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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19049/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il condannato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, su istanza di applicazione del vincolo della continuazione tra cinque giudicati, aveva unificato soltanto i reati definiti con le sentenze indicate sub c), d) ed e), rideterminando la pena complessiva, ma aveva rigettato la richiesta quanto ai reati di cui alle sentenze sub a) e b). Con i due motivi di ricorso ha dedotto violazione di legge ed illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., lamentando il diniego della continuazione tra le prime due sentenze e quelle successive, sostenendo in sostanza che lo stato di tossicodipendenza dovesse essere valorizzato come indice dell'unicità del disegno criminoso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse motivato in modo adeguato l'insussistenza del medesimo disegno criminoso tra i reati delle sentenze sub a) e b) e quelle sub c), d) ed e), evidenziando la mancanza di elementi da cui desumere una programmazione unitaria e la riconducibilità dei fatti a circostanze occasionali e contingenti. La Corte ha inoltre osservato che lo stato di tossicodipendenza, pur considerabile come elemento idoneo a giustificare l'unicità del disegno criminoso per reati a esso collegati, non era di per sé sufficiente in assenza degli altri indici rivelatori della continuazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende, disponendo altresì l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Indicata quale norma incriminatrice dei reati in materia di stupefacenti oggetto delle sentenze di condanna poste a base della richiesta di continuazione.

  • art. 385 c.p.

    Indicata quale norma incriminatrice del reato di evasione oggetto di una delle sentenze poste a base della richiesta di continuazione.

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato come base dell'applicazione della pena su richiesta in alcune delle sentenze considerate ai fini della continuazione.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    Richiamato quale disciplina del reato continuato; la Corte ribadisce che lo stato di tossicodipendenza può essere indice utile, ma solo se accompagnato dagli altri elementi rivelatori dell'unicità del disegno criminoso.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Norma sui motivi di ricorso per cassazione invocata dal ricorrente per dedurre inosservanza di legge ed illogicità/mancanza di motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196

    Richiamato per l'annotazione relativa all'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulla continuazione, lo stato di tossicodipendenza del condannato può costituire un elemento sintomatico dell'unicità del disegno criminoso solo se i reati siano effettivamente collegati a tale condizione e sussistano anche gli ulteriori indici rivelatori richiesti dalla giurisprudenza.
  • Il riconoscimento del vincolo della continuazione non può fondarsi sulla sola appartenenza dei reati al medesimo contesto personale dell'autore, essendo necessaria la prova di una programmazione unitaria dei fatti criminosi e non di mere scelte occasionali o contingenti.
  • In sede di legittimità, è inammissibile il ricorso che miri in sostanza a ottenere una diversa lettura del materiale motivazionale compiuta dal giudice di merito o dell'esecuzione, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia congrua e non presenti vizi evidenti.
  • La deduzione di un vizio motivazionale è infondata se il provvedimento impugnato ha effettivamente esaminato il profilo fattuale dedotto dal ricorrente e lo ha motivatamente ritenuto non decisivo ai fini del riconoscimento della continuazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazioneInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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