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Sentenza

Sentenza del 29/03/2018 n. 2099 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IVA - IRAP - Contratto di appalto - Deducibilità dei costi -

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata ritenuta corretta la diversa qualificazione del rapporto, poiché mancava un elemento essenziale dell'appalto di servizi: l'effettiva organizzazione e direzione della prestazione da parte dell'appaltatore. La riqualificazione come somministrazione irregolare produce conseguenze fiscali diverse e comporta l'impossibilità di dedurre i relativi costi ai fini IVA e IRAP.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la deducibilità, ai fini IVA e IRAP, dei costi fatturati nell'ambito di un contratto di appalto. In base all'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, l'appalto richiede un'effettiva organizzazione imprenditoriale dell'appaltatore, l'assunzione del rischio d'impresa e l'eterodirezione dei lavoratori. L'appaltatore deve quindi organizzare e dirigere direttamente la forza lavoro, impiegandola autonomamente per conseguire un risultato produttivo. Se svolge soltanto funzioni amministrative, senza dirigere né organizzare i lavoratori, il rapporto può essere riqualificato come somministrazione irregolare di manodopera.

Norme richiamate

  • Art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003

    La genuinità dell'appalto richiede l'organizzazione dei mezzi necessari, l'assunzione del rischio d'impresa e l'esercizio effettivo del potere organizzativo e direttivo sui lavoratori. La mera gestione amministrativa del personale non è sufficiente e può determinare la riqualificazione del rapporto come somministrazione irregolare.

Massime di principio

  • Per distinguere un appalto genuino dalla somministrazione di manodopera occorre verificare chi organizza concretamente il lavoro, chi impartisce le direttive ai lavoratori e chi assume il rischio economico dell'attività.
  • La presenza di un contratto formalmente denominato appalto non è decisiva: prevale la concreta esecuzione del rapporto.
  • L'appaltatore deve avere un ruolo operativo e autonomo, non limitarsi a una funzione amministrativa o di mera intermediazione del personale.
  • Se il committente dirige direttamente i lavoratori e l'appaltatore non organizza autonomamente una prestazione orientata a un risultato, il rapporto può essere riqualificato come somministrazione irregolare.
  • La riqualificazione può incidere sulla deducibilità fiscale dei costi ai fini IVA e IRAP; pertanto, la documentazione contrattuale deve essere coerente con la concreta gestione del servizio.

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