Cassazione Penale, Sentenza n. 07665/2026 del 26/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, tramite difensore, chiedeva l'annullamento dell'ordinanza di riesame articolando quattro motivi: (1) inutilizzabilità delle intercettazioni per presunta mancata trasmissione/validità dei decreti autorizzativi (artt. 309, commi 5 e 10, e 271 c.p.p.; violazione art. 111 Cost.), con censura della motivazione; (2) insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza — in particolare contestava la valenza indiziaria della chiamata in correità di Cofano Francesco e sosteneva che il ricorrente non aveva rapporti diretti con costui e non aveva partecipato alla fase esecutiva della tentata rapina; inoltre evidenziava incoerenze sul numero degli organizzatori; (3) errata qualificazione giuridica del fatto e non configurabilità del reato tentato, sostenendo l'assenza di atti preparatori e che le conversazioni intercettate si limitavano a pettegolezzi su una somma non accertata; (4) carenza dei presupposti per la custodia cautelare per pericolo di recidiva, misura eccessivamente afflittiva dato il carattere datato dei precedenti e mancata motivazione sull'attualità e concretezza del pericolo; chiedeva in subordine gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo lo ha dichiarato inammissibile per eccessiva genericità e aspecificità, rilevando che la difesa non ha precisato le ragioni del presunto vizio né dimostrato la decisività delle intercettazioni. Sul secondo motivo ha ritenuto infondato il tentativo di riconsiderare nel merito il quadro indiziario, confermando che il Tribunale aveva adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi sulla base di conversazioni intercettate, della chiamata in correità di Cofano e delle ammissioni parziali del ricorrente (che si era qualificato come "basista" e aveva fornito dettagli sull'organizzazione). Il terzo motivo è stato giudicato infondato: le affermazioni difensive erano meramente assertive di fronte a un quadro indiziario articolato che indicava atti preparatori e pianificazione. Il quarto motivo è stato anch'esso respinto: il giudice della cautela aveva motivato compiutamente il pericolo di recidiva richiamando le modalità del fatto, precedenti penali, un tentativo di altra rapina del 8 aprile 2023 interrotto da controlli delle forze dell'ordine e il rinvenimento in casa del ricorrente di circa 154 grammi di hashish; inoltre il Tribunale ha ritenuto che il braccialetto elettronico non sarebbe idoneo a prevenire il rischio di reiterazione, dato che il ricorrente avrebbe potuto organizzare condotte delittuose anche dal domicilio. Per questi motivi il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali; la cancelleria è incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 c.p.p.
Riferimento alla disciplina sull'intercettazione delle comunicazioni: la Corte rileva che i decreti di autorizzazione e proroga erano presenti e motivati, e la difesa non ha indicato specifici vizi che ne avrebbero impedito l'utilizzabilità
art. 271 c.p.p.
Riferimento alla utilizzabilità e acquisizione degli atti di intercettazione: la Corte valuta che la trasmissione dei decreti al Tribunale del riesame era stata attestata e sufficiente per la utilizzazione probatoria
art. 111 Cost.
Richiamato dalla difesa in rapporto alla completezza della motivazione; la Corte ritiene invece che la motivazione del Tribunale e del giudice della cautela sia stata adeguata e non in violazione del principio costituzionale
art. 273 c.p.p.
Richiamato in relazione ai limiti del contraddittorio e alla prova (contestazione della valenza indiziaria); la Corte conferma che il giudice di merito ha correttamente valutato gli elementi indiziari senza violare principi di diritto
art. 274 c.p.p.
Richiamato in relazione alle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione): la Corte ritiene che il giudice ha esposto fatti concreti e attuali (precedenti, tentativo recente non consumato, sequestro di stupefacente) a fondamento del pericolo di recidiva
art. 606 c.p.p.
Richiamato per indicare i limiti del sindacato della Corte di cassazione sulle censure di motivazione: la Corte verifica l'adeguatezza della motivazione del giudice di merito ma non può ri-valutare i fatti nel merito
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norma richiamata per gli adempimenti consequenziali alla condanna alle spese processuali; la cancelleria è incaricata di eseguirli
Massime di principio
- Una censura sull'utilizzabilità delle intercettazioni deve indicare con precisione i vizi specifici e dimostrare la loro incidenza decisiva sul provvedimento impugnato; argomentazioni generiche sono inammissibili
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione di merito degli elementi indiziari: la Corte controlla che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la gravità del quadro indiziario secondo logica e diritto, non che abbia dato la "migliore" valutazione fattuale
- La sussistenza dei gravi indizi può essere fondata sulla combinazione di elementi (intercettazioni, chiamate in correità, ammissioni parziali, elementi materiali trovati nelle perquisizioni); la decisione deve esplicitare il collegamento logico tra questi elementi e la conclusione cautelare
- Per giustificare la custodia cautelare per pericolo di recidiva è necessario fornire elementi di attualità e concretezza del rischio (es. tentativi recenti, modalità allarmanti del fatto, rinvenimento di strumenti o sostanze collegabili a attività delittuose); la proposta di misure alternative (arresti domiciliari con braccialetto) va motivata dimostrando la loro adeguatezza rispetto ai rischi specifici
- Le conclusioni difensive che si limitano ad affermazioni apodittiche senza contestare puntualmente la motivazione o a produrre elementi nuovi hanno scarse probabilità di successo in cassazione
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