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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 30156/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Entrambi i ricorrenti hanno proposto ricorso per revocazione avverso la sentenza della Corte di Cassazione n.4908/2022 che aveva respinto i ricorsi originari e condannato i medesimi a rifondere somme all'Agenzia delle Entrate. Piemontese ha dedotto errore ex art. 395 n.4 c.p.c., sostenendo che la sentenza aveva dato per accertata una sua partecipazione all'associazione a delinquere in epoca anteriore ai fatti che avrebbero causato il danno, mentre tale partecipazione sarebbe avvenuta in epoca successiva; in sostanza deduceva un errore cronologico/incidentalità degli uffici coinvolti. Zoli ha proposto tre motivi di revocazione: travisamento del primo motivo e del principio della cosiddetta doppia conforme (ossia che la sentenza di appello avrebbe semplicemente ripreso la motivazione del processo penale), errore riguardo alla sussistenza e quantificazione del danno patrimoniale ritenuto dal giudice d'appello, e travisamenti relativi alla valutazione delle intercettazioni e della partecipazione al sodalizio. Entrambi chiedevano la revoca della sentenza per errore di fatto.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per revocazione. Quanto a Piemontese (RG 20312/2022) il ricorso è stato ritenuto inammissibile e, poiché l'Agenzia delle Entrate si era limitata a costituirsi con un atto, non è stata pronunciata condanna alle spese. Quanto a Zoli (RG 22552/2022) il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata a rifondere alla controricorrente (Agenzia delle Entrate) le spese processuali, liquidate in euro 8.000 oltre spese prenotate a debito. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul ristretto ambito della revocazione per errore di fatto e ha ritenuto che le doglianze prospettate siano, in massima parte, critiche in ordine al giudizio di merito o travisamenti interpretativi non rientranti nella fattispecie di revocazione ammessa. La Corte ha altresì dato atto dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 d.p.r. indicato in motivazione.

Norme richiamate

  • art. 395 n.4 c.p.c.

    Limita la revocazione per errore di fatto ai casi di evidente svista o errore percettivo nella lettura degli atti; non consente la rinnovazione del sindacato di merito o la ripetizione delle valutazioni fattuali.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Insieme all'art.395 disciplina i presupposti della revocazione per errore di fatto; richiede divergenti rappresentazioni dell'oggetto emergenti dalla sentenza e dagli atti.

  • art. 360 c.p.c.

    articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c.

    Regola i motivi di impugnazione in cassazione; la Corte ricorda che valutazioni di fatto e di merito non sono sindacabili in sede di legittimità salvo i casi tassativi previsti.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Prevede che la sentenza d'appello possa essere fondata sulle medesime ragioni inerenti questioni di fatto delle decisioni di primo grado; la Corte ha rilevato che ricostruzioni denominate 'doppia conforme' non sono di per sé indice di travisamento idoneo alla revocazione.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    Regola la decisione della Corte di appello e l'obbligo di pronunciarsi autonomamente; la Corte ha ritenuto che le critiche su mancata pronuncia autonoma rientrano nel giudizio di merito e non nella revocazione per errore di fatto.

  • art. 622 c.p.p.

    Richiamato per il rinvio delle questioni dal processo penale al processo civile; la Corte ha osservato che la diversa natura dei processi non rende automaticamente ammissibile la revocazione per travisamento.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti.

  • Ordinanza Sezioni Unite 27 novembre 2019 n.31032

    Giurisprudenza richiamata per precisare che la revocazione per errore di fatto è ammessa solo per errori nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità e non per diverse valutazioni o errate interpretazioni dell'oggetto del ricorso.

  • Sezioni Unite 20 febbraio 2020 n.4315

    Richiamata quale principio di riferimento sul contributo unificato e la ripartizione delle spese in materia di impugnazioni non ammesse o inammissibili.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto (art. 395 n.4 c.p.c.) ha ambito molto limitato: è ammessa solo per manifesti errori di percezione o omissioni nella lettura degli atti interni della Corte di legittimità, non per rivalutazioni del merito.
  • Le censure che si basano su travisamento dei fatti, valutazioni di merito o su una presunta mancata autonomia motivazionale della Corte d'appello (cd. doppia conforme) sono, di norma, inammissibili in sede di revocazione e costituiscono errori di giudizio non sindacabili con questa azione.
  • Se contro un ricorso per revocazione la resistente si limita a costituirsi con un mero atto, il giudice può non pronunciare sulle spese; se la resistente svolge difesa con controricorso e il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato alle spese.
  • Per avere successo in una revocazione occorre dimostrare concretamente la discrepanza tra quanto effettivamente documentale e quanto esposto nella sentenza, ossia fornire prova di una svista percettiva o di omissione decisiva nella motivazione della Corte di legittimità.
  • Questioni relative alla cronologia dei fatti, alla qualificazione delle prove (es. intercettazioni) e alla quantificazione del danno devono essere valorizzate nei gradi di merito; tentativi di riaprire tali valutazioni in revocazione sono difficilmente ammissibili.

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