sentenza

Sentenza n. 5083/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza n. 1180/2025, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata - Sez. Lavoro pubblicata il 22/05/2025 nel giudizio R.G. 6433/2024.

Giustizia amministrativa202505268

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti e condannato il Ministero al pagamento di somme

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1180/2025, divenuta definitiva e notificata al Ministero, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti per il servizio prestato in forza dei contratti indicati nel giudizio lavoristico e l'Amministrazione era stata condannata al pagamento di euro 1.157,40, oltre accessori, nonché della metà delle spese di lite. Dedotti il mancato adempimento dell'Amministrazione, l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, e la necessità di ordinare il pagamento, applicare una penalità di mora, nominare un Commissario ad acta e liquidare le spese del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza, in particolare il passaggio in giudicato del titolo giudiziale e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei pagamenti a carico delle pubbliche amministrazioni. Ha ordinato al Ministero di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute nel titolo, con esclusione delle spese di lite liquidate nella sentenza del giudice ordinario, poiché il ricorso non era stato proposto anche dai difensori antistatari, titolari di un autonomo titolo di credito. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il Prefetto di Roma quale Commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli sessanta giorni dalla comunicazione della perdurante inadempienza e ponendo a carico del Ministero il compenso di euro 500,00. Ha inoltre condannato il Ministero al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il Ministero è stato infine condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; ricorrendone i presupposti, il giudice ordina all'Amministrazione di eseguire il titolo e può adottare le ulteriori misure necessarie, compresa la nomina del Commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la condanna dell'Amministrazione inadempiente al pagamento di una penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni; il suo inutile decorso costituisce, insieme al giudicato, presupposto per l'ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione è proponibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per i pagamenti dell'Amministrazione.
  • In presenza di un titolo esecutivo definitivo e di persistente inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine assegnato e designare sin d'ora un Commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia.
  • La distrazione delle spese processuali in favore dei difensori antistatari attribuisce a questi ultimi un autonomo titolo di credito; pertanto, se il giudizio di ottemperanza è promosso soltanto dalla parte assistita, l'ordine di pagamento non può estendersi alla quota delle spese di lite spettante ai difensori.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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