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Sentenza

Sentenza n. 1125/2026 - Bari, Sezione 3

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’Azienda ospedaliero universitaria ospedali riuniti di Foggia, sulla nota prot. n. 353/2025 EG.ri del 04.04.2025 avente ad oggetto la richiesta di conguaglio del compenso revisionale per il periodo 01.04.2024 – 31.10.2024; - nonché per l'accertamento dell’obbligo di provvedere sulla domanda mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

Giustizia amministrativa202600612

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della rinuncia all’azione giudiziale e ha definito il giudizio senza pronunciarsi sulla legittimità del silenzio né sull’obbligo di provvedere. Le spese sono state compensate tra le parti, in ragione della rapida decisione in rito e della peculiarità della controversia.

TAR Puglia, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio sulla richiesta di conguaglio del compenso revisionale per il periodo 1° aprile-31 ottobre 2024, presentata il 4 aprile 2025

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La società ha proposto ricorso per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’Azienda ospedaliero-universitaria sulla richiesta di conguaglio del compenso revisionale e per l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere con un atto espresso. In prossimità della camera di consiglio, la ricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando di voler proseguire le interlocuzioni già avviate per un componimento bonario della controversia, in un’ottica di leale collaborazione e reciproca fiducia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Pertanto, il Collegio prende atto della rinuncia all’azione giudiziale.

    La rinuncia all’azione comporta la definizione del giudizio senza decisione nel merito.

  • art. 84 c.p.a.

    Pertanto, il Collegio prende atto della rinuncia all’azione giudiziale.

    La rinuncia all’azione è recepita dal giudice quale ragione di definizione del giudizio.

  • art. 85 c.p.a.

    Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti per la rapida decisione in rito, attesa la peculiarità della controversia.

    La compensazione delle spese è giustificata dalla rapida definizione in rito e dalla peculiarità della controversia.

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