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Sentenza

Sentenza n. 4441/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli (sezione terza) n. 5204/2023

Giustizia amministrativa202403049

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego di condono edilizio, rigetto dell’istanza di riesame e ordinanza di demolizione relativa a un’abitazione abusiva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha contestato la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro il diniego di condono edilizio ex art. 39 l. 724/1994 e i motivi aggiunti contro l’ordinanza di demolizione. In primo luogo ha dedotto carenza di istruttoria e motivazione per il mancato esame del progetto di riduzione della volumetria eccedente il limite condonabile, sostenendo che il progetto avrebbe ricondotto il fabbricato entro il limite di 750 mc e che le integrazioni richieste dal Comune erano state presentate. Ha inoltre contestato il computo della volumetria, assumendo che fosse stato incluso un terrazzo raffigurato negli elaborati ma inesistente nella realtà. Ha dedotto che il limite volumetrico avrebbe dovuto essere verificato con riguardo alla singola unità immobiliare, anziché all’intero edificio, composto da due unità autonome appartenenti a soggetti diversi. Ha poi censurato l’ordinanza di demolizione, sia in via derivata dall’illegittimità del diniego di condono sia per vizi propri, lamentando difetto di motivazione sull’interesse pubblico, violazione della proporzionalità e omessa considerazione degli accertamenti svolti nel procedimento penale circa la preesistenza di alcune opere alla domanda di condono.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto legittimo il calcolo unitario della volumetria, riferito all’intero fabbricato, poiché l’edificio era stato realizzato in modo omogeneo, con struttura e caratteristiche costruttive unitarie, e aveva una volumetria complessiva di circa 1.239 mc, superiore al limite di 750 mc previsto dall’art. 39, comma 1, l. 724/1994. La presentazione di domande di condono separate da parte dei proprietari delle due unità non consente di frazionare il calcolo quando l’immobile costituisce un organismo edilizio unitario. Il Collegio ha inoltre escluso che fosse stata dimostrata l’illegittimità del diniego per mancato esame del progetto di riduzione volumetrica: il Comune aveva indicato le carenze della documentazione, tra cui l’assenza di valutazioni statiche e antisismiche e di elaborati progettuali completi, mentre l’appellante aveva prodotto soltanto una nota che richiamava documenti tecnici non versati in giudizio. In applicazione dell’art. 64, comma 1, c.p.a., non era quindi provato che le integrazioni fossero state integralmente presentate e idonee a superare i rilievi comunali. Quanto all’ordinanza di demolizione, il giudice ha affermato che l’abusività dell’immobile, accertata nel procedimento di condono, giustifica l’intervento repressivo e il ripristino dell’assetto urbanistico-edilizio, senza necessità di una specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale né di ulteriori valutazioni discrezionali. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 39 l. 724/1994

    limite massimo di 750 metri cubi

    Il limite volumetrico per il condono deve essere verificato con riguardo all’edificio complessivamente realizzato quando le unità immobiliari costituiscono un organismo edilizio unitario, indipendentemente dal numero dei proprietari e delle domande di condono.

  • art. 38, comma 3, regolamento edilizio comunale

    La procedura di riduzione della volumetria eccedente richiede la dimostrazione dell’autonomia e funzionalità dell’unità residua e la produzione di documentazione tecnica, comprese le valutazioni statiche e antisismiche e gli elaborati dell’intero fabbricato.

  • art. 64, comma 1, c.p.a.

    Chi deduce l’integrale produzione della documentazione tecnica necessaria deve provarne l’effettivo deposito; la mera nota che richiama documenti non presenti in giudizio non è sufficiente.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il contraddittorio procedimentale consente all’amministrazione di rappresentare i motivi ostativi, comprese le carenze documentali del progetto di riduzione volumetrica.

  • art. 44 d.P.R. 380/2001

    Il procedimento penale relativo agli abusi edilizi è richiamato quanto all’accertamento della preesistenza di alcune opere, ma tale circostanza non supera il rilievo decisivo del mancato rispetto del limite volumetrico e delle carenze documentali.

Massime di principio

  • Ai fini della verifica del limite massimo di volumetria condonabile previsto dall’art. 39 l. 724/1994, il computo deve essere riferito all’intero organismo edilizio abusivo quando il fabbricato presenta caratteristiche costruttive omogenee e un disegno unitario, anche se composto da unità immobiliari autonome, appartenenti a proprietari diversi e oggetto di domande di condono separate.
  • La separata titolarità delle unità immobiliari e la presentazione di istanze di condono distinte non consentono di eludere il limite volumetrico del condono quando l’abuso riguarda un fabbricato unitariamente realizzato.
  • Chi deduce l’illegittimità del diniego per mancato esame di un progetto di riduzione volumetrica deve dimostrare, mediante la produzione degli elaborati pertinenti, che le integrazioni richieste dall’amministrazione sono state effettivamente depositate e che il progetto possiede i requisiti tecnici previsti dalla disciplina applicabile.
  • L’ordine di demolizione conseguente all’accertata abusività dell’immobile costituisce attività vincolata di ripristino della legalità urbanistico-edilizia e non richiede una specifica motivazione su un ulteriore interesse pubblico concreto e attuale, né una distinta ponderazione dell’affidamento del privato.
  • L’omessa produzione in giudizio degli elaborati tecnici richiamati in una nota, ove tali documenti siano necessari a comprovare la completezza del progetto e la fondatezza delle censure, impedisce di ritenere assolto l’onere della prova ex art. 64, comma 1, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

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