Sentenza n. 14484/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - del Decreto Ministeriale n. 267/2007 che disciplina le modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento e del Decreto Ministeriale n. 83/2008 che definisce le Linee Guida di attuazione del medesimo DM 267/2007, aventi efficacia su tutto il territorio nazionale, nella parte in cui dispongono che i requisiti per la concessione della parità debbano sussistere al 31 marzo, restringendo il termine previsto dall'impianto sulla parità scolastica e, in ogni caso, ove venissero interpretati nel senso di esigere che ai fini del riconoscimento della parità scolastica sia necessario documentare il possesso dei requisiti ritenuti nel caso di specie inesistenti dal provvedimento di diniego della parità impugnato in questa sede; - del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR per la Campania, Direzione Generale, prot. n. -OMISSIS-, con cui si elencano le istituzioni scolastiche cui non è riconosciuto lo status di scuola paritaria a decorrere dall'a.s. 2025/2026, nella parte in cui figura l'Istituto ricorrente; - del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR per la Campania, Direzione Generale, prot. n. -OMISSIS-, con cui si elencano le istituzioni scolastiche cui è riconosciuto lo status di scuola paritaria a decorrere dall'a.s. 2025/2026, nella parte in cui non figura l'Istituto ricorrente; - del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR per la Campania, Ufficio IV, n. -OMISSIS- con cui è stato disposto il diniego della istanza di riconoscimento della parità scolastica per l'a.s. 2025/2026 presentata dall'Istituto -OMISSIS-; - della presupposta nota dell'USR Campania prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto la presentazione delle istanze di riconoscimento della parità scolastica per l'a.s. 2025/2026, sempre ove interpretata nel senso nel senso di esigere che ai fini del riconoscimento della parità scolastica sia necessario documentare il possesso dei requisiti ritenuti nel caso di specie inesistenti dal provvedimento di diniego della parità impugnato in questa sede, e quindi ove interpretata nel senso di cui al provvedimento impugnato in questa sede; - di ogni atto e provvedimento di data e di estremi ignoti presupposto, connesso o consequenziale, o collegato anteriore e successivo, comunque denominato, ai predetti provvedimenti e al diniego di riconoscimento della parità scolastica di cui sopra.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del riconoscimento della parità scolastica per l’a.s. 2025/2026, unitamente agli atti ministeriali e dell’USR recanti gli elenchi delle scuole paritarie e non paritarie
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’istituto ha impugnato il diniego di riconoscimento della parità scolastica e gli atti presupposti, deducendo: illegittimità dei DM n. 267/2007 e n. 83/2008 nella parte in cui richiedono il possesso dei requisiti al 31 marzo e, secondo la prospettazione del ricorrente, impongono requisiti ulteriori rispetto alla legge n. 62/2000; violazione dell’art. 1 della legge n. 62/2000, degli artt. 23, 24, 33, 34, 41 e 97 Cost. e degli artt. 2, 3, 19 e 20 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifeste; difetto di motivazione e di istruttoria; violazioni procedurali e dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. L’istituto ha inoltre sostenuto la sussistenza dei requisiti per la parità e la sanabilità delle irregolarità contestate. Il diniego era motivato dall’insussistenza dei requisiti morali del legale rappresentante, dalla mancata o irregolare documentazione del soggetto gestore e del rappresentante, da carenze relative alla coordinatrice didattica, ai locali scolastici, alla sicurezza antincendio, all’agibilità, agli impianti, alla palestra e alla documentazione didattica. L’amministrazione aveva richiesto integrazioni documentali e trasmesso il preavviso di rigetto; il ricorrente aveva presentato controdeduzioni e documentazione integrativa, ma alcune carenze essenziali risultavano ancora non sanate entro il termine procedimentale.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittimo il termine del 31 marzo quale momento entro il quale l’istituto deve disporre di tutti i requisiti e presupposti necessari per operare nell’anno scolastico successivo. Tale scansione è giustificata dalla necessità di consentire agli studenti e agli utenti di conoscere tempestivamente lo status della scuola e all’amministrazione di svolgere controlli e verifiche prima dell’inizio dell’anno scolastico. Il termine non impedisce all’amministrazione di consentire integrazioni documentali e regolarizzazioni durante il procedimento, ma tali attività devono comunque concludersi prima del termine del 30 giugno previsto per la decisione. Il Collegio ha escluso che i DM n. 267/2007 e n. 83/2008 introducano requisiti nuovi, ritenendo che essi specifichino la documentazione necessaria a comprovare requisiti già previsti dall’art. 1, commi 4 e 6, della legge n. 62/2000, inclusi l’idoneità dei locali, degli arredi e delle attrezzature, nonché il rispetto delle norme igieniche e di sicurezza. Ha inoltre ritenuto legittima la verifica dei requisiti professionali e morali del legale rappresentante ai sensi dell’art. 353 del d.lgs. n. 297/1994, interpretando il requisito morale con riferimento, in particolare, all’assenza di condanne penali rilevanti nei rapporti con la pubblica amministrazione. Il procedimento partecipativo è stato giudicato regolare: