Sentenza del 29/03/2018 n. 2099 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IVA - IRAP - Contratto di appalto - Deducibilità dei costi -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata ritenuta corretta la diversa qualificazione del rapporto, poiché mancava un elemento essenziale dell'appalto di servizi: l'effettiva organizzazione e direzione della prestazione da parte dell'appaltatore. La riqualificazione come somministrazione irregolare produce conseguenze fiscali diverse e comporta l'impossibilità di dedurre i relativi costi ai fini IVA e IRAP.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità, ai fini IVA e IRAP, dei costi fatturati nell'ambito di un contratto di appalto. In base all'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, l'appalto richiede un'effettiva organizzazione imprenditoriale dell'appaltatore, l'assunzione del rischio d'impresa e l'eterodirezione dei lavoratori. L'appaltatore deve quindi organizzare e dirigere direttamente la forza lavoro, impiegandola autonomamente per conseguire un risultato produttivo. Se svolge soltanto funzioni amministrative, senza dirigere né organizzare i lavoratori, il rapporto può essere riqualificato come somministrazione irregolare di manodopera.
Norme richiamate
Art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003
La genuinità dell'appalto richiede l'organizzazione dei mezzi necessari, l'assunzione del rischio d'impresa e l'esercizio effettivo del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori. La mera gestione amministrativa del personale non è sufficiente e può determinare la riqualificazione del rapporto come somministrazione irregolare.
Massime di principio
- Per distinguere un appalto genuino dalla somministrazione di manodopera occorre verificare chi organizza concretamente il lavoro, chi impartisce le direttive ai lavoratori e chi assume il rischio economico dell'attività.
- La presenza di un contratto formalmente denominato appalto non è decisiva: prevale la concreta esecuzione del rapporto.
- L'appaltatore deve avere un ruolo operativo e autonomo, non limitarsi a una funzione amministrativa o di mera intermediazione del personale.
- Se il committente dirige direttamente i lavoratori e l'appaltatore non organizza autonomamente una prestazione orientata a un risultato, il rapporto può essere riqualificato come somministrazione irregolare.
- La riqualificazione può incidere sulla deducibilità fiscale dei costi ai fini IVA e IRAP; pertanto, la documentazione contrattuale deve essere coerente con la concreta gestione del servizio.
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