Cassazione Penale, Ordinanza n. 17293/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (resistente)
La controversia
Il difensore del condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Novara, quale giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra reati già definiti con due sentenze irrevocabili di condanna. Il diniego era stato fondato sul rilievo che i reati oggetto delle sentenze irrevocabili erano stati commessi nel periodo 2012-2014, mentre la documentazione prodotta attestava la presa in carico del condannato presso il Ser.t. solo dal maggio 2015 per disturbo da uso di sostanze stupefacenti. Il ricorso ha contestato in modo generico tale motivazione, limitandosi ad affermare in via auto-assertiva che la tossicodipendenza, pur certificata nel 2015, doveva evidentemente risalire a epoca precedente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo indeterminato e meramente assertivo, non idoneo a scalfire la motivazione dell'ordinanza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Disposta altresì l'anonimizzazione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/03.
Norme richiamate
art. 52 D.Lgs. 196/03
La Corte dispone l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando si risolve in una doglianza generica, indeterminata o meramente assertiva, priva di un confronto effettivo con la motivazione del provvedimento impugnato.
- La richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede allegazioni specifiche e documentate idonee a dimostrare l'unicità del disegno criminoso; non è sufficiente un'affermazione apodittica sulla preesistenza di una condizione personale, come la tossicodipendenza, in assenza di elementi probatori concreti riferiti al periodo di commissione dei reati.
- Quando la documentazione prodotta colloca la presa in carico terapeutica in un momento successivo ai fatti di reato, il giudice può legittimamente escludere la rilevanza di quella circostanza ai fini del riconoscimento della continuazione.
Come è indicizzato
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