Cassazione Penale, Ordinanza n. 06386/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata resta ferma, con conferma della responsabilità per truffa e del diniego delle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di truffa. Con il primo motivo ha censurato il giudizio di responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle risultanze probatorie; la Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza si risolveva in una richiesta di rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità, senza individuare specifici travisamenti di prova. Con il secondo motivo ha contestato il diniego delle circostanze attenuanti generiche; anche questa censura è stata ritenuta inammissibile e comunque manifestamente infondata, perché la motivazione di merito era congrua e aveva valorizzato elementi ritenuti ostativi, in particolare la trattenuta della somma versata dall'acquirente a titolo di acconto per l'intera vicenda processuale e l'inadempimento all'ordine di pagamento della provvisionale disposto in primo grado.
Norme richiamate
art. 640 c.p.
La Corte richiama il reato di truffa oggetto della contestazione e conferma che, in base al compendio probatorio valorizzato dai giudici di merito, ne risultavano integrati sia l'elemento materiale sia quello psicologico.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o della mancanza di motivazione; è sufficiente che il giudice di merito valorizzi gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover confutare puntualmente tutti quelli dedotti dalle parti.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito prospettare una mera diversa lettura delle prove o una rivalutazione del compendio istruttorio, se non tramite la deduzione di specifici travisamenti di prove decisive analiticamente indicate.
- La motivazione sul giudizio di responsabilità è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione rilevante in diritto, non potendo il ricorso trasformarsi in un terzo grado di merito.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito individua elementi ostativi ritenuti decisivi; non è necessario esaminare espressamente ogni elemento favorevole o sfavorevole allegato dalle parti.
- La permanenza nell'indebita disponibilità della somma ottenuta dalla persona offesa e il mancato adempimento a obblighi risarcitori o riparatori possono costituire elementi negativi valutabili ai fini del diniego delle attenuanti generiche.
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