l’amministrazione aveva attivato il contraddittorio ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, esaminato le osservazioni e valutato le integrazioni prodotte. Le carenze non risultavano tuttavia superate. La sostituzione del legale rappresentante, effettuata il 23 giugno 2025, non dimostrava un effettivo rinnovamento del management e il curriculum del sostituto era ritenuto insufficiente. La certificazione igienico-sanitaria dell’ASL era stata completata solo il 22 settembre 2025, dunque oltre il termine del 30 giugno; analogamente, la documentazione relativa alla conformità degli impianti era stata completata tardivamente. Il provvedimento di diniego, essendo plurimotivato, poteva comunque reggersi autonomamente sulle carenze relative ai requisiti morali e alla documentazione igienico-sanitaria e impiantistica. È stata respinta anche la richiesta di ulteriori misure istruttorie, in quanto diretta sostanzialmente a sanare tardivamente carenze essenziali. Il diniego è stato qualificato come atto dovuto in presenza della carenza dei requisiti. Il TAR ha precisato, inoltre, che le attività svolte dall’istituto nell’a.s. 2025/2026 non potevano acquisire validità ai fini della parità scolastica sulla base dei soli decreti monocratici interinali e provvisori. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 1, commi 4 e 6, l. 62/2000
«la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti»
I requisiti strutturali, igienico-sanitari, di sicurezza e funzionali della scuola derivano direttamente dalla legge; la relativa sussistenza deve essere comprovata mediante idonea documentazione sottoposta alla verifica dell’amministrazione.
art. 2 DM 267/2007
Il procedimento di riconoscimento della parità deve concludersi entro il 30 giugno dell’anno cui si riferisce la richiesta.
DM 267/2007
Disciplina le modalità procedimentali per il riconoscimento e il mantenimento della parità scolastica; è compatibile con la scansione procedimentale che impone la disponibilità dei requisiti entro il 31 marzo.
DM 83/2008, punto 3.6
«Alla domanda di riconoscimento deve essere allegata la seguente documentazione: […] c. disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche idonei in relazione al tipo di scuola e conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, in considerazione del numero degli alunni»
La disposizione non introduce requisiti ulteriori rispetto alla legge, ma individua gli elementi documentali necessari per consentire un controllo oggettivo e trasparente dei requisiti legali.
art. 353 d.lgs. 297/1994
«Le scuole non statali e i corsi di cui all'articolo 352 possono essere aperti al pubblico e gestiti soltanto da cittadini italiani che abbiano compiuto il trentesimo anno di età e siano in possesso dei necessari requisiti professionali e morali»; «La stessa facoltà […] è riconosciuta alle persone giuridiche italiane ma in tal caso i requisiti sopra indicati per le persone fisiche devono essere posseduti dal rappresentante legale dell'ente»
I requisiti professionali e morali devono sussistere anche in capo al legale rappresentante dell’ente gestore; il requisito morale è riferito, in particolare, all’assenza di condanne penali rilevanti nei rapporti con la pubblica amministrazione.
art. 10-bis l. 241/1990
L’amministrazione deve comunicare i motivi ostativi e consentire all’istante di presentare osservazioni e integrazioni, che devono essere effettivamente esaminate prima dell’adozione del diniego.
art. 3 l. 241/1990
Il diniego deve indicare le ragioni concrete della mancata concessione della parità e le carenze documentali o sostanziali riscontrate.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento della parità scolastica, l’istituto richiedente deve possedere già al 31 marzo tutti i requisiti e i presupposti necessari per operare nell’anno scolastico successivo; tale termine è funzionale alla tutela degli studenti e alla tempestiva organizzazione dei controlli amministrativi.
- Il termine del 31 marzo non esclude che l’amministrazione consenta integrazioni e regolarizzazioni documentali nel corso del procedimento, ma tali attività devono comunque completarsi prima del termine del 30 giugno entro il quale deve essere adottato il provvedimento di riconoscimento o diniego.
- Le disposizioni ministeriali attuative della parità scolastica possono specificare la documentazione necessaria a comprovare i requisiti legali relativi a locali, arredi, attrezzature, igiene e sicurezza, senza per ciò stesso introdurre requisiti ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla legge.
- Il possesso dei requisiti strutturali, igienico-sanitari, di sicurezza e funzionali per il riconoscimento della parità scolastica non è sufficiente se meramente dichiarato, ma deve essere comprovato da idonea documentazione verificabile dall’amministrazione.
- I requisiti professionali e morali richiesti per la gestione di una scuola non statale devono sussistere anche in capo al legale rappresentante della persona giuridica gestore; il requisito morale può essere verificato con riferimento alle condanne penali rilevanti nei rapporti con la pubblica amministrazione.
- Quando il diniego di parità è fondato su una pluralità di motivi autonomi e almeno alcuni di essi, quali l’assenza dei requisiti morali o gravi carenze igienico-sanitarie e impiantistiche, restano non superati entro i termini procedimentali, il provvedimento può validamente reggersi su tali ragioni assorbenti.
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