Cassazione Penale, Sentenza n. 31557/2022 del 23/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della confisca di immobili disposta in seguito a condanne per usura. Le principali censure erano: 1) violazione dell'art. 597 comma 3 c.p.p. per un presunto mutamento del presupposto normativo della confisca (si richiamava l'art. 644 c.p. anziché l'art. 12-sexies legge 356/1992, oggi art. 240-bis c.p.); 2) vizio di motivazione per mancata o insufficiente valutazione delle risultanze di un procedimento separato per evasione IVA a carico di Gennaro De Simone; 3) travisamento probatorio sulle capacità reddituali (anche alla luce di estratti INPS) e sulla quantificazione effettiva delle somme spese per gli acquisti, nonché omissione di considerazione di documenti e intercettazioni trasversali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso relativamente a Vera De Mari (manifestamente infondato) e ha rigettato nel merito il ricorso di Gennaro De Simone. In sintesi: la confisca degli immobili è stata confermata; la Corte ha ritenuto infondate o generiche le allegazioni difensive volte a dimostrare la provenienza lecita dei fondi (in particolare i redditi evasi dedotti) e ha rilevato che alcuni profili (es. la diversa quantificazione dei costi di acquisto) non potevano essere sollevati per la prima volta in cassazione. Si è inoltre richiamato il principio secondo cui, una volta dimostrata dalla pubblica accusa la sproporzione tra acquisiti e redditi dichiarati, grava sul condannato un onere di allegazione di elementi concreti e specifici per dimostrare la legittima provenienza. Conseguenze processuali: condanna alle spese per Gennaro De Simone; per Vera De Mari dichiarazione di inammissibilità con condanna al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 597 comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti per lamentare un mutamento del presupposto normativo tra sentenza impugnata e decisione di rinvio; la Corte ha ritenuto la censura inconferente perché la decisione in sede di rinvio ha effettivamente operato sui medesimi presupposti (confisca allargata) già considerati in precedenza.
art. 644 cod. pen. (ultimo comma)
Norma relativa a specifiche utilità sequestrate da G.I.P.; la Corte ha osservato che il richiamo all'art. 644 era eccentrico rispetto agli immobili oggetto del devoluto, che si fondavano sulla confisca allargata (art. 12-sexies/240-bis).
art. 12-sexies legge 356/1992 (oggi art. 240-bis cod. pen.)
La confisca 'allargata' per sproporzione è stata la base normativa effettivamente utilizzata per l'ablazione degli immobili. La Corte ha richiamato la disciplina (anche nella versione novellata) e le problematiche di applicazione retroattiva delle modifiche legislative.
art. 240-bis cod. pen.
Norma sostanziale sulla confisca per sproporzione: la Corte ha confermato che la confisca allargata si applica quando esiste sproporzione tra beni acquisiti e redditi leciti e che, una volta provata dalla pubblica accusa la sproporzione, l'interessato deve fornire allegazioni concrete e specifiche per dimostrare la legittima provenienza.
art. 623 cod. proc. pen.
Norma procedurale sul giudizio di rinvio: la Corte ha ricordato che il giudice del rinvio deve conformarsi alle indicazioni di principio espresse dalla sentenza rescindente, attenendosi ai limiti del devoluto.
legge n. 172/2017 (art. 31) e altre modifiche normative
La Corte ha considerato la questione della modifica normativa intervenuta (che incide sulla possibilità di valorizzare redditi evasi come giustificazione della provvista) e ha richiamato la regola secondo cui eventuali novità processuali non possono operare retroattivamente se ciò muta il quadro probatorio dei procedimenti già in corso.
Massime di principio
- Se l'accusa dimostra la sproporzione tra beni acquisiti e redditi leciti, la confisca 'allargata' può essere disposta: a quel punto l'imputato ha l'onere di allegare elementi concreti, specifici e quantificabili per dimostrare la legittima provenienza dei fondi (non si tratta di inversione dell'onere della prova, ma di un onere di allegazione proporzionato al principio della vicinanza della prova).
- Le risultanze di procedimenti autonomi (es. per evasione IVA) possono essere utili per ricostruire capacità produttiva potenziale, ma non sono di per sé decisive se non consentono una concreta quantificazione temporale e patrimoniale della provvista effettivamente accumulata e destinata agli investimenti.
- In Cassazione non è ammesso introdurre per la prima volta questioni di fatto o nuove valutazioni probatorie non riconducibili al devoluto; argomentazioni nuove e valutazioni di fatto rilevanti devono già essere state dedotte e trattate nei gradi di merito.
- Dopo un annullamento con rinvio la Corte del merito è tenuta a conformarsi ai principi fissati dalla sentenza rescindente e a colmare le lacune motivazionali indicate; tuttavia il giudice del rinvio non può estendere il suo esame oltre i limiti del devoluto o ricostruire fatti nuovi non consentiti.
- Le modifiche legislative che incidono sul regime probatorio (es. possibilità di far valere redditi evasi) possono non avere efficacia retroattiva se la novità è di natura processuale; ciò può limitare la possibilità per la difesa di fondare la legittimazione della provvista su redditi evasi antecedenti alla novella.
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