Sentenza n. 761/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento del regolamento forestale n. 2 del 9.4.2020 pubblicato sul bur regione Calabria n. 32 del 10.4.2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Regolamento forestale regionale n. 2 del 9 aprile 2020, nella parte in cui riservava ai soli dottori agronomi e dottori forestali attività professionali relative alla gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale
Esito
Favorevole al ricorrente (collegi professionali)
Prevale il privato
La controversia
I collegi ricorrenti hanno chiesto la declaratoria di nullità e/o l’annullamento del regolamento forestale regionale n. 2 del 2020, contestando le disposizioni che attribuivano esclusivamente ai dottori agronomi e ai dottori forestali la redazione di progetti di taglio, piani di gestione e altre attività inerenti al patrimonio forestale. Secondo i ricorrenti, tali disposizioni escludevano illegittimamente gli agrotecnici e gli agrotecnici laureati, benché la legge professionale di cui alla l. n. 251/1986 riconoscesse anche a tale categoria competenze in materia e non attribuisse agli agronomi e forestali una competenza esclusiva. Nel corso del giudizio è stato adottato il regolamento regionale n. 4 del 2024, che ha abrogato il regolamento impugnato e ha sostituito i riferimenti ai soli dottori agronomi o forestali con quello generale ai tecnici abilitati iscritti nei rispettivi albi professionali. I ricorrenti hanno quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, subordinatamente insistendo per l’accoglimento del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Pur rilevando che l’abrogazione del regolamento impugnato avrebbe potuto determinare l’improcedibilità, il Collegio ha ritenuto che la nuova disciplina regolamentare avesse sostituito e riprodotto parte della precedente normativa, eliminando l’esclusione degli agrotecnici. In particolare, il nuovo regolamento n. 4 del 2024 consente la redazione di progetti di taglio, piani di gestione e piani poliennali da parte di tecnici abilitati iscritti nei rispettivi albi, senza riservare tali attività ai soli agronomi e forestali. Il giudice ha ritenuto che gli agrotecnici possiedano competenze riconosciute dalla l. n. 251/1986 e che il regolamento del 2020, non avendole considerate, sarebbe stato illegittimo in parte qua. La modifica regolamentare ha quindi attribuito ai ricorrenti il bene della vita perseguito, facendo cessare l’interesse alla decisione. Le spese sono state compensate, con contributo unificato a carico della Regione Calabria.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa sostanziale dedotta in giudizio è stata integralmente soddisfatta.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
l. n. 251/1986
Riconosce agli agrotecnici competenze professionali rilevanti anche in materia di gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale.
legge regionale Calabria 12 ottobre 2012, n. 45
Costituisce la legge regionale attuata dai regolamenti forestali oggetto del giudizio e del successivo regolamento n. 4 del 2024.
Regolamento regionale Calabria n. 2 del 9 aprile 2020
“Per i soprassuoli di neoformazione, di diametro medio uguale o superiore a 10 cm a petto d'uomo, può essere richiesto il taglio per il relativo governo a ceduo, previa autorizzazione del Dipartimento competente in materia di foreste e forestazione. Questo valuterà comunque la forma di governo più opportuna in funzione delle condizioni stazionali e della capacità di perpetuazione delle specie che costituiscono il soprassuolo, previa presentazione di un progetto di taglio redatto da dottore agronomo o dottore forestale iscritto all'ordine professionale”.
La disposizione riservava ai soli dottori agronomi e dottori forestali la redazione del progetto di taglio per i soprassuoli di neoformazione; il TAR ha ritenuto tale esclusione degli agrotecnici illegittima in parte qua.
Regolamento regionale Calabria n. 4 del 2024, art. 103
Ha abrogato il regolamento n. 2 del 2020, sostituendo la disciplina con disposizioni riferite ai tecnici abilitati iscritti nei rispettivi albi professionali.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando una modifica normativa o regolamentare sopravvenuta attribuisce integralmente ai ricorrenti il bene della vita perseguito, eliminando la lesione oggetto dell’impugnazione.
- L’abrogazione dell’atto impugnato non determina automaticamente l’improcedibilità quando la disciplina sopravvenuta riproduce o sostituisce la normativa precedente e rende necessario verificare se l’interesse sostanziale del ricorrente sia stato effettivamente soddisfatto.
- Un regolamento regionale non può riservare determinate attività professionali a una sola categoria, escludendo altra categoria abilitata, se la legislazione nazionale o regionale riconosce a entrambe competenze nella materia disciplinata.
- Quando la normativa sopravvenuta sostituisce il riferimento a una categoria professionale determinata con quello generale ai tecnici abilitati iscritti nei rispettivi albi, la modifica può soddisfare l’interesse alla partecipazione della categoria precedentemente esclusa, purché le relative competenze siano previste dalla legge.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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