Cassazione Penale, Sentenza n. 25239/2024 del 26/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua opposizione alla confisca definitiva di beni disposta ex art. 12-sexies d.lgs. n. 306/1992 (ora art. 240-bis c.p.). Contestava il travisamento della prova e la motivazione secondo cui i beni sarebbero riferibili al coniuge condannato (Robuamo Vanesio), sostenendo che il terreno e l'immobile derivavano da eredità materna e da compravendita il cui prezzo era stato integralmente corrisposto in epoca anteriore al reato-spia; denunciava altresì omissione di motivazione in relazione al fatto che la richiesta di condono edilizio poteva essere avanzata anche dall'interessata convivente e non costituiva prova sufficiente di disponibilità effettiva del bene da parte del coniuge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha confermato il rigetto dell'opposizione. Ha ritenuto legittima la confisca cd. allargata nei confronti dei beni in oggetto, condividendo la valutazione del giudice di merito secondo cui il significativo incremento di valore dell'immobile e gli esborsi per l'edificazione si collocano nel periodo della pericolosità del condannato (anni 2005-2006), che i redditi leciti del nucleo familiare erano modestissimi e insufficienti a giustificare le spese sostenute, e che vi erano elementi idonei a dimostrare la fittizia intestazione (tra cui la gestione delle pratiche di condono e l'accorpamento delle pratiche). Di conseguenza la confisca è stata considerata giustificata e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. 8 giugno 1992 n. 306, art. 12-sexies (ora art. 240-bis c.p.)
art. 12-sexies d.lgs. n. 306/1992; ora art. 240-bis cod. pen.
Disciplina la cosiddetta confisca allargata: i beni nella disponibilità dell'interessato possono essere acquisiti se il loro valore è sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati o all'attività esercitata; la presunzione è circoscritta dal principio di ragionevolezza temporale e richiede prova della sproporzione e, per il terzo, elementi di gravità, precisione e concordanza per dimostrare la fittizietà dell'intestazione.
codice penale, art. 629
reato per cui è intervenuta la condanna (art. 629 c.p.)
Reato-spia che ha determinato la condanna del proposto; la confisca allargata è stata disposta connessa alla condanna per tali reati.
legge 7 agosto 1991 n. 203, art. 7
aggravante applicata al reato (art. 7 legge n. 203/1991)
Indica l'aggravante che ha aumentato la gravità della condanna e quindi il contesto che ha giustificato l'adozione della misura ablativa.
disposizioni attuative c.p.p., art. 104-bis comma 1-quinques
comma 1-quinques dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p. (introdotto d.lgs. 10 marzo 2018, n. 21)
Rilevante per i limiti dell'intervento del terzo nel processo di primo grado: in assenza della norma transitoria, il terzo che non ha partecipato al processo di cognizione ha capacità difensive ridotte nei giudizi successivi.
Massime di principio
- La confisca cd. allargata (art. 12-sexies / art. 240-bis) prescinde dal momento formale di acquisto: conta la correlazione temporale e l'incremento di valore dell'immobile rispetto al periodo di attività illecita (principio di ragionevolezza temporale).
- L'onere di provare la sproporzione tra valore dei beni e redditi grava sull'accusa; l'imputato o i terzi possono allegare e provare la lecita provenienza, ma il terzo ha poteri difensivi più limitati.
- Il terzo non partecipante al giudizio di primo grado non può facilmente contestare i presupposti della confisca nei gradi successivi se non dimostrando, con elementi nuovi o non valutati, la propria effettiva e autonoma titolarità (e non la sola intestazione formale).
- La fittizia intestazione può essere contrastata dal terzo interessato, ma per superare la presunzione occorrono elementi concreti, gravi, precisi e concordanti sulla disponibilità effettiva del bene da parte del condannato.
- Beni acquistati con provenienza lecita ma successivamente valorizzati tramite conferimenti finanziari illeciti (opere edilizie, rifiniture, vendite) possono essere considerati unitariamente con le pertinenze e soggetti a confisca.
- Le pratiche amministrative (es. condono) e le modalità di gestione delle stesse possono costituire indizi della effettiva disponibilità o dell'interesse economico del soggetto condannato e quindi contribuire a dimostrare la fittizia intestazione.
- In sede di impugnazione delle misure ablative il giudice di merito deve motivare il confronto tra i valori dei beni e i redditi del nucleo familiare con parametri verificabili; tale motivazione è sindacabile in Cassazione solo per illogicità manifesta o travisamento probatorio.
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