Cassazione Penale, Sentenza n. 51499/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, in esecuzione di pena dell'ergastolo (determinate con provvedimento del 20/01/2020) ed estradato dalla Spagna nel 2002 con la condizione che non fosse posto in esecuzione l'ergastolo, aveva chiesto la rideterminazione della pena in anni 30 e l'applicazione dell'indulto (legge n.241/2006) per condanne anteriori al 02/05/2006. Sosteneva che la condizione posta nell'estradizione imponeva la commutazione dell'ergastolo in pena temporanea e che la Corte territoriale non si era uniformata al principio di diritto stabilito dalla Cassazione nella precedente pronuncia di annullamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Si è ritenuto che la Corte d'appello di Bari, nel giudizio di rinvio, abbia correttamente interpretato la condizione posta dallo Stato spagnolo: essa non imponeva la sostituzione dell'ergastolo con una pena temporanea, ma richiedeva che l'esecuzione della pena non si sostanziasse in una detenzione ininterrotta per tutta la vita. Tale obiettivo è assicurato dall'ordinaria disciplina italiana dell'ergastolo (permessi premio, semi-libertà, liberazione condizionale, eventuale grazia). La Suprema Corte ha quindi confermato l'interpretazione conforme al tenore letterale della condizione e alla giurisprudenza (sentenza De Falco), ha dichiarato infondato il motivo relativo alla violazione dell'art. 627 c.p.p. e ha condannato il ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 670 cod. proc. pen.
indicato come rimedio dell'incidente di esecuzione per correggere l'applicazione di una pena illegale (ergastolo risultante incompatibile con la condizione di estradizione)
art. 627 cod. proc. pen.
richiamato dal ricorrente per contestare la mancata applicazione del principio di diritto indicato nella sentenza di annullamento; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione perché la Corte territoriale si è uniformata al principio richiesto
art. 22 cod. pen.
richiamato dal ricorrente per sostenere che l'ergastolo è espressamente qualificato quale pena perpetua; la Corte ha osservato che la qualifica formale non esclude la possibilità che l'esecuzione sia organizzata per consentire una cessazione effettiva della detenzione secondo l'ordinamento
legge n.241/2006 (indulto)
invocata dal ricorrente come motivo per ottenere riduzione della pena; la richiesta di applicazione dell'indulto era stata già ritenuta manifestamente infondata in precedenza
De Falco, Sez. U., n. 30305 del 25/03/2021 (Rv. 28155) - giurisprudenza
Sentenza De Falco (Sez. U. n. 30305 del 25/03/2021, Rv. 28155)
richiamata come principio applicabile: la condizione posta dallo Stato straniero al momento dell'estradizione va interpretata alla luce del suo tenore letterale e comporta, se del caso, la correzione dell'esecuzione (anche tramite incidente di esecuzione) ma non impone automaticamente la commutazione in pena temporanea
D.L. 162/2022 conv. con modifiche nella L.199/2022 e art. 4-bis co.1 O.P.
D.L. 162/22 conv. con modif. nella L.199/22; art.4-bis co.1 O.P.
richiamati nel testo come riferimento alla disciplina dei benefici per i condannati all'ergastolo e alla loro possibile compatibilità con le condizioni internazionali
Massime di principio
- La condizione posta dallo Stato che concede l'estradizione va interpretata prioritariamente nel suo tenore letterale: non sempre implica l'obbligo di commutare l'ergastolo in pena temporanea, ma richiede che l'esecuzione non sia di fatto una detenzione ininterrotta per tutta la vita.
- Se lo Stato richiedente esclude la detenzione 'a vita' indefinita, il giudice italiano deve garantire che l'ordinamento assicuri strumenti concreti per la cessazione della detenzione (permessi, semi-libertà, liberazione condizionale, grazia) prima di ritenere la condizione non rispettata.
- Quando la condizione di estradizione impone modifiche all'esecuzione, la correzione può avvenire anche tramite l'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 670 c.p.p. se l'ergastolo si rivela, rispetto alla condizione, una pena illegale.
- Il giudice nazionale non può, mediante libera interpretazione, aggiungere obblighi o limitazioni che lo Stato estero non ha espresso; la ricerca di una soluzione deve rispettare il contenuto e la finalità della condizione estera.
- La giurisprudenza consolidata (cfr. De Falco) è guida fondamentale per l'interpretazione delle condizioni di estradizione: il principio è di equilibrio tra rispetto della volontà dello Stato estradante e tutela dei vincoli imposti dall'estradizione.
- Richieste di applicazione di istituti straordinari (es. indulto) vanno valutate secondo i requisiti di legge; il semplice richiamo alla condizione di estradizione non determina automaticamente l'accoglimento dell'indulto o la conversione della pena.
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