Sentenza n. 12035/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, - del provvedimento dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Ag.E.A. prot.n. AGEA.ADU.2025.34589 del 16 gennaio 2025, notificato a mezzo PEC del 20 gennaio 2025, avente ad oggetto “Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio Domanda Unica 2023 - Domanda n. 30262952598 CUAA 09904810968 - Domanda di Accesso alla Riserva nazionale (DAR) Fattispecie C e/o Fattispecie D - Comunicazione importo erogato in eccesso” con cui in applicazione dell’art. 12, comma 6, del Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste n. 660087 del 23 dicembre 2022, in relazione alla predetta domanda di accesso, è stato disposto l’annullamento dell'assegnazione di n. 43 titoli per un importo di Euro 7.070,57; - nonché, in parte qua, dell’art. 12, comma 6, del Decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 660087 del 23 dicembre 2022; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quello impugnato in via principale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento dell’assegnazione di 43 titoli della Riserva nazionale per un importo di Euro 7.070,57 e richiesta di restituzione di Euro 6.785,04, nonché art. 12, comma 6, del D.M. 23 dicembre 2022
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni agricole)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva presentato una Domanda Unica 2023 chiedendo, tra l’altro, l’accesso alla Riserva nazionale per terreni situati in zone montane e aveva ottenuto i relativi benefici. L’Ag.E.A., all’esito di una rinnovata istruttoria, aveva tuttavia annullato l’assegnazione di 43 titoli DAR e chiesto la restituzione delle somme erogate, rilevando che il legale rappresentante della società aveva un’età superiore a sessant’anni al momento della domanda, in violazione del requisito previsto dall’art. 12, comma 6, del D.M. 23 dicembre 2022. La società ha impugnato sia il provvedimento di recupero sia, in parte qua, la disposizione ministeriale, deducendo: il contrasto del limite anagrafico con il d.lgs. n. 99/2004, il quale richiederebbe per le società di capitali la presenza di almeno un amministratore in possesso della qualifica di I.A.P. senza limiti di età; il contrasto con il regolamento UE n. 2021/2115 e l’inidoneità del requisito a perseguire gli obiettivi della PAC; l’illogicità e la sproporzione della misura, anche perché un amministratore della società, in possesso della qualifica di I.A.P., aveva meno di sessant’anni; la violazione degli artt. 7 e 10-bis della l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e omesso preavviso di rigetto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate congiuntamente le censure sostanziali e procedimentali. Ha affermato che il requisito secondo cui, per le persone giuridiche, il rappresentante legale deve avere un’età non superiore a sessant’anni è una condizione oggettiva, razionale, logica e non manifestamente discriminatoria, riferita ai beneficiari di una specifica misura di sostegno della PAC. Il d.lgs. n. 99/2004, che disciplina in via generale la qualifica di imprenditore agricolo professionale e consente alle società di capitali di soddisfare tale requisito mediante almeno un amministratore I.A.P., opera su un piano diverso e non incide sui requisiti soggettivi ulteriori stabiliti per l’accesso alla misura di sostegno. Il limite anagrafico è stato inoltre ritenuto compatibile con il regolamento UE n. 2021/2115, che consente agli Stati membri di precisare definizioni e condizioni nei rispettivi piani strategici della PAC. Di conseguenza, l’Ag.E.A. ha correttamente applicato una disciplina vincolante e ha legittimamente disposto l’annullamento dell’assegnazione e il recupero delle somme. La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullamento dell’atto, poiché l’attività di verifica e recupero era vincolata e il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990. Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis non era dovuto, trattandosi di un provvedimento d’ufficio e di secondo grado, non di un procedimento di primo grado iniziato su istanza di parte. Spese compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 12, commi 4 e 6, D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087
«persone fisiche di età compresa tra diciotto anni compiuti al momento di presentazione della domanda e sessanta anni compiuti nell'anno della presentazione della domanda e persone giuridiche il cui rappresentante legale è di età non superiore a sessanta anni nell'anno della presentazione della domanda»
La disposizione stabilisce un requisito anagrafico per l’accesso alla Riserva nazionale, riferito al rappresentante legale della persona giuridica, ritenuto oggettivo, razionale e compatibile con la misura di sostegno.
art. 1, comma 3, lett. c), d.lgs. n. 99/2004
La norma individua, per le società di capitali, il requisito della qualifica di I.A.P. mediante almeno un amministratore; tale disciplina generale non esclude ulteriori requisiti soggettivi previsti per specifiche misure di sostegno agricolo.
art. 3 regolamento UE n. 2021/2115
La disposizione contiene le definizioni comuni direttamente applicabili nell’ambito della PAC.
art. 4, paragrafo 1, regolamento UE n. 2021/2115
«Gli Stati membri fissano nei piani strategici della PAC le definizioni di «attività agricola», «superficie agricola», «ettaro ammissibile», «agricoltore in attività», «giovane agricoltore» e «nuovo agricoltore», nonché le condizioni pertinenti ai sensi del presente articolo»
La norma riconosce agli Stati membri la facoltà di precisare definizioni e condizioni nei rispettivi piani strategici della PAC; il requisito anagrafico ministeriale è stato ritenuto espressione di tale facoltà.
art. 7 l. n. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio non comporta l’annullamento di un provvedimento vincolato quando sia dimostrato che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il preavviso di rigetto riguarda i procedimenti di primo grado iniziati su istanza di parte e non è dovuto per l’adozione d’ufficio di un provvedimento di secondo grado.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
La violazione delle regole sulla comunicazione di avvio non determina l’annullabilità dell’atto quando, trattandosi di attività vincolata, l’amministrazione dimostri che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
Massime di principio
- I requisiti soggettivi stabiliti per l’accesso a una specifica misura di sostegno agricolo della PAC possono aggiungersi ai requisiti generali previsti dalla normativa nazionale per la qualifica di imprenditore agricolo professionale; le due discipline operano su piani distinti e non sono necessariamente sovrapponibili.
- È legittimo, se previsto dalla disciplina della misura, subordinare l’accesso di una persona giuridica alla Riserva nazionale alla condizione che il suo rappresentante legale non abbia superato una determinata soglia anagrafica, purché il requisito sia oggettivo, razionale e non manifestamente discriminatorio.
- Il regolamento UE n. 2021/2115 consente agli Stati membri di precisare, nei rispettivi piani strategici della PAC, definizioni e condizioni pertinenti per l’attuazione delle misure agricole; nell’esercizio di tale facoltà l’amministrazione può introdurre condizioni soggettive specifiche per i beneficiari.
- Quando l’amministrazione procede al recupero o all’annullamento di un beneficio sulla base di requisiti normativi vincolanti, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’annullamento dell’atto se è dimostrato che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990.
- Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della l. n. 241/1990 non è dovuto per un provvedimento d’ufficio di secondo grado, adottato per annullare o recuperare un beneficio già attribuito, poiché tale garanzia riguarda i procedimenti di primo grado iniziati su istanza di parte.
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