Cassazione Civile, Ordinanza n. 02157/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società e pubblico ente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società che aveva svolto servizi in relazione a un immobile romano, in base a rapporti contrattuali collegati a un contratto di locazione e a una scrittura privata successiva. La società di gestione del fondo, quale successore nella gestione del rapporto, aveva proposto opposizione deducendo anche un proprio controcredito per somme che assumeva dovute da Roma Capitale a titolo di indennità di occupazione abusiva per gli anni 2015-2018. In primo grado il decreto era stato revocato e la terza chiamata condannata al rimborso; in appello, invece, la Corte aveva accolto l'appello principale e quello incidentale, qualificando l'impegno assunto dalla controparte come fideiussione, ritenendolo nullo per mancanza dell'importo massimo garantito e condannando Roma Capitale in via di regresso. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente ha censurato: 1) la qualificazione dell'impegno come fideiussione per obbligazione futura; 2) la violazione delle norme ermeneutiche e delle norme sulla fideiussione, sostenendo che si trattasse di garanzia autonoma e non di fideiussione; 3) la nullità della motivazione per asserita motivazione apparente sulla qualificazione del rapporto; 4) la dichiarazione di nullità del patto per difetto di importo massimo garantito; 5) l'erronea esclusione della natura di garanzia autonoma; 6) l'omessa condanna del Comune/ente pubblico alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato i motivi di ricorso perché, nelle more, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto per adesione dalle controparti costituite. Il Collegio ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre precisato che non vi era luogo a provvedere sulle spese, in applicazione dell'art. 391, comma 4, c.p.c., e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, ritenendo tale misura applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 1938 c.c.
richiamato nei motivi di ricorso in tema di fideiussione per obbligazioni future e importo massimo garantito
art. 1418 c.c.
richiamato nei motivi di ricorso per sostenere la nullità del patto qualificato come fideiussione
art. 1362 c.c.
richiamato come criterio ermeneutico per l'interpretazione della scrittura privata
art. 1363 c.c.
richiamato come criterio ermeneutico per l'interpretazione della scrittura privata
art. 1366 c.c.
richiamato come criterio ermeneutico per l'interpretazione della scrittura privata
art. 1369 c.c.
richiamato come criterio ermeneutico per l'interpretazione della scrittura privata
art. 1497 c.c.
richiamato nei motivi di ricorso
art. 1936 c.c.
richiamato nei motivi di ricorso in tema di fideiussione
art. 1937 c.c.
richiamato nei motivi di ricorso in tema di validità della fideiussione
art. 1939 c.c.
richiamato nei motivi di ricorso in tema di accessorietà della fideiussione
art. 1945 c.c.
richiamato nei motivi di ricorso in tema di eccezioni opponibili dal fideiussore
art. 1367 c.c.
richiamato nei motivi di ricorso
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato per denunciare mancanza o apparenza della motivazione
art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per nullità della sentenza per difetto di motivazione
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per il contenuto della motivazione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come norma sul vizio di legittimità per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come norma sul vizio di nullità della sentenza o del procedimento
art. 91 c.p.c.
richiamato nel motivo sulle spese di lite
art. 112 c.p.c.
richiamato nel motivo sulle spese di lite
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 391 c.p.c.
applicato per escludere la liquidazione delle spese in presenza di rinuncia al ricorso
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando accettata dalle parti costituite, determina l'estinzione del giudizio e rende superfluo l'esame dei motivi di impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata, non si provvede sulle spese di lite secondo la disciplina dell'art. 391, comma 4, c.p.c.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica automaticamente a ogni definizione del giudizio di impugnazione, ma solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità; tale misura è di stretta interpretazione e non è estensibile analogicamente all'estinzione per rinuncia.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, non viene resa alcuna pronuncia di merito sulla corretta qualificazione del rapporto contrattuale né sulla validità della garanzia dedotta in giudizio.
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