Sentenza n. 15957/2026 - Roma, Sezione 2
Per accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione resistente e, per l'effetto, ordinare alla stessa di provvedere fissando un appuntamento in favore del ricorrente entro il termine di 7 (sette) giorni, o in quel diverso termine, comunque breve, ritenuto di giustizia e di lavorare e concludere la procedura relativa alla predetta domanda entro l'ulteriore termine di 7 (sette) giorni, o in quel diverso termine, nominando, fin da ora, in caso di inosservanza, il commissario che provveda in via sostitutiva a spese dell'Amministrazione; comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio sull'istanza volta a ottenere un appuntamento per il deposito della domanda di visto per motivi di studio e la conclusione della relativa procedura
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente visto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito contro il silenzio dell'amministrazione, chiedendo che fosse fissato un appuntamento per depositare la domanda di visto per motivi di studio e che la procedura fosse poi istruita e conclusa entro termini brevi, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di inottemperanza. L'interesse era collegato alla possibilità di iscriversi all'università per l'anno accademico 2025/2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile la domanda di fissazione dell'appuntamento, perché l'amministrazione ne ha dato prova dell'avvenuta fissazione durante il giudizio; ha tuttavia rilevato che l'appuntamento è stato concesso solo dopo la proposizione del ricorso e ha compensato le spese per reciproca soccombenza. Ha dichiarato inammissibile la domanda volta a ordinare la conclusione dell'istruttoria sul visto, poiché, al momento del deposito del ricorso, il procedimento non era ancora stato avviato: il ricorrente non aveva ancora presentato la domanda e non era quindi decorso il termine per la conclusione del procedimento, presupposto per l'azione prevista dall'art. 31, comma 1, c.p.a. Il ricorso è stato inoltre ritenuto improcedibile, in difetto di ulteriori elementi conoscitivi, perché l'anno accademico 2025/2026 era ormai trascorso. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 31, comma 1, c.p.a.
ai sensi dell’art. 31 c.p.a., 1° comma, chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere solo “Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge”
L'azione contro il silenzio per ottenere l'accertamento dell'obbligo di provvedere è ammissibile solo dopo la scadenza del termine di conclusione del procedimento, salvo gli altri casi previsti dalla legge. Non è proponibile prima che la domanda amministrativa sia stata presentata e che il procedimento sia iniziato.
Massime di principio
- La domanda diretta a ottenere la conclusione di un procedimento amministrativo non è ammissibile ai sensi dell'art. 31, comma 1, c.p.a. se, al momento della proposizione del ricorso, l'interessato non ha ancora presentato l'istanza che dà avvio al procedimento e non è quindi decorso il relativo termine di conclusione.
- La domanda contro il silenzio volta a ottenere un'attività amministrativa già compiuta nelle more del giudizio diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 4535/2026 - Milano, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7483/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7484/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7485/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7486/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 171/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